IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1

(Entrate)

1.   E' approvato in € 5.736.912.533,40 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

2.   E' approvato in € 5.823.738.757,93 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2012, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di € 305.000.000,00 risultante al 1° gennaio 2012.

Art. 2

(Residui attivi)

1.   Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2011 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 è di € 2.353.276.000,00.

Art. 3

(Accertamento, riscossione e versamento)

1.   Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2012 giusta lo stato di previsione dell'entrata.

Art. 4

(Spese)

1.   E' approvato in € 5.736.912.533,40 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

2.   E' approvato in € 5.823.738.757,93 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

Art. 5

(Residui passivi)

1.   Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2011 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 è di € 1.095.000.000,00.

Art. 6

(Unità Previsionali di Base)

1.   Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

Art. 7

(Contabilità Speciali)

1.   Ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa di competenza, per complessivi € 1.093.793.000,00.

Art. 8

(Autonomia del Consiglio regionale)

1.   L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 è la 01.01.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".

2.   Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 del Consiglio regionale.

Art. 9

(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1.   E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2012, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, comma 1.

2.   E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2012, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 10

(Quadro generale riassuntivo)

1.   E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 previsto dall'art. 17 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 11

(Saldo finanziario)

1.   Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 25.03.2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di € 1.563.276.000,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B. 15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002), a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti, nonché dei capitoli riportati nella Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2012, allegata alla presente legge, e del capitolo 12.01.001 - 81520 (piano di rientro deficit sanitari) a titolo di maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni 2006, 2007 e 2008 destinate a copertura del Piano di rientro dai deficit sanitari.

Art. 12

(Termini di perenzione dei residui passivi)

1.   Le somme impegnate a norma dell’art. 33 della Legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e non pagate entro il termine dell’esercizio possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di cinque anni per le spese in conto capitale.

2.   I residui passivi delle contabilità speciali non sono soggetti a termini di perenzione.

Art. 13

(Residui passivi spese in conto capitale)

1.   E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. a) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di € 10.000.000,00.

2.   Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3.   I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

a)   della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

b)  dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio originario di competenza;

c)   dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

Art. 14

(Residui passivi spese correnti)

1.   E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di € 6.000.000,00.

2.   Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3.   I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

a)   della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

b)  dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio originario di competenza;

c)   dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

Art. 15

(Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione)

1.   Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. b) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui” con lo stanziamento per competenza di € 380.000.000,00.

2.   Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. c) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, altresì, l’iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003) denominato “Fondo per la riassegnazione di economie vincolate” con lo stanziamento per competenza di € 1.068.027.744,29.

3.   I capitoli di cui ai commi 1 e 2 ed i capitoli di cui agli artt. 13 e 14 costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente ad € 1.448.027.744,29 e sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui all'articolo 11.

4.   Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determinazione, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma 3, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

5.   Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie vincolate riportate nella tabella di cui all’articolo 11 per l’importo di € 81.341.255,71.

6.   La somma di € 17.907.000,00 iscritta sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81520 e coperta dal saldo finanziario positivo di cui all'articolo 11, è destinata al piano di rientro dai deficit sanitari.

Art. 16

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1.   Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del cap. 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

2.   Al bilancio di previsione è allegato l’elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

3.   Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell’elenco allegato al bilancio di cui al comma 2.

Art. 17

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1.   Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del cap. 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per le spese impreviste”, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

2.   I prelevamenti dal “Fondo di riserva per le spese impreviste” sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla adozione.

Art. 18

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1.   Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del patto di stabilità è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti” con uno stanziamento di cassa di € 90.000.000,00.

2.   Nello stato di previsione della spesa, è autorizzata, altresì, l’iscrizione del cap. 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale” con uno stanziamento di cassa di € 135.000.000,00 ai sensi dell’art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

3.   I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del 2° comma dell’art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 19

(Variazioni al bilancio)

1.   La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, ad introdurre variazioni al bilancio per l’incremento di unità previsionali di base presenti o per l’istituzione di nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.

Art. 20

(Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.)

1.   La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con legge.

2.   Le variazioni di bilancio di cui al comma 1 sono disposte su proposta del competente Direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.

3.   I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell’approvazione e, nell’ipotesi prevista al comma 7, dell’art. 25, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari della Giunta.

Art. 21

(Codifica dei capitoli)

1.   La Giunta regionale può procedere nel corso dell’esercizio finanziario alla ricodifica dei capitoli di bilancio, ferma restando l’appartenenza degli stessi alle relative U.P.B..

Art. 22

(Garanzie prestate dalla Regione)

1.   Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 312600 (U.P.B. 16.03.003) ai sensi dell’art. 24 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

2.   Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.

Art. 23

(Variazioni relative alle contabilità speciali)

1.   La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

Art. 24

(Restituzioni di importi a destinazione vincolata)

1.   Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.

Art. 25

(Eliminazione dei capitoli)

1.   La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di Entrata e di Spesa che non sono più utili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.

2.   Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

Art. 26

(Pubblicità degli atti)

1.   Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

Art. 27

(Annullamento dei diritti di credito)

1.   La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.

2.   Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in € 10,00.

Art. 28

(Limite per gli impegni)

1.   Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell’ordinamento vigente, limiti insuperabili nell’assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.

2.   L’operatività di tutte le leggi regionali di autorizzazione di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

3.   Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

Art. 29

(Erogazione delle spese)

1.   L’erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29.10.1984, n. 270 e dell’art. 66 della Legge 23.12.2000, n. 388.

Art. 30

(Disposizioni per i pagamenti)

1.   L’invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

2.   Devono essere comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.

3.   Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono concesse nel corso dell’esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 4, della L. 16.5.1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

Art. 31

(Bilancio pluriennale)

1.   E’ approvato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25.3.2002, n. 3, il bilancio relativo al triennio 2012 – 2014 quale allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2012.

Art. 32

(Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - A.R.I.T.)

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2012 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica – A.R.I.T.

2.   Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica – A.R.I.T.

a)   € 850.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

b)  € 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d’investimento;

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica – A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 33

(Agenzia di Promozione turistica regionale – A.P.T.R.)

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2012 dell’Agenzia di Promozione Turistica Regionale – A.P.T.R.

2.   Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 14 marzo 2000, n. 54, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Agenzia di Promozione Turistica regionale – A.P.T.R..

- € 3.700.000,00 al capitolo 09.01.002 - 241585 per il funzionamento dell’Agenzia.

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia di Promozione Turistica regionale – A.P.T.R. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 10 Gennaio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI