CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO

DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

Ufficio Organizzazione Amministrativa

Relazione del Responsabile dell’Ufficio

Premesso che

1)   con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 47 del 6 marzo 2012 è stata approvata la Programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2012/2014, confermata con Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 84 del 18 aprile 2012;

2)   nell’ambito della predetta Programmazione è prevista la copertura, di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Stampa” mediante mobilità da riservare, in ordine di priorità, ai dirigenti della Giunta Regionale e degli enti strumentali regionali soppressi;

3)   con Determinazione n. 65/AA/OG del 6 novembre 2012 è stata indetta, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità esterna mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura del  posto di che trattasi;

4)   l’avviso di mobilità approvato con la citata determinazione all’art. 2, comma 1 prevede, tra l’altro:

i)   il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, o del diploma di laurea in relazioni pubbliche o altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici o privati, ovvero master in Comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche, nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all’allegato B del D.P.R. 21/09/2001, n. 422;

ii)  l’iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

5)   con nota del 28 novembre 2012 il Sindacato Giornalisti Abruzzesi ha avanzato delle osservazioni in merito al requisito relativo al titolo di studio ritenendo che, nell’ipotesi in cui si dovesse procedere all’indizione di un bando di concorso pubblico per il posto di che trattasi, il titolo di laurea necessario all’ammissione non debba avere le caratteristiche di specificità richieste nel suddetto avviso e che, pertanto, debba consentirsi la partecipazione alla selezione anche a chi è in possesso di una laurea in qualunque disciplina ma è iscritto all’Ordine dei giornalisti;

Considerato che

-     si condivide l’osservazione proposta dal Sindacato dei Giornalisti;

-     si ritiene, altresì, che il bando di mobilità non possa contenere previsioni maggiormente restrittive rispetto ad un eventuale successivo bando di concorso pubblico;

Si propone di revocare il bando di mobilità e riapprovare un nuovo avviso prevedendo tra i requisiti per l’ammissione alla selezione il  possesso di un generico titolo di laurea e, contestualmente, l’iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

L’Estensore

(Carla Piccinini)

Il Responsabile dell’Ufficio

(Anna Clorinda Cicchetti)

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la proposta del titolare dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa responsabile del procedimento relativo alla programmazione dei fabbisogni di personale;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150 che disciplina l’attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 2001, n.422  concernente il “ Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”;

VISTA la Deliberazione n. 47 con la quale L’Ufficio di Presidenza, in data 6 marzo 2012, ha approvato la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014;

VISTA la Deliberazione n. 84 con la quale L’Ufficio di Presidenza, in data 18 aprile 2012, ha confermato i contenuti della citata Deliberazione n. 47 sostituendo con una nuova tabella la tabella n. 2 allegata come parte integrante al ripetuto atto;

RILEVATO che nell’ambito delle procedure da avviare è prevista la copertura mediante mobilità o concorso pubblico di n. 1 (uno) posto di Dirigente presso gli uffici del Consiglio Regionale per la copertura della Struttura Speciale di Supporto Stampa;

CONSIDERATO che il richiamato provvedimento di programmazione costituisce autorizzazione, per il Dirigente preposto al personale, all’espletamento delle procedure di reclutamento;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dal comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta;

CHE, ai sensi del comma 2 bis dello stesso art. 30 del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni hanno l’obbligo di attivare le procedure di cui al comma 1 prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti;

VISTO il regolamento disciplinante la mobilità dei Dirigenti, adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 22 luglio 2010 con deliberazione n. 123 per dare concreta attuazione al principio del previo esperimento delle procedure di mobilità;

VISTA la propria precedente determinazione n. 65/AA/OG del 6 novembre 2012 con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Stampa” presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila:

VISTO, in particolare, l’avviso di mobilità nel testo allegato come parte integrante alla citata determinazione;

RILEVATO CHE il predetto avviso all’art. 2, comma 1,  lettera d) prevede quali requisiti per l’ammissione alla selezione:

i.    il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, o del diploma di laurea in relazioni pubbliche o altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici o privati, ovvero di master in Comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche, nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all’allegato B del D.P.R. 21/09/2001, n. 422;

ii.   l’iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69

EVIDENZIATO CHE il Sindacato Giornalisti Abruzzesi con nota del 28 novembre 2012, acquisita al protocollo con n. 15114 del 29 novembre 2012, ha avanzato delle osservazioni in merito al requisito del titolo di studio ritenendo che, nell’ipotesi in cui si dovesse procedere all’indizione di un bando di concorso pubblico per il posto di che trattasi, il titolo di laurea necessario all’ammissione non debba avere le caratteristiche di specificità richieste, invece, nell’avviso di mobilità allegato alla ripetuta Determinazione n. 65/AA/OG del 6 novembre 2012;

ACCERTATO CHE:

-    ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 21 settembre 2001, n.422 il requisito relativo al possesso di un titolo di studio specifico (ovvero conseguito nell’ambito della comunicazione, o relazioni pubbliche e materie assimilate) è richiesto esclusivamente per lo svolgimento della attività di comunicazione specificatamente ricondotta alle competenze dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e delle strutture analoghe quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese;

-    il medesimo D.P.R. 21 settembre 2001, n.422 all’articolo 3 prevede che per lo svolgimento delle attività di informazione è richiesto, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti;

CONSIDERATO che l’attività del Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Stampa è prevalentemente riconducibile ad attività di informazione;

RITENUTO, pertanto, di poter condividere l’osservazione avanzata dal Sindacato dei Giornalisti prevedendo, relativamente al titolo di studio, il possesso dei soli requisiti previsti al citato articolo 3 del D.P.R. 21 settembre 2001, n.422 ;

RITENUTO, altresì, che il bando di mobilità non possa contenere previsioni maggiormente restrittive rispetto ad un eventuale successivo bando di concorso pubblico;

CONSIDERATO CHE:

-    tale circostanza impone, secondo i canoni di trasparenza, legittimità e buon andamento della pubblica amministrazione, di intervenire sui contenuti del bando limitatamente alla previsione del requisito del titolo di studio con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande;

-    la giurisprudenza riconosce l’ampio potere discrezionale della Pubblica Amministrazione di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico sussistendone ragioni di opportunità;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela:

a)   alla revoca dell’avviso di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Stampa” allegato alla determinazione n. 65/AA/OG del 6 novembre 2012;

b)   alla approvazione di un nuovo avviso di mobilità;

VISTA la ripetuta L. R. 14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;

VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di revocare l’avviso di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Stampa” allegato alla determinazione n. 65/AA/OG del 6 novembre 2012;

2.   di confermare l’indizione della procedura di mobilità, ai sensi dell’Art. 30, comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2001, mediante selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Stampa presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila;

3.   di approvare il nuovo avviso di mobilità nel testo allegato come parte integrante alla presente determinazione;

4.   di considerare utili, ai fini della procedura approvata con il presente atto, le domande acquisite con riferimento all’avviso revocato;

5.   di precisare che non si procederà alla copertura dei posti tramite la procedura avviata con il presente bando, qualora:

-    abbia esito positivo la procedura avviata contestualmente ai sensi dell’art. 34bis del D.L.gs. 165/2001 che ha carattere prioritario;

-    sia impossibile procedere per eventi imprevedibili o per effetto di disposizioni legislative che pongono limiti alle assunzioni;

-    intervengano modifiche organizzative tali da determinare la soppressione del posto;

6.   di pubblicare l’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Michela Leacche

Segue Allegato

Avviso