IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Abrogazione dell’articolo 29 della l.r. 1/2012)

1.   L’articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)” è abrogato.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1.   L'applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 18 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CHIODI

 

 

 

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TESTO DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18 DICEMBRE 2012 N. 63

Abrogazione dell’articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

        Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 29
(Concessioni in materia di attività estrattiva e di escavazione)

[1.    Nella Regione Abruzzo il rilascio delle concessioni per l'apertura di cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere, è sospeso fino all'approvazione del Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione, così come disposto dalla legge regionale n. 54 del 1983 e s.m.i.. Lo stesso Piano deve essere approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.     La sospensione di cui al comma 1 si applica anche per le concessioni in corso di rilascio per l'apertura di nuove cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e per la coltivazione di cave e torbiere.

3.     La sospensione di cui al comma 1 non si applica per il rinnovo delle concessioni riguardanti le attività esistenti, alla data del 30 dicembre 2011 e, altresì, alle concessioni per le quali è stato emesso il relativo decreto ed i cui lavori non risultano iniziati alla data del 30 dicembre 2011.

3-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso di rilascio che alla data del 30.12.2011 hanno già ricevuto il parere positivo del Comitato VIA.

4.     Le richieste di concessioni per l'apertura di nuove cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono dichiarate non più procedibili fino all'approvazione del Piano regionale di cui al comma 1.]

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