GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

-    di prendere atto del numero dei posti vacanti così come individuati nell’allegata Tabella “A”, allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-    di autorizzare per l’anno 2012, nell’ambito dell’importo disponibile, l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche a tempo indeterminato per il personale di categoria da assegnare alla Direzione Politiche della Salute per le motivazioni espresse nella parte narrativa, ricorrendo, nelle more delle procedure concorsuali, alla facoltà prevista dall’art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n° 368/2001, modificato dalla lett. i), comma 9, dell’art. 1 della Legge 28.06.2012, n° 92;

-    di autorizzare, al fine di sopperire alla carenze di organico delle figure professionali adeguate e necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, così come rappresentato dalle Direzioni regionali e Strutture Speciali di Supporto, la copertura di ulteriori posti vacanti con procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m. e i, che non rientrano nei limiti assunzionali ai sensi della vigente normativa, limitatamente ad una parte dei posti di categoria D1 e D3 coperti attualmente da personale in posizione di comando presso le Direzioni Regionali e Strutture Speciali di Supporto, ad esclusione di quelli coperti da personale dipendente degli Enti Strumentali per i quali trova applicazione la procedura di mobilità interna ai sensi della richiamata L.R. n° 49/2010 e s.m. e i.;

-    di stabilire di non procedere ad ulteriori attivazioni di comandi stante gli attuali processi di riorganizzazione dell’Ente conseguenti alla soppressione di ARSSA, APTR e Abruzzo Lavoro;

-    di subordinare l’attivazione delle procedure di cui sopra, ove previsto, alla verifica dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti;

-    di prevedere il numero minimo di assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette ex Legge n° 68/1999;

-    di dare atto che il presente provvedimento, predisposto in ossequio alle norme vigenti in materia di contenimento dei costi del personale, ha natura programmatoria non comportando oneri diretti e immediati a carico del bilancio regionale corrente, e che lo stesso trova copertura finanziaria nelle risorse iscritte nei capitoli di bilancio appositamente individuati;

-    di dare, infine, atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 174 del 10.10.2012;

-    di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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