IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che tra le priorità individuate dalla legislazione ambientale più recente figura la selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e comunque delle frazioni ad alto tasso di umidità e che la frazione organica, costituita da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde privato e pubblico, rappresenta la principale componente merceologica dei rifiuti urbani (30 - 40%);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
Richiamata la DGR n. 349 del 03.05.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: "Mondocompost". Approvazione” ed in particolare l’art. 5 del Protocollo d’Intesa che stabilisce il rinnovo dello stesso a seguito di esplicita volontà delle parti;
Preso atto delle risultanze della riunione, tenutasi il 23.01.2012 c/o Direzione Protezione Civile Ambiente, dal Gruppo di lavoro (GdL) “Mondoncompost”, di cui all’art. 3 del Protocollo d’Intesa, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti/ORR ed in cui:
a. sono stati valutati i positivi risultati raggiunti nella diffusione dell’autocompostaggio sul territorio regionale;
b. approvato il “Rapporto Finale” (art. 4 del Protocollo d’Intesa), parte integrante e sostanziale del presente atto;
c. espressa la volontà e l’opportunità di rinnovare il progetto, proponendo la continuazione delle attività ed una serie di nuovi obiettivi da perseguire che saranno contenute in una nuova proposta di “Piano delle attività 2012/2013” che l’Ecoistituto Abruzzo provvederà a presentare alla Regione Abruzzo;
Vista la nota prot.n. ecoab/go/0005/2012 del 09.02.2012, inviata dall’Ecoistituto Abruzzo alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, acquisita con nota prot.n. RA/33563 del 15.02.2012, con la quale si richiede il rinnovo del Protocollo d’Intesa “Mondocompost”, prevedendo la continuazione delle attività e lo sviluppo di azioni integrative per il piano delle attività 2012/2013;
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, che prevede:
“omissis …
- all’art. 177, comma 2: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;
- all’art. 177, comma 5: “omissis … lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni … omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;
- all’art. 178, comma 1, che “omissis … La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis”;
Visto l’art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: “omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il
recupero di energia;
e) smaltimento.”;
Considerato che l’art. 182-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dispone che si attivi sul territorio la raccolta differenziata dei rifiuti organici, il loro trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente;
Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all’art. 183 “Definizioni”, comma 1, prevede:
“d) “rifiuto organico”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”;
Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i., che ha previsto l’individuazione di obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:
- entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
- entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).
Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma RUB, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;
Vista la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE” e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011” ed in particolare l’art. 18, comma 4 inerente disposizioni per promuovere le attività di recupero dei rifiuti organici;
Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:
- all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 4, prevede che la Giunta Regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale o dal programma della prevenzione e della riduzione dei rifiuti;
- all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, comma 4, che prevede programmi per favorire l’utilizzo del compost di qualità (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali (lett. h);
- all’art. 27 “Rifiuti organici”, comma 6-bis, in cui si prevede che la Giunta regionale emana direttive volte a promuovere:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici;
c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.
- all’art. 58 “Incentivi e premialità”, comma 1, lett. b), in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l’incentivazione delle attività di compostaggio domestico;
Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”, che prevede la promozione e diffusione delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;
Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al compostaggio domestico”;
Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di rifiuti urbani biodegradabili (RUB), da conferire in discarica;
Visto il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999;
Vista la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;
Vista la Circolare n. 2/2011 “Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale”, emanata dal Regione Abruzzo - SGR con nota prot.n. RA/123886 del 9.06.2011 ed inviata a tutti i Comuni e Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, pubblicata sul BURA n. 49 Speciale del 5.08.2011;
Ritenuto che il recupero delle frazioni organiche tramite l’autocompostaggio, possa:
a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l’inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici;
d) ridurre le emissioni di CO2 attraverso l’eliminazione delle attività di raccolto e trasporto.
Considerata la D.D. n. DR4/20 del 31.01.2012 che ha approvato il “Registro regionale degli autocompostatori”, ovvero il database regionale per censire le famiglie che svolgono la pratica dell’autocompostaggio sul territorio abruzzese;
Ribadito altresì, che l’autocompostaggio, consente delle economie gestionali, evitando al Comune l’acquisto di materiali e sostanze per la concimazione dei terreni ed, inoltre, l’attività è coerente con le finalità del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 45/07 e s.m.i. e del PRGR, per la realizzazione di iniziative tese a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Abruzzo;
Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta di rinnovo del Protocollo d’Intesa, presentata da Ecoistituto Abruzzo, con nota prot.n. ecoab/go/0005/2012 del 9.02.2012, per il periodo dal 30.06.2012 al 30.06.2013 per i seguenti prioritari motivi:
1. è coerente con quanto stabilito D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 182-ter;
2. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
3. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;
4. è un progetto volto a sensibilizzare le amministrazioni locali ed i cittadini ad attuare forme di buone pratiche ambientali attraverso la pratica dell’autocompostaggio;
5. costituisce un importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
6. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l’attuazione di uno dei princìpi comunitari di settore della “responsabilità condivisa” tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati;
7. consente delle effettive economie nella gestione dei rifiuti urbani;
Ritenuto di approvare con il presente atto il “Rapporto finale”, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì di accogliere favorevolmente la proposta di “Piano delle attività 2012/2013”, presentata da Ecoistituto Abruzzo, con nota prot.n. ecoab/go/0005/2012 del 9.02.2012, come da Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che con DGR n.680 del 10.10.2011 è stato ripartito il fondo ambientale, previsto dalla L.R. n.17 del 16.06.2006, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 45 del 19.12.2007, che alla lett. e) prevede il finanziamento di interventi per “Attuazione di programmi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e di programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero”, in particolare consente il finanziamento di strumenti organizzativi di ampio raggio (accordi di programma, protocolli d’intesa, piani e/o programmi di settore, ecc.) il cui fine sia quello di consentire il raggiungimento di particolari o specifici obiettivi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;
Dato atto che con determina DB/75 del 09.05.2012 del Servizio Bilancio si sono reiscritte economie vincolate per Euro 286.927,66;
Considerato che per lo svolgimento del “Piano delle attività 2012/2013”, risulta necessario procedere all’impegno della somma di 15.000,00 (quindicimila/00) compresa IVA, quale compartecipazione della Regione Abruzzo per l’attuazione delle attività previste dal “Piano delle attività 2012/2013”, somma che trova adeguata capienza nel capitolo 292210 - U.P.B. 05.02.010, dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”, di cui all’art. 57, lett. e), della L.R. 45/07 e s.m.i., che presenta la necessaria disponibilità;
Visto lo Statuto dell’Ecoistituto Abruzzo, inviato con nota prot.n. ecoab/go/002/2010 dell’1.04.2010, acquisito al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. RA/60995 del 2.04.2010, che prevede in particolare all’art. 1 “Costituzione” che lo stesso è senza scopo di lucro;
Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Visti
il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
la L.R. 45/07 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di APPROVARE il “Rapporto finale” di cui all’art. 4 del Protocollo d’Intesa, Allegato 1 del presente atto;
2. di RINNOVARE il Protocollo d’intesa di cui alla DGR n. 349 del 03.05.2010, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 30 del 28.05.2010, tra la Regione Abruzzo e l’Ecoistituto Abruzzo, denominato: “Mondocompost”, già sottoscritto tra le parti il 17.06.2010, per il periodo 30.06.2012 al 30.06.2013;
3. di APPROVARE il “Piano delle attività 2012/2013”, Allegato 2 alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
4. di IMPEGNARE la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00), compresa IVA, sul cap.292210, relativo al fondo di cui all’art. 57 della L.R. 45/07 e s.m.i., “Fondo ambientale – Individuazione interventi e ripartizione fondi”, per contribuire all’attuazione delle attività di cui al punto 3);
5. di DEMANDARE al competente Osservatorio Regionale Rifiuti, la predisposizione dei connessi e successivi adempimenti tecnico-operativi per le attività previste;
6. di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli Allegati 1 e 2 nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e nel sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Il Dirigente
Dott. Franco Gerardini
Seguono Allegati