IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Partecipazione alla costituzione della Fondazione)

1.   La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all’articolo 8 dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione “Mario Negri Sud” di seguito denominata Fondazione, a seguito della trasformazione del Consorzio Mario Negri Sud.

2.   La Fondazione è costituita con atto pubblico secondo le modalità previste dal codice civile.

Art. 2
(Finalità della Fondazione)

1.   La Fondazione persegue finalità di ricerca scientifica e tecnologica in campo biomedico inclusi i settori:

a)   della biologia molecolare, cellulare, genetica anche con interesse all’approccio traslazionale;

b)  della farmacologia e della epidemiologia ;

c)   dei determinanti socio-economici della salute;

d)  della tossicologia ambientale con particolare riguardo al suo impatto sulla salute umana;

e)   della valutazione e dello sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari;

f)   della formazione scientifica;

g)   della bioingegneria  e dell’informatica applicata.

Art. 3
(Modalità)

1.   Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione e al funzionamento della Fondazione.

Art. 4
(Patrimonio)

1.   In sede di costituzione della Fondazione il suo patrimonio è rappresentato dal fondo consortile del Consorzio Mario Negri Sud e dai beni che alla stessa verranno trasferiti a seguito della trasformazione del Consorzio Mario Negri Sud.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1.   La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 18 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CHIODI

 

 

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TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012 N. 61 (Partecipazione della Regione alla fondazione "Mario Negri Sud") (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 8
La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università

1.  La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.

2.  La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.

3.  L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.

 

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