GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

-    il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934: “Testo unico delle leggi sanitarie”;

-    la L. 08.03.1968, n.221: “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;

-    la L. 02.04.1968, n. 475: “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;

-    il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275: “Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;

-    la L. 08.11.1991, n. 362 e s.m.i.: “Norme di riordino del settore farmaceutico”;

-    il D.P.C.M. 30.03.1994, n. 298: “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della L. 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico” siccome modificato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34;

-    il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.: “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

-    la L.R. 21.05.2010, n.20: “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica”;

Visto il D.L. 24.01.2012 n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ed in particolare l’art. 11 rubricato “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” – siccome modificato e integrato dal D.L. n. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135 – che, al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di farmacisti, modifica le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche da assegnarsi mediante concorso straordinario da espletare secondo le modalità della piattaforma tecnologica e applicativa unica del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 23, comma 12-septiesdecies del succitato D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012;

Considerato che l’art.11 della su richiamata normativa, nel modificare e sostituire gli artt. 1 e 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i recante: “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, amplia il numero delle autorizzazioni all’apertura delle farmacie, ridefinendo il rapporto farmacie/popolazione (quorum) in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;

Precisato che le disposizioni di cui al predetto D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i. - oltre a rimodulare il quorum necessario per l’apertura di nuove sedi e dettare ai soggetti coinvolti dal procedimento di pianificazione dell’assistenza farmaceutica, Comuni in primis, nuove modalità d’intervento caratterizzate essenzialmente da una ridotta tempistica delle fasi procedimentali - spostano la competenza di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche dalla Regione (ex art.1 e 2 L.475/1968) al Comune quale livello di governance dell’assistenza farmaceutica sul territorio;

Considerato che, il comma 2 del medesimo art. 11, in virtù del principio di sussidiarietà, effettua una riduzione della discrezionalità regionale investendo al contempo il Comune dell’intera istruttoria e demandando allo stesso Ente, e non più alla Regione, la potestà di acquisire i pareri obbligatori dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio, da ritenersi parte integrante e sostanziale dell’atto comunale;

Considerato altresì che alla Regione residua, nel rispetto dell’art. 2 L. n. 241/90 e ss.mm.ii., la competenza alla conclusione mediante provvedimento espresso del procedimento amministrativo di ricognizione delle nuovi sedi farmaceutiche da assegnare mediante concorso straordinario ai farmacisti aventi diritto, in ottemperanza al comma 3 del succitato art. 11;

Richiamata la nota - LEG. 0002148-P-21/03/2012 dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute con la quale sono stati forniti chiarimenti per l’interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 11 del D.L. n.1/2012;

omissis

Richiamata la nota prot. RA/86114 del 13.04.2012 del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute di avvio del procedimento di istituzione di sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i. con la quale i Comuni aventi i requisiti di legge venivano invitati ad individuare le sedi di nuova istituzione;

Atteso che il citato art. 11 dispone che:

-    comma 2 - ciascun comune individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24.01.2012 n.1;

-    comma 3 - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili e di quelle vacanti;

-    comma 3 - entro sessanta giorni dall’invio dei dati di cui al comma 2 le regioni bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti;

-    comma 9 - Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente;

omissis

Considerato che nei Comuni di Fraine (CH), Fresagrandinaria CH), Martinsicuro (TE), Liscia (CH) e Brittoli (PE), all’atto dell’entrata in vigore del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i., risultava per ogni Comune una sede farmaceutica vacante per espressa rinuncia del precedente titolare o a seguito di nuova istituzione di sede farmaceutica, oggetto del diritto di prelazione da parte del Comune ai sensi dell’art.9 della L.02.04.1968 nr.475 e s.m.i., ma non aperta al pubblico per mancato completamento delle attività prodromiche all’effettiva apertura della sede farmaceutica interessata;

Richiamate le Delibere di Giunta Regionale con le quali venivano dichiarati decaduti dal diritto di prelazione i Comuni di seguiti indicati, tutti per non aver provveduto ad aprire la sede farmaceutica oggetto del diritto di prelazione nel termine assegnato:

-    DGR n 344 del 04.06.2012 relativa al Comune di Fraine (CH);

-    DGR n 345 del 04.06.2012 relativa al Comune di Fresagrandinaria(CH);

-    DGR n. 346 del 04.06.2012 relativa al Comune di Martinsicuro (TE);

-    DGR n. 347 del 04.06.2012 relativa al Comune di Brittoli (PE);

-    DGR n. 348 del 04.06.2012 relativa al Comune di Liscia (CH);

Rilevato che le sedi istituite dai Comuni ai sensi del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012, unitamente alle sedi già istituite e vacanti, sono opportunamente riepilogate nell’allegato elenco (allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi del comma 3, art.11 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i., le Regioni provvedono a bandire il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Gruppo Tecnico Interregionale Farmaceutica in ordine all’art.11 del suddetto D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i., al fine di garantire alle Regioni l’uniformità nell’applicazione delle stesso in considerazione della previsione per i candidati di partecipazione al concorso in non più di due Regioni o Province autonome;

Visto l’art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 che prevede che il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, realizzi una piattaforma tecnologica ed applicativa unica, da mettere a disposizione delle Regioni, Province autonome e dei candidati per rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario di cui all’art. 11 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i., nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni;

Preso atto che

-    il Ministero della Salute ha messo a disposizione di tutte le Regioni e Province autonome una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per la gestione on-line delle candidature e successive fasi concorsuali;

-    mediante la piattaforma tecnologica ed applicativa unica predisposta dal Ministero della Salute avverrà la registrazione delle domande di partecipazione dei candidati;

Ravvisata la necessità in applicazione del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i. ed al fine di procedere in tempi brevi all’apertura delle farmacie di cui trattasi onde garantire una adeguata assistenza farmaceutica alla popolazione dei Comuni interessati, di bandire il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti;

omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

-per le motivazioni espresse in narrativa –

1.   di dichiarare conclusi i procedimenti di revisione della Pianta Organica per l’anno 2010 per i Comuni di Montesilvano (PE), Spoltore (PE), Pianella (PE), Vasto (CH), Ortona (CH), San Giovanni Teatino (CH), Silvi (TE) e Carsoli (AQ);

2.   di prendere atto della Deliberazione di G.C. n. 44 del 10.04.2012 del Comune di Fossacesia (CH) con la quale - a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i. - il predetto Comune provvedeva a riassorbire la sede farmaceutica n. 2 istituita con D.G.R 165/2012 ai sensi dell’art. 104 del T.U.L.L.S.S., con il nuovo criterio demografico;

3.   di precisare che le sedi istituite dai Comuni ai sensi del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012, unitamente alle sedi già istituite e vacanti sono opportunamente riepilogate nell’allegato elenco (allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4.   di bandire il concorso pubblico straordinario della Regione Abruzzo per soli titoli riservato ai farmacisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i., per la formazione di una graduatoria unica da utilizzarsi nella Regione Abruzzo ai fini della copertura di n. 85 sedi farmaceutiche istituite ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012, di quelle vacanti, nonché di quelle eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso straordinario;

5.   di approvare il bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli riservato ai farmacisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i., allegato alla presente delibera come parte integrante e sostanziale (allegato B);

6.   di prendere atto che la gestione delle procedure relative al suddetto concorso pubblico regionale straordinario sarà effettuata tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012;

7.   di precisare che la registrazione di protocollo delle domande presentate dai candidati verrà effettuata tramite la piattaforma informatica messa a disposizione del Ministero della Salute di cui al precedente punto 6), ai sensi dell’art. 53, comma 5 del DPR 445/2000 e s.m.i.;

8.   di precisare che il numero delle sedi farmaceutiche individuate dai Comuni e le zone di collocazione delle stesse, siccome indicate nel bando di concorso di cui all’allegato B della presente deliberazione, possono subire variazioni per effetto dei pronunciamenti giurisdizionali sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti comunali di individuazione delle sedi farmaceutiche;

9.   di dare atto che il presente provvedimento non debba ritenersi assoggettato all’ipotesi di controllo da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 10.10.2012, n. 174;

10. di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sul sito internet della Regione nonché, entro i successivi dieci giorni dalla data di pubblicazione sul BURA, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

11. di rinviare a successivo provvedimento l’istituzione della Commissione esaminatrice regionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. 30.03.1994, n. 298 e s.m.i. e del comma 4 dell’art.11 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e s.m.i..

Seguono Allegati

Allegati A e B