IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1.   La presente legge ha la finalità di migliorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e delle azioni del Piano Regionale di tutela e risanamento ambientale di cui all’art. 225 della L.R. 26 aprile 2004 n.15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo) anche attraverso una migliore definizione dell’impiego dei fondi.

Art. 2
(Riprogrammazione del Piano di cui all’art. 225 della L.R. 26.04.2004 n.15)

1.   La Giunta Regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, laddove ne ravvisi la necessità, è autorizzata a riprogrammare le economie ripartite tra i vari settori di intervento.

2.   La Giunta Regionale, inoltre, al fine  di semplificare le modalità di erogazione di tali risorse finanziarie può apportare, previo parere della Commissione Consiliare competente, variazioni anche sostanziali al quadro degli interventi, in deroga al limite indicato al comma 6 dello stesso art. 225 della L.R. n. 15/04, nonché a semplificare le modalità di attuazione e di gestione degli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati, con una riprogrammazione dell’importo complessivo di euro 26 milioni.

Art. 3
(Variazione al bilancio di previsione 2012)

1.   Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2, recante (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014), sono apportate le variazioni per competenza e per cassa, riportate nell’allegato “Prospetto A”.

Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1)

1.   L’Allegato 3 di cui all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dall’Allegato 3 della presente legge.

2.   Alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)” dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis
(Regolarizzazione contributi anni precedenti)

1.   Al fine di consentire la regolarizzazione del pagamento di contributi relativi all’anno 2010 a favore dei beneficiari aventi titolo, a seguito di procedure di errato pagamento e di conseguente recupero di somme nei confronti di soggetti non aventi diritto, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di Politiche culturali, è autorizzata ad utilizzare quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.02.009 – 62424 del bilancio di previsione 2012 per l’importo di Euro 31,614,20”.

Art. 5
(Entrata in vigore)

3.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica.

 

 

 

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 20 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CHIODI

 

 

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 225 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" E DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2012 N. 65 "Riprogrammazione economie vincolate – Norme di indirizzo e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

     Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Art. 225
(Piano regionale di tutela e risanamento ambientale)

1.  Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'attivazione delle correlate risorse finanziarie, la Regione si dota del Piano regionale triennale di Tutela e Risanamento Ambientale.

2.  Il Piano, partendo dalla situazione ambientale del territorio e da una ricognizione degli interventi realizzati o in corso, determinerà la priorità di intervento e le azioni in materia di tutela e risanamento dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.

3.  Nella definizione degli interventi e delle azioni, il Piano terrà conto degli obiettivi e delle priorità scaturenti dai singoli strumenti programmatici di settore, quali il Piano regionale dei Rifiuti, il Piano di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, il Piano di bonifica dell'inquinamento acustico, il Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria.

4.  Il piano, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Enti locali, contiene:

a)     gli obiettivi e i risultati attesi;

b)    il quadro degli interventi;

c)     la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi;

d)    i modi, i tempi e i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e della loro gestione;

e)     le procedure di spesa;

f)     le procedure di verifica e di controllo sulla sua attuazione e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti.

5.  Il Piano è attuato:

a)     mediante concessione agli enti locali di contributi in conto capitale fino al settanta per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;

b)    mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi per la realizzazione di impianti ed opere collegati alle finalità del programma e per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

5 bis. Agli interventi finanziati nell’ambito del Piano si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, della L.R. 3 aprile 1995, n. 32 recante: “Norme per l'attuazione dei Programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse”.

6.  Il Piano ha valenza triennale e può essere aggiornato con le stesse procedure previste per la sua formazione. Al fine di accelerare l’impiego dei fondi, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni alle procedure attuative e di erogazione delle risorse e variazioni non sostanziali al quadro degli interventi. Si considerano non sostanziali le variazioni contenute entro il limite massimo del venticinque per cento della dotazione finanziaria iniziale per ogni settore di intervento. ([150])

7.  All'onere derivante dai commi che precedono si fa fronte con quota parte delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/1998 e D.P.C.M. ambiente 22.12.2000, iscritte in bilancio al Cap. di spesa 292361 denominato: Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/1998 in materia di Ambiente - D.P.C.M. 22.12.2000 - UPB 05.02.010.

 

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

     Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 5
(Riprogrammazione economie vincolate)

1.  Per l'esercizio finanziario 2012 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3" alla presente legge ed è autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.

2.  La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all'"Allegato 3" per i necessari adeguamenti contabili susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di spesa.

3.  La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2012 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.

4.  Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'"Allegato 3" sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.

 

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