IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Partecipazione alla costituzione della
Fondazione)
1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all’articolo 8 dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione “Mario Negri Sud” di seguito denominata Fondazione, a seguito della trasformazione del Consorzio Mario Negri Sud.
2. La Fondazione è costituita con atto pubblico secondo le modalità previste dal codice civile.
Art. 2
(Finalità della Fondazione)
1. La Fondazione persegue finalità di ricerca scientifica e tecnologica in campo biomedico inclusi i settori:
a) della biologia molecolare, cellulare, genetica anche con interesse all’approccio traslazionale;
b) della farmacologia e della epidemiologia ;
c) dei determinanti socio-economici della salute;
d) della tossicologia ambientale con particolare riguardo al suo impatto sulla salute umana;
e) della valutazione e dello sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari;
f) della formazione scientifica;
g) della bioingegneria e dell’informatica applicata.
Art. 3
(Modalità)
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione e al funzionamento della Fondazione.
Art. 4
(Patrimonio)
1. In sede di costituzione della Fondazione il suo patrimonio è rappresentato dal fondo consortile del Consorzio Mario Negri Sud e dai beni che alla stessa verranno trasferiti a seguito della trasformazione del Consorzio Mario Negri Sud.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 18 Dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI CHIODI
****************
TESTO
VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO
DELLA REGIONE ABRUZZO CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012 N. 61 (Partecipazione
della Regione alla fondazione "Mario Negri Sud") (in questo stesso
Bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso
al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto
dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO
Art. 8
La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università
1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.
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