IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224
del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in
data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze e
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
Vista la deliberazione del Commissario ad Acta n. 44 del 03.08.2010, recante approvazione del Programma Operativo per l’anno 2010 ai sensi della L. 23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 88, siccome integrata con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 77 del 22.12.2010;
Visto, altresì, il decreto commissariale n. 22 del 6 luglio 2011, con il quale è stato approvato il Programma Operativo 2011-2012, nell’ambito del quale – tra i risultati programmati con riferimento all’Intervento 1.4 “Concentrazione della casistica e del personale” – figura anche l’emanazione del decreto di definizione dei criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche aziendali;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1439 del 18.12.2006, a seguito della quale - in attuazione del disposto dell’art. 1, commi 93 e 98, della legge n. 311/2004 e del D.P.C.M. 15.2.2006 – si è già proceduto ad una prima rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL regionali, stabilendosi che le nuove dotazioni organiche dovessero comportare una riduzione almeno pari al 5% della spesa complessiva relativa alle dotazioni organiche all’epoca vigenti e con una previsione del numero complessivo dei posti di organico non superiore a quello di cui alla dotazione organica all’epoca vigente;
Vista l’intesa Stato-Regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
del 3 dicembre 2009 (Patto per
Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), e – nello specifico – la disposizione di cui all’articolo 2, comma 71, che, nel recepire i contenuti della riferita intesa, prevede che “gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%”, prevedendosi ulteriormente che gli enti del S.S.N. “nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma, devono predisporre un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa”;
Visto, altresì, il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011
(convertito in legge n. 111/2011) che, all’articolo 17 comma 3, così come
modificato dall’articolo 15, comma 21, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge
n. 135/2012, prevede che “Le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, si applicano
anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 6 dello stesso, così come modificato dall’articolo 2, comma 18 lettera a), del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, ove si prevede che “nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative”;
Considerato che, per effetto delle deliberazioni commissariali nn. 44 (approvazione del Programma Operativo 2010) e 45 (avente ad oggetto l’intervento di razionalizzazione della rete di assistenza ospedaliera) del 2010 e dei successivi decreti commissariali nn. 5 (approvazione delle Linee guida per la redazione degli atti aziendali e ulteriori disposizioni) e 15 (approvazione del documento tecnico recante “Razionalizzazione delle UU.OO.CC. e Dipartimenti Strutturali”) del 2011, si è provveduto ad avviare un complessivo processo di riordino del Servizio Sanitario regionale che incide profondamente sul numero e sulla tipologia delle strutture che, nell’ambito delle Aziende USL regionali, erogano prestazioni sanitarie, determinando nuovi assetti organizzativi aziendali che devono trovare rispondenza e riscontro anche sotto il profilo delle rispettive dotazioni organiche aziendali;
Rilevato, pertanto, che in relazione ai nuovi assetti organizzativi aziendali che si vengono delineando si rende necessario procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL regionali e che, a tal fine, appare opportuno fornire delle linee di indirizzo regionali onde far sì che tale processo di rideterminazione prenda le mosse da principi e criteri omogenei e unitari che, pur nell’ambito delle specifiche peculiarità delle singole realtà aziendali, possano garantire una base comune di riferimento;
Considerato che, all’articolo 2 del riferito Patto per la salute 2010-2012, si fa espresso riferimento alla opportunità per le Regioni di confrontarsi su specifici indicatori di efficienza e di appropriatezza allocativa delle risorse ai fini sia di un’autovalutazione regionale che dell’avvio di un sistema di monitoraggio dello stato dei propri servizi regionali e che, tra gli indicatori di efficienza ed appropriatezza individuati al comma 2 del medesimo articolo, figura anche (lettera f, numero 1) lo standard della numerosità del personale, in relazione al quale si prevede di considerare anomala la presenza di un numero medio di unità di personale per posto letto superiore al numero medio registrato dalle regioni in equilibrio economico e che garantiscono l’erogazione dei LEA con adeguato standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza;
Considerato, altresì, che – in base al disposto
del comma 3 del richiamato articolo 2 del Patto per
Rilevato che, allo stato attuale, non risultano
essere stati individuati i benchmarks
di riferimento per gli indicatori di cui all’art. 2, comma 2, del Patto per
Precisato che, a seguito della emanazione di tali standard, potrebbe rendersi necessario adeguare le dotazioni organiche aziendali agli stessi;
Considerata la necessità, per quanto sopra evidenziato, di dover procedere comunque a stabilire a livello regionale dei criteri-parametri di riferimento per la quantificazione delle unità di personale da prevedere nell’ambito delle dotazioni organiche che andranno ad essere rideterminate dalle Aziende USL regionali, anche allo scopo di garantire una sostanziale omogeneità di interventi da parte delle medesime;
Ritenuto che a tal fine appare opportuno fare riferimento a metodi che, in linea con quanto stabilito dal richiamato articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., consentano di rilevare l’effettivo fabbisogno di personale necessario alle Aziende USL per erogare i servizi e le prestazioni di pertinenza delle stesse;
Considerato che, a tal riguardo, si ritiene corretto prendere a parametro basilare di riferimento - per quanto attiene al personale medico, infermieristico e agli operatori di supporto all’assistenza che prestano servizio nelle aree di degenza – il numero dei posti letto previsti presso le varie unità operative di degenza, stabilendosi poi, per il calcolo del relativo fabbisogno, degli standard differenziati in relazione al diverso livello di complessità assistenziale che caratterizza le varie strutture, con possibilità di integrare detto fabbisogno in relazione a determinate tipologie di prestazioni e/o attività e prevedendosi inoltre degli standard specifici per la determinazione del fabbisogno di infermieri e di personale di supporto in relazione ad alcune particolari tipologie di attività;
Precisato che, laddove il criterio di riferimento per la determinazione del fabbisogno di personale è costituito dal numero di posti letto, quelli da prendere a riferimento sono i posti letto rideterminati con la deliberazione commissariale n. 45/2010 (allegato C), avente ad oggetto l’intervento di razionalizzazione della rete di assistenza ospedaliera;
Precisato, altresì, che perché possa pervenirsi ad una congrua e razionale determinazione dei fabbisogni di personale (e, conseguentemente, delle dotazioni organiche aziendali) sulla base dei posti letto previsti si rende preliminarmente necessaria l’attuazione da parte delle Aziende USL regionali delle previsioni contenute nell’ambito dell’allegato C della richiamata deliberazione commissariale n. 45/2010, con particolare riferimento al paragrafo relativo al “Dimensionamento delle Unità Operative”,
Ritenuto che – per quanto attiene alle medesime tipologie di personale sanitario sopra richiamate (medici, infermieri e operatori di supporto) afferente l’area dei Servizi clinici diagnostici e terapeutici e dei Servizi di Staff ed igienico-organizzativi, non dotati di posti letto – si ritiene di poter stabilire un fabbisogno di personale determinato in misura proporzionale ai fabbisogni determinati per le aree di degenza e che per il personale afferente i Dipartimenti di Prevenzione e l’area dei Servizi Territoriali si reputa opportuno determinare il relativo fabbisogno di personale prendendo a parametro di riferimento la popolazione residente nell’ambito territoriale di pertinenza di ciascuna ASL;
Ritenuto, altresì, che – per il restante personale, dirigenziale e di comparto, del ruolo sanitario – appare congruo determinare il relativo fabbisogno, rapportandolo in misura percentuale, rispettivamente, al numero di medici ed al numero di infermieri previsti in dotazione organica;
Ritenuto, infine, che – con riferimento ai fabbisogni di personale del ruolo tecnico, professionale ed amministrativo – appare opportuno stabilire degli standard di fabbisogno in misura percentuale rispetto al restante personale in servizio, trattandosi di personale che assolve a funzioni e compiti che sono strumentali e funzionali rispetto all’erogazione del servizio sanitario assicurata fondamentalmente dal personale del ruolo sanitario;
Precisato che i criteri di determinazione dei fabbisogni di personale come sopra sinteticamente esposti sono, nel dettaglio, specificati ed esplicati nell’allegato documento recante “Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL” (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Precisato, inoltre, che le nuove dotazioni organiche aziendali che andranno ad essere rideterminate a seguito dell’emanazione delle presenti linee di indirizzo dovranno comunque garantire il rispetto dei limiti di spesa per il personale fissati dal riferito articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, anche in considerazione dell’estensione dei riferiti limiti di spesa anche per gli anni 2013, 2014 e 2015 operata dall’articolo 17, comma 3, del D.L. n. 78/2011 convertito in legge n. 111/2011, così come modificato dall’articolo 15, comma 21, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
Considerato, altresì, che in relazione a quanto
previsto nel documento contenente i parametri standard per l’individuazione
delle strutture semplici e complesse del SSN in attuazione di quanto previsto
dall’art. 12, comma 1 lett.b), del Patto per
Ritenuto pertanto opportuno, nell’ambito del presente provvedimento, stabilire che le Aziende USL regionali dovranno provvedere, entro i termini previsti per la rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, ad adeguare il numero delle proprie strutture semplici e complesse agli standard sopra richiamati, procedendo conseguentemente a modificare, in parte qua, i rispettivi atti aziendali;
Rilevato che, nel rispetto del disposto dell’art.
6 del D. Lgs. n. 165/2001 – così come modificato dall’articolo 2, comma 18
lettera a), del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 - che prevede
la “previa informazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative”, il Servizio Pianificazione e
Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute ha convocato le
Organizzazioni Sindacali di ciascuna delle aree contrattuali del comparto
Sanità (area dirigenza medico-veterinaria, area dirigenza S.P.T.A. e area
comparto) in apposite riunioni presso
Preso atto che, nelle richiamate riunioni, le Organizzazioni Sindacali intervenute hanno manifestato il proprio consenso di massima sui contenuti dell’allegato documento recante le Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL, formulando alcune osservazioni che – laddove ritenute congrue ed opportune dal Servizio competente – sono state tenute in considerazione in sede di stesura definitiva del riferito documento;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad approvare l’allegato documento, avente ad oggetto “Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL” (allegato A);
Ritenuto opportuno rinviare la formulazione degli indirizzi per la rideterminazione dei fondi contrattuali a seguito delle nuove dotazioni organiche ad un separato e successivo decreto commissariale;
Vista la nota prot. n. 155437/COMM. del 4.7.2012 (prot. SIVEAS n. 159 del 5/7/2012), con la quale si è provveduto a trasmettere al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze la proposta di decreto avente ad oggetto “Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL” per la preventiva approvazione ai sensi dell’articolo 3, comma 6, dell’Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sottoscritto il 6 marzo 2007;
Rilevato che, ad oggi, non è stato fornito ancora riscontro da parte degli Organismi ministeriali in ordine alla riferita proposta di decreto;
Considerato che il presente atto riveste carattere di indifferibilità e urgenza in quanto l’adozione dello stesso si rende necessaria ed improcrastinabile sia ai fini del completamento del processo di riordino del Servizio Sanitario regionale, sia in relazione alla necessità di adeguare il numero delle strutture semplici e complesse aziendali agli standard stabiliti nel richiamato documento approvato dal c.d. Comitato LEA nella seduta del 26.3.2012, nonché – infine - nella prospettiva di poter conseguentemente e successivamente procedere alla ridefinizione del relativi fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 72, della richiamata legge n. 191/2009, e per tale ragione sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze successivamente alla sua adozione;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di approvare l’allegato documento recante “Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL” (allegato A), unitamente ai relativi allegati (allegati 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere che le Aziende USL regionali dovranno procedere a rideterminare le dotazioni organiche aziendali, in conformità alle riferite linee di indirizzo, entro 90 giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
3. di stabilire altresì che le Aziende USL regionali dovranno provvedere, entro il riferito termine previsto per la rideterminazione delle dotazioni organiche aziendali, ad adeguare il numero delle proprie strutture semplici e complesse agli standard previsti nel documento approvato dal c.d. Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012, procedendo conseguentemente a modificare, in parte qua, i rispettivi atti aziendali;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
5. di incaricare il Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute per la trasmissione del presente provvedimento alle Aziende USL regionali, affinché le stesse possano provvedere agli adempimenti conseguenziali.
Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato