IL DIRIGENTE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta del titolare dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa responsabile del procedimento relativo alla programmazione dei fabbisogni di personale;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Deliberazione n. 47 con la quale L’Ufficio di Presidenza, in data 6 marzo 2012, ha approvato la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014;

Vista la Deliberazione n. 84 con la quale L’Ufficio di Presidenza, in data 18 aprile 2012, ha confermato i contenuti della citata Deliberazione n. 47 sostituendo con una nuova tabella la tabella n. 2 allegata come parte integrante al ripetuto atto;

Rilevato che nell’ambito delle procedure da avviare è prevista la copertura mediante mobilità o concorso pubblico di n. 1 (uno) posto di Dirigente presso gli uffici del Consiglio Regionale per la copertura del Servizio tecnico della Direzione Attività Amministrativa;

Vista la propria precedente determinazione n. 24/AA/OG del 4 maggio 2012 con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente del Servizio Tecnico” presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila:

Vista la successiva determinazione n. 38/AA/OG del 08 giugno 2012  con la quale si è proceduto a revocare l’avviso di mobilità approvato con la citata determinazione e a riapprovare un nuovo avviso;

Vista la nota prot. n. 8944 del 3 luglio 2012 con la quale il Presidente del Consiglio Regionale ha segnalato al Direttore dell’Area Amministrativa l’inopportunità di portare a conclusione la procedura di mobilità relativa alla copertura del Servizio tecnico e, conseguentemente, la necessità di procedere alla revoca della stessa;

Considerato che le valutazioni poste alla base della richiesta del Presidente riguardano la necessità di avviare il processo di riorganizzazione della tecnostruttura del Consiglio Regionale procedendo, immediatamente, dove possibile, all’accorpamento dei Servizi;

Posto in evidenza che l’immediato accorpamento di strutture di livello dirigenziale può, di fatto, realizzarsi immediatamente per le sole ipotesi di vacanza del posto;

Che, nonostante il sopra richiamato provvedimento di programmazione costituisca autorizzazione, per il Dirigente preposto al personale, all’espletamento delle procedure di reclutamento, la copertura di posti da Dirigente risulterebbe incongruente con il disegno organizzativo illustrato dal Presidente;

Considerato che la decisione di revocare la procedura di mobilità è rispondente ad un interesse pubblico perché finalizzato ad una riduzione dei posti dirigenziali, peraltro, in linea con gli indirizzi di Governo nell’ambito della cosiddetta spending review;

Visto l’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 che, nel prevedere la revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, statuisce l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere all’ indennizzo dei soggetti a danno dei quali la revoca comporta pregiudizio;

Considerato che nella fattispecie in esame non si ravvisano condizioni di pregiudizio trattandosi di procedura di mobilità i cui destinatari hanno un rapporto di lavoro stabile alle dipendenze di un’altra pubblica amministrazione;

Valutato che nel bilanciamento degli interessi contrapposti coinvolti, è prevalente quello della P.A. al buona andamento ex art. 97 cost. con la conseguenza che la pubblica amministrazione conserva il potere di non procedere alla copertura del posto tutte le volte che:

-    sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso;

-    l'assunzione stessa sia inibita da una norma sopravvenuta o in generale da un "factum principis", con il solo limite della presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse, (T.A.R. Valle d'Aosta, 12/12/2001, n.190, Cons. Stato, sez. V, 19/03/2001, n.1632).

Considerato che, la giurisprudenza riconosce alla pubblica amministrazione il potere, laddove sopravvengano, nelle more del completamento del procedimento concorsuale, circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, di paralizzare, o se del caso, di annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate” (Cons. Stato, sez. V, 18/12/2003, n.8337; Cons. Stato sez. V, 19/03/2001, 1632; T.A.R. Valle d'Aosta, 12/12/2001, n.190);

Che, la procedura di mobilità ad evidenza pubblica può essere assimilata ad una procedura concorsuale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della procedura di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente del Servizio Tecnico” approvata con determinazione n. 38/AA/OG del 8 giugno 2012;

Vista la ripetuta L. R. 14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;

Vista la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di revocare la procedura di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente del Servizio Tecnico” approvata con determinazione n. 38/AA/OG del 8 giugno 2012;

2.   di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Michela Leacche