giunta regionale

Omissis

la giunta regionale

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, causate in particolare:

-    da una ancora insufficiente attività degli EE.LL. sui temi della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti ai sensi della Circolare n. 2/2011;

-    dalle ancora non adeguate attività di diffusione dei servizi di raccolta differenziata e riciclo, secondo modelli domiciliari “porta a porta”, da parte di numerosi Enti Locali;

-    dal ritardo nell’attivazione di nuovi bacini di smaltimento già autorizzati dalla Regione Abruzzo (es. Atri, Notaresco, Gioia dei Marsi);

-    dall’attuale insufficienza delle volumetrie residue delle discariche in esercizio (n. 6);

-    dal “fermo tecnico” dei poli tecnologici di trattamento/compostaggio del CIRSU SpA di Notaresco (TE) e della SEGEN SpA di Sante Marie (AQ);

Preso atto che i Comuni della Provincia di Pescara, facenti parte di Ambiente SpA, titolare della discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località “Colle Cese” nel Comune di Spoltore (PE), hanno garantito con interventi di sussidiarietà il conferimento di rifiuti urbani di Comuni extraterritoriali;

Richiamato il “Rapporto sul sistema regionale smaltimento RU – Aggiornamento rapporto al 31.12.2009”, redatto dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo;

Richiamato altresì, il “Rapporto sul sistema regionale di smaltimento RU – 10.08.2011”, redatto dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, pubblicato sul BURA n. 68 Speciale Ambiente del 04.11.2011;

Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive di settore;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

-    la Parte II^ come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

-    la Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, come modificata con L.R. 29.12.2012, n. 44 “Legge Comunitaria regionale 2011” ed in particolare:

-    l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;

-    l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;

-    l’art. 5 relativo alle “Competenze delle Province”;

-    l’art. 13 relativo a “Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

-    l’art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi;

-    l’art. 45, comma 12 in materia di “varianti non sostanziali” degli impianti di gestione dei rifiuti;

-    l’art. 52 “Ordinanze contingibili e urgenti”;

-    l’art. 53 “Provvedimenti regionali straordinari”;

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), U.prot. GAB - 2009 - 0014963 del 30.06.2009 inviata alle Regioni ed alle Province Autonome, recante disposizioni in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;

Visto il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”;

Vista la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento interessati;

Richiamata la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007, avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Richiamata la DGR n. 304 del 18.06.2009 “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2009, a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi”;

Richiamata la DGR n. 780 del 21.12.2009 “L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 30.06.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila”;

Richiamata la DGR n. 513 del 24.06.2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila”;

Richiamata la DGR n. 963 del 09.12.2010, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 30.06.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani”;

Richiamata la DGR n. 962 del 09.12.2010, avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. – Approvazione di un: Avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di servizi per lo smaltimento di rifiuti fuori Regione ed in territorio comunitario”;

Richiamata la DGR n. 430 del 27.06.2011, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 31.12.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani”;

Richiamata la DGR n. 943 del 23.12.2011 “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - DGR n. 430 del 27.06.2011. Autorizzazione a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila - Conferma attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali riferite ad impianti di smaltimento autorizzati - Proroga termini”;

Vista la nota prot.n. 205 del 23.02.2012 di Ambiente SpA, acquisito dal SGR con nota prot.n. RA/43009 del 27.02.2012, con la quale è stata convocata per il 28.02.2012 una riunione dei soci della Società per valutare le problematiche connesse con il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni consorziati e di altri della Provincia di Pescara;

Preso atto degli esiti della riunione del 28.10.2011, convocata dal SGR con nota prot.n. RA/215982 del 21.10.2011 e tenutasi presso la sede della Giunta regionale di v.le Bovio a Pescara, in cui sono stati discussi i problemi connessi con la prossima saturazione della discarica sita in località “Colle Cese” e le attività di smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Pescara, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che la DECO SpA con nota prot.n. 2642 del 27.02.2012, acquisita dal SGR con nota prot.n. RA/45195 del 29.02.2012, ha comunicato ai Comuni interessati e per conoscenza al SGR, che i conferimenti dei rifiuti all’impianto di TMB in località “Casoni” di Chieti potranno essere fatti non oltre il giorno 11.03.2012, in vista del previsto esaurimento della discarica di “Colle Cese” di Spoltore (PE) entro il 24.03.2012;

Considerato che la DECO SpA con nota prot.n. 2643 del 27.02.2012, acquisita dal SGR con nota prot.n. RA/45213 del 29.02.2012, ha comunicato al SGR la conclusione delle operazioni di esercizio della discarica di “Colle Cese” di Spoltore (PE) entro il 24.03.2012;

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot.n. RA/41492 del 24.02.2012, con la quale è stato richiesto al Comune di Chieti di provvedere ad attivare l’incremento del 10% dei volumi complessivamente autorizzati per la discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Casoni” nel Comune di Chieti, autorizzata con AIA n. 43/42 del 31.03.2008;

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. RA/45177 del 29.02.2012, con la quale è stato richiesto il parere tecnico all’ARTA Abruzzo ed alla Provincia di Chieti per la richiesta di conferimento diretto dei rifiuti trattati (CER 191212) nella discarica di titolarità del CIVETA ubicata in località “Valle Cena”, come variante non sostanziale dell’AIA n. 3/10 del 16.03.2010;

Considerato che ai sensi dell’art. 53, comma 3 della l.. 45/07 e s.m.i. si dispone: “3. Il soggetto che realizza una discarica o un impianto di trattamento con discarica di servizio deve riservare alla Regione, ove occorra, una quota pari al 5% della volumetria complessiva autorizzata; la Regione può utilizzare la stessa, definendone le modalità, per far fronte a provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 52”;

Ritenuto necessario garantire la continuità delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Pescara a seguito della prevista saturazione della discarica ubicata in località “Colle Cese” nel Comune di Spoltore (PE) e chiusura della stessa per il giorno 24.03.2012;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha da tempo avviato ed ha in corso attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzati in particolare a:

-    attuare e richiedere il rispetto da parte dei soggetti interessati delle disposizioni, comunitarie, nazionali e regionali, di settore;

-    attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse “procedure d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077),.. etc.;

-    attuare il programma POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 ASSE IV - “Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati” in collaborazione con gli EE.LL.;

-    realizzare la programmazione prevista dal PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per il sistema impiantistico di supporto alla gestione integrata dei rifiuti urbani (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, accordi di programma e protocolli d’intesa, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, … etc.);

-    evitare soluzioni di continuità delle attività di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti di origine urbana, anche al fine di evitare il manifestarsi di emergenze ambientali sul territorio;

-    sviluppare iniziative per diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;

-    attuare il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “Programma RUB”) di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

-    sviluppare la produzione di “ammendanti compostati” e promuovere il Marchio di Qualità per le frazioni organiche riciclate “Compost Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre la produzione di CO2;

-    disporre indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, approvare Piani di Caratterizzazione (PdCa), analisi di rischio sito specifica, di bonifica e di ripristino di siti contaminati, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Preso atto dello stato di attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 304/2009, DGR n. 780/2009, DGR n. 513/2010, DGR n. 962/2010, DGR n. 963/2010, DGR n. 430/2010 e DGR n. 943/2010, in particolare:

-    lo stato delle iniziative per la presentazione ed attuazione dei progetti di ampliamento delle discariche interessate nell’ambito del 10%, come modifiche non sostanziali delle autorizzazioni regionali già rilasciate e di nuovi progetti di realizzazione e/o ampliamento di impianti di smaltimento (es. Magliano dei Marsi, Lanciano, Cupello, Chieti, .. etc.) ed aumento delle potenzialità degli impianti di TMB/compostaggio di ACIAM SpA di Avezzano (AQ), COGESA Srl di Sulmona (AQ) e Consorzio Intercomunale CIVETA di Cupello (CH);

-    l’attuale situazione di fermo-impianto dei poli tecnologici di trattamento/compostaggio del CIRSU SpA di Notaresco (TE) e della SEGEN SpA di Sante Marie (AQ);

-    la difficoltà ad individuare impianti di smaltimento dei rifiuti urbani in ambito provinciale e regionale, secondo un criterio di autosufficienza territoriale (ATO) e/o di prossimità;

Considerato inoltre, che gli impianti di smaltimento già autorizzati dalla Regione Abruzzo:

-    discarica per rifiuti non pericolosi del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento RU Area Piomba - Fino, in località “Santa Lucia” di Atri (TE);

-    discarica per rifiuti non pericolosi di ACIAM SpA, in località “Valle dei fiori” di Gioia dei Marsi (AQ);

-    discarica per rifiuti speciali non pericolosi di SOGESA SpA, in località “Grasciano” di Notaresco (TE);

devono essere ancora realizzati;

Considerato che alcuni operatori pubblici (es. Comune di Chieti, ECO.LAN. SpA di Lanciano, .. etc.), per l’attivazione degli ampliamenti del 10%, delle volumetrie complessive degli impianti di smaltimento autorizzati, come “modifica non sostanziale” delle autorizzazioni regionali rilasciate (AIA), ancora non provvedono all’avvio e/o al completamento delle procedure tecnico-amministrative previste;

Considerato che le iniziative suddette sono in una fase di attuazione (es. procedure VIA, appalto dei lavori di costruzione degli impianti, .. etc.) o sono interessate da situazioni complesse (es. contenziosi legali, problematiche societarie dei titolari o gestori degli impianti, ..etc.) e che necessitano ancora alcuni mesi per l’avvio effettivo dei lavori di costruzione degli impianti di smaltimento autorizzati (es. discarica di Atri, Notaresco, Gioia dei Marsi), nonché per il completamento e/o potenziamento dei servizi di RD da parte dei soggetti gestori dei servizi (Consorzi Intercomunali e loro Società SpA, Comuni, .. etc.);

Considerato pertanto, che risulta necessaria una rinnovata e maggiore collaborazione tra le diverse Province, AdA, Consorzi Comprensoriali e/o loro Società SpA interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, al fine di evitare emergenze ambientali, collaborazione istituzionale già in atto ai sensi delle DGR sopra richiamate;

Considerato che i rappresentanti delle Province, sentite dal competente Servizio regionale, hanno ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l’impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e si rende, in alternativa, necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., sentiti i soggetti interessati;

Ritenuto che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana (indifferenziati e/o trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.   comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.   allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

3.   D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”, per le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica;

Ritenuto urgente che la Regione Abruzzo attivi le riserve volumetriche regionali (5% della volumetria complessiva autorizzata) negli impianti in esercizio per garantire la continuità dei conferimenti dei rifiuti urbani trattati (CER 191212) dei Comuni della Provincia di Pescara;

Ritenuto altresì, che per alcuni Comuni dell’Alta Provincia di Pescara può essere ipotizzato un conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI), per il loro trattamento e smaltimento nel polo tecnologico di Sulmona (COGESA Srl), in relazione alla minore distanza dai centri interessati ed alle decisioni di carattere tecnico-amministrativo che, in autonomia, potranno essere prese dagli EE.LL. interessati;

Preso atto dei contenuti del verbale della riunione del 07.03.2012, convocata con urgenza e per le vie brevi dal SGR al fine di concordare alcune soluzioni organizzative per il conferimento di rifiuti urbani dei Comuni della Provincia di Pescara con i rappresentanti delle realtà consortili (es. COGESA Srl di Sulmona - AQ e CIVETA di Cupello - CH), per cui le riserve volumetriche regionali sono state già attivate e solo parzialmente utilizzate;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, in particolare per le disposizioni inerenti l’attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Direttive tecnico - gestionali”;

Richiamata la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Richiamata la DGR n. 735 del 4/12/09 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”;

Richiamata la DGR n. 478 del 14/06/2010 “DGR n. 735 del 04.12.2009: L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione. Modifiche e proroga termini”.

Richiamata la DGR n. 693 del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

Richiamata la DGR n. 778 dell’11.10.2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

Viste le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) dei seguenti impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani (TMB/compostaggio), di titolarità:

-    COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 9/11 del 09.12.2011 (Potenzialità impianto TMB pari a 47.736 t/a) località “Noce Mattei” Sulmona;

-    Consorzio CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 3/10 del 16.03.2010 e AIA n. 6/11 del 21.09.2011 Variante non sostanziale n. 3/10 del 16.03.2010 – Potenzialità linea trattamento RUI pari a 37.200 t/a e potenzialità linea trattamento FORSU pari a 8.800 t/a), località “Valle Cena” Cupello;

-    Comune di Chieti - AIAn. 43/42 del 31.03.2008 (discarica loc. “Casoni”);

-    ECO.LAN. SpA – AIA n. 127/48 del 30.06.2009 (discarica loc. “Cerratina”);

Richiamata la seguente Determinazione Dirigenziale riferita all’impianto mobile autorizzato, la cui attività é finalizzata al trattamento dei rifiuti urbani residui (RUR):

-    D.D. n. 66 del 07.06.2011 – ECO.LAN. SpA di Lanciano, in località “Cerratina” (CH);

      alla quale è stato disposto il rispetto del D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”, per le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti in discarica;

Considerato che si rende necessario, al fine di risolvere le criticità per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni della Provincia di Pescara:

-    confermare, come già disposto con DGR n. 430/2011, l’attivazione da parte della Regione Abruzzo, della prevista riserva volumetrica (mc) del 5% riferito alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti discariche di iniziativa pubblica per rifiuti non pericolosi:

-    COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/49 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc), in rapporto ad eventuali “lotti funzionali” in esercizio;

-    CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);

-    attivare la prevista riserva volumetrica (mc) del 5% riferita non alla volumetria complessivamente autorizzata con le AIA – ex D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. ma, indicativamente, in relazione alle volumetrie in esercizio alla data di rilascio delle stesse, delle seguenti discariche di iniziativa pubblica per rifiuti non pericolosi:

-    Comune di Chieti - AIAn. 43/42 del 31.03.2008 (discarica loc. “Casoni”) per ca. 7.500 mc (massima volumetria di valore puramente indicativo che deve essere definita in fase operativa compatibilmente con le residue volumetrie in esercizio);

-    ECO.LAN. SpA – AIA n. 127/48 del 30.06.2009 (discarica loc. “Cerratina”) per ca. 20.000 mc (massima volumetria di valore puramente indicativo che deve essere definita in fase operativa compatibilmente con le residue volumetrie in esercizio);

      per un totale complessivo di ca. 51.350 mc, al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità delcomprensorio territoriale pescarese, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in impianti autorizzati e per un periodo ipotizzabile sino al 31.12.2012;

Ritenuto che nelle more del suddetto periodo di sussidiarietà sopra valutato (sino al 31.12.2012), da parte dei soggetti pubblici interessati, saranno realizzati/attivati gli ampliamenti degli impianti in esercizio (nei limiti del 10% delle volumetrie complessivamente autorizzate), nonché potranno essere realizzati/avviati i nuovi impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi già autorizzati dalla Regione Abruzzo;

Ritenuto di dover comunicare, da parte del competente Servizio regionale, ad Ambiente SpA ed ai Comuni interessati della Provincia di Pescara, nonché agli altri soggetti interessati (operatori pubblici e/o privati), la disponibilità volumetrica degli impianti di smaltimento suddetti, al fine di definire le modalità organizzative dei servizi e quanto altro necessario per garantire un corretto svolgimento delle attività;

Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziare ai sensi della DGR 3.08.2007, n. 790 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul BURAn. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

Visto il D.M. 18.02.2011, n. 52 recante: “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i., per quanto applicabile ai soggetti interessati;

Ritenuto di demandare al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione di eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e degli artt. 52 e 53 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Ritenuto di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.), necessari per l’utilizzo delle riserve volumetriche delle discariche individuate;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, rappresentato dal trattamento/smaltimento dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali emergenze ambientali e/o igienico-sanitarie, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici d’igiene, nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico o ripercussioni negative per l’immagine socio-economica delle realtà interessate, a tal fine le disposizioni contenute entrano in vigore dal giorno di approvazione del presente provvedimento;

Preso atto che il Direttore Regionale dell’Area Protezione Civile Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

Considerato che il presente atto è da ritenersi urgente, al fine di evitare situazioni di emergenza per le attività di smaltimento e/o trattamento-recupero dei rifiuti di origine urbana nonché per evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio,

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

      il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

      il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

      il D.M. 27 settembre 2010;

      la L.R. 45/2007 e s.m.i.;

      la L.R. 17/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di PRENDERE ATTO della situazione di non autosufficienza della Provincia di Pescara per le attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani a seguito della raggiunta saturazione dell’impianto di smaltimento, ubicato in località “Colle Cese” nel Comune di Spoltore (PE) di titolarità di Ambiente SpA, a partire dal 24.03.2012;

2.   di ATTIVARE dalla data di approvazione del presente atto, al fine di garantire la continuità delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni della Provincia di Pescara, le previste riserve volumetriche (mc) del 5% riferite alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti discariche pubbliche per rifiuti non pericolosi e compatibilmente ad eventuali “lotti funzionali” e capacità volumetriche in esercizio, nel modo seguente:

-    COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/49 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc), in rapporto ad eventuali “lotti funzionali” in esercizio;

-    CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);

-    Comune di Chieti - AIAn. 43/42 del 31.03.2008 (discarica loc. “Casoni”) per ca. 7.500 mc (massima volumetria di valore puramente indicativo che deve essere definita in fase operativa compatibilmente con le residue volumetrie in esercizio);

-    ECO.LAN. SpA – AIA n. 127/48 del 30.06.2009 (discarica loc. “Cerratina”) per ca. 20.000 mc (massima volumetria di valore puramente indicativo che deve essere definita in fase operativa compatibilmente con le residue volumetrie in esercizio);

      per un totale complessivo di ca. 51.350 mc, al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità delcomprensorio territoriale pescarese, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in impianti autorizzati e per un periodo temporale ipotizzabile sino al 31.12.2012;

3.   di DEMANDAREagli operatori interessati (titolari e/o gestori di impianti e di servizi), la definizione delle modalità organizzative dei servizi, delle quantità dei rifiuti e dei periodi di utilizzo degli impianti di smaltimento/trattamento disponibili, secondo criteri di compatibilità con il buon esercizio degli impianti interessati e gli indirizzi tecnico-amministrativi degli Enti/Consorzi/Società titolari/gestori degli impianti di smaltimento/trattamento;

4.   di DEMANDARE al Presidente della Giunta Regionale l’adozione di eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e degli artt.. 52 e 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. per l’utilizzo degli impianti di trattamento/smaltimento interessati e/o comprovate necessità;

5.   di INCARICARE il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi necessari per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

6.   di PRESCRIVERE che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

-    comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, le modalità organizzative, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le soluzioni attuate;

-    allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato (es. convenzione, contratto, .. etc.);

7.   di PRESCRIVERE alle Province interessate:

a.   il monitoraggio delle attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati;

b.   il rigoroso controllo delle attività di smaltimento/trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;

8.   di RICHIAMARE i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la riduzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.;

9.   di DEMANDARE alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

-    la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall’inizio delle attività di conferimento dei rifiuti, il gestore dell’impianto di smaltimento e/o trattamento, dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Le eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere motivate, documentate ed inviate al SGR della Regione per l’esame di competenza;

-    l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate,

      rimandando, comunque, al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario a cui conformarsi;

10. di RICHIAMARE i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle disposizioni regionali in materia di tributo speciale (cd. “ecotassa”), di “ecorisotoro” ai Comuni interessati e di “tariffa di conferimento” agli impianti di smaltimento interessati;

11. di PRESCRIVERE il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – cd. Tu Sistri”, per quanto applicabile ai soggetti interessati, nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

12. di PRESCRIVERE ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

a.   l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

b.   l’avvio di campagne do sensibilizzazione nei confronti degli utenti;

c.   l’avvio di attività di autocompostaggio per la diminuzione della produzione dei rifiuti;

d.   la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cuiall’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

13. di AUTORIZZARE il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;

14. di RISERVARSI eventuali ulteriori provvedimenti qualora si rendessero necessari, in relazione all’evolversi della situazione di emergenza nei territori interessati;

15. di DISPORRE da parte del Servizio competente, l’adozione di eventuali provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di trattamento/smaltimento;

16. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi Comprensoriali dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA ed ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione centrale di Pescara, invitando la stessa ad informare delle presenti disposizioni i Distretti Provinciali territorialmente competenti;

17. di PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell’Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011

ATTESTA

che il presente provvedimento, non comporta oneri per la Regione Abruzzo .

IL DIRETTORE

Ing. Carlo Visca