IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, ha bandito con la DGR n. 59 del 13 febbraio 2012 il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 20 medici al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2012/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 15 Speciale Concorsi del 24.02.2012 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 30 del 17 aprile 2012;
Dato atto che, in attuazione dell’art. 3, Legge 29 dicembre 2000, n. 401, con D.G.R. n. 272 dell’8 maggio 2012, è stato approvato l’ Avviso pubblico, per titoli, per l’ammissione in soprannumero di due medici al suddetto Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2012/2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 39 del 18 maggio 2012;
Rilevato che la domanda presentata dalla dr.ssa Carmignani Maria Cristina risulta non ammissibile per mancanza del prescritto requisito dell’iscrizione al Corso di laurea in medicina e chirurgia prima del 31.12.1991 ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) dell’Avviso pubblico;
Dato atto che hanno presentato domanda valida per la selezione dei medici da ammettere in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2012/2015 n. ventiquattro medici;
Considerato che il numero delle domande ammissibili è superiore al numero dei posti disponibili;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare la graduatoria dei medici aspiranti all’ammissione in soprannumero al corso 2012/2015 con la definizione dei relativi punteggi, formulata sulla base dei titoli valutabili ai sensi dell’art 4 dell’Avviso, così come riportata nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 4, comma dell’Avviso, in caso di parità di punteggio, nella suddetta graduatoria precede chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età;
Considerato che, secondo il numero dei posti prefissati dall’art. 1 del più volte menzionato Avviso hanno diritto all’ammissione in soprannumero al corso di formazione considerato soltanto i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria in questione, senza riconoscimento della borsa di studio e con diritto all’esercizio di attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 dell’Avviso, i candidati, utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l’interessato:
a) esplicita la volontà di intraprendere il Corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno;
b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile;
Dato atto che la graduatoria regionale dei soprannumerari potrà essere utilizzata fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dopo l’inizio del corso di formazione per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e che, entro tale limite la Regione Abruzzo provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare;
Visto il D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Ministero della Salute 7 Marzo 2006 di attuazione dell’art. 26 del menzionato D. Lgs. 368/1999, pubblicato sulla G.U. del 13 Marzo 2006 n. 60, concernente “Principi fondamentali per la disciplina unitaria della formazione specifica di medicina generale”;
Visto l’art 3 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401.
Vista la L.R. del 14.09.99 n. 77 avente ad oggetto “Norme di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale (Art 5, lett. i);
Constatata la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
di approvare la graduatoria regionale dei medici aspiranti all’ammissione in soprannumero al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2012/2015, di cui all’ Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, formulata dal competente Ufficio sulla base dei criteri previsti dall’Avviso pubblico citato in premessa;
di ammettere a partecipare al Corso 2012/2015, in soprannumero, i primi due candidati inseriti nella graduatoria regionale degli aspiranti;
di dare, individualmente, comunicazione scritta ai medici utilmente collocati nella suddetta graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1 dell’Avviso pubblico;
di prendere atto che i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero professionale solo se compatibile con gli obblighi formativi e che qualora un medico che ha diritto all’ammissione in soprannumero risulti vincitore del concorso per l’ammissione al corso, dovrà scegliere se frequentare il corso in soprannumero senza borsa di studio o come vincitore del concorso e quindi con borsa di studio;
di disporre che gli ammessi in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2012/2015 di cui al D. Lvo 368/99 saranno convocati unitamente ai vincitori del bando di concorso per l’ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2012/2015 e sono tenuti a rispettare e ad accettare tutte le disposizioni e regolamentazioni utili che l’Amministrazione Regionale formalizzerà per pianificazione e il regolare svolgimento del corso in argomento;
di utilizzare, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, la graduatoria regionale dei soprannumerari non oltre il termine massimo di dieci giorni dopo l’inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o per altri motivi;
di dare atto che tutta la documentazione utile per la definizione dei punteggi è agli atti del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo;
di pubblicare nel B.U.R.A. la suddetta graduatoria regionale, a valere quale formale comunicazione per gli interessati tutti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Allegrini
Segue allegato