IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Abrogazione dell’articolo 29 della l.r.
1/2012)
1. L’articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)” è abrogato.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 18 Dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI CHIODI
****************
TESTO DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 10
GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2012)
COORDINATO CON
Abrogazione dell’articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 29
(Concessioni in materia di attività estrattiva e di escavazione)
[1. Nella Regione
Abruzzo il rilascio delle concessioni per l'apertura di cave di ghiaia, per
l'esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione
di cave e torbiere, è sospeso fino all'approvazione del Piano regionale per
l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione, così come disposto
dalla legge regionale n. 54 del 1983 e s.m.i.. Lo stesso Piano deve essere
approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 18
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La
sospensione di cui al comma 1 si applica anche per le concessioni in corso di
rilascio per l'apertura di nuove cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove
attività estrattive e per la coltivazione di cave e torbiere.
3. La
sospensione di cui al comma 1 non si applica per il rinnovo delle concessioni
riguardanti le attività esistenti, alla data del 30 dicembre 2011 e, altresì,
alle concessioni per le quali è stato emesso il relativo decreto ed i cui
lavori non risultano iniziati alla data del 30 dicembre 2011.
3-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica
alle concessioni in corso di rilascio che alla data del 30.12.2011 hanno già
ricevuto il parere positivo del Comitato VIA.
4. Le richieste di concessioni per l'apertura di nuove cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono dichiarate non più procedibili fino all'approvazione del Piano regionale di cui al comma 1.]
_______________