Omissis
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1. di confermare che la produzione primaria, secondo le definizioni contenute nelle linee guida applicative del Reg. CE 852/2004 di cui all’Accordo Stato-Regioni Rep. 2470 del 9.2.2006, la produzione e commercializzazione al dettaglio di sottoprodotti di origine animale ed il settore mangimistico, debbano ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 194/2008;
2.
di precisare, in ossequio alle normative in premessa richiamate, che sono
assoggettati al pagamento delle tariffe previste dal D. Lgs. n. 194/2008 tutti
gli operatori, quindi anche gli imprenditori agricoli di cui all’art.
3. di confermare, per l’effetto, l’emissione delle bollette per la riscossione delle tariffe de qua da parte dei competenti servizi delle AA.SS.LL. regionali;
4. di stabilire che, nell’ambito delle sole attività ricompresse nella Sezione VI del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 restino esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al decreto stesso, gli imprenditori agricoli, come definiti dall’art. 2135 del codice civile, in quanto operatori non specificatamente vincolati al pagamento di tariffe dall’art. 27 del Reg. CE/882/2004;
5. di precisare che, per l’effetto di quanto sopra, che gli imprenditori agricoli esercenti l’attività di centri di imballaggio uova restino esclusi dall’applicazione del D. Lgs. n. 194/2008, in quanto attività ricompresa nella Sezione VI del decreto stesso;
6. di demandare alle Aziende Sanitarie Locali regionali, che provvedono alla riscossione delle tariffe in argomento, l’applicazione delle indicazioni contenute nel presente provvedimento;
7. di
pubblicare per estratto il presente provvedimento sul B.U.R.A.,