IL DIRIGENTE
Vista
Vista la proposta del
titolare dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa responsabile del
procedimento relativo alla programmazione dei fabbisogni di personale;
Vista
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista
Vista
Rilevato che nell’ambito
delle procedure da avviare è prevista la copertura mediante mobilità o concorso
pubblico di n. 1 (uno) posto di Dirigente presso gli uffici del Consiglio
Regionale per la copertura del Servizio tecnico della Direzione Attività
Amministrativa;
Vista la propria
precedente determinazione n. 24/AA/OG del 4 maggio 2012 con la quale è stata
indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura
di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente del Servizio Tecnico” presso
gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila:
Vista la successiva
determinazione n. 38/AA/OG del 08 giugno 2012
con la quale si è proceduto a revocare l’avviso di mobilità approvato
con la citata determinazione e a riapprovare un nuovo avviso;
Vista la nota prot. n.
8944 del 3 luglio 2012 con la quale il Presidente del Consiglio Regionale ha
segnalato al Direttore dell’Area Amministrativa l’inopportunità di portare a
conclusione la procedura di mobilità relativa alla copertura del Servizio
tecnico e, conseguentemente, la necessità di procedere alla revoca della
stessa;
Considerato che le
valutazioni poste alla base della richiesta del Presidente riguardano la
necessità di avviare il processo di riorganizzazione della tecnostruttura del
Consiglio Regionale procedendo, immediatamente, dove possibile,
all’accorpamento dei Servizi;
Posto
in evidenza che l’immediato accorpamento di strutture di livello dirigenziale
può, di fatto, realizzarsi immediatamente per le sole ipotesi di vacanza del
posto;
Che,
nonostante il sopra richiamato
provvedimento di programmazione costituisca autorizzazione, per il Dirigente
preposto al personale, all’espletamento delle procedure di reclutamento, la copertura di posti da Dirigente
risulterebbe incongruente con il disegno organizzativo illustrato dal
Presidente;
Considerato
che la decisione di revocare la procedura di mobilità è rispondente ad un
interesse pubblico perché finalizzato ad una riduzione dei posti dirigenziali,
peraltro, in linea con gli indirizzi di Governo nell’ambito della cosiddetta
spending review;
Visto l’art. 21 quinquies
della legge n. 241/1990 che, nel prevedere la revoca del provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, statuisce l’obbligo
dell’Amministrazione di provvedere all’ indennizzo dei soggetti a danno dei
quali la revoca comporta pregiudizio;
Considerato che nella
fattispecie in esame non si ravvisano condizioni di pregiudizio trattandosi di
procedura di mobilità i cui destinatari hanno un rapporto di lavoro stabile
alle dipendenze di un’altra pubblica amministrazione;
Valutato
che nel bilanciamento degli interessi contrapposti coinvolti, è prevalente
quello della P.A. al buona andamento ex art. 97 cost. con la conseguenza che la
pubblica amministrazione conserva il potere di non procedere alla copertura del
posto tutte le volte che:
- sia venuta meno la necessità o la
convenienza della copertura del posto messo a concorso;
- l'assunzione stessa sia inibita da una norma
sopravvenuta o in generale da un "factum principis", con il solo
limite della presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse,
(T.A.R. Valle d'Aosta, 12/12/2001, n.190, Cons. Stato, sez. V, 19/03/2001,
n.1632).
Considerato che, la
giurisprudenza riconosce alla pubblica amministrazione il potere, laddove
sopravvengano, nelle more del completamento del procedimento concorsuale,
circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o anche solo
finanziaria, di paralizzare, o se del caso, di annullare la procedura stessa,
salvo l'ovvio controllo sulla congruità e la correttezza delle scelte in
concreto operate” (Cons. Stato, sez.
V, 18/12/2003, n.8337; Cons. Stato sez. V, 19/03/2001, 1632; T.A.R. Valle
d'Aosta, 12/12/2001, n.190);
Che, la procedura di
mobilità ad evidenza pubblica può essere assimilata ad una procedura
concorsuale;
Ritenuto, pertanto, di
dover procedere alla revoca della procedura di mobilità, per la copertura di n.
1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente del Servizio Tecnico”
approvata con determinazione n. 38/AA/OG del 8 giugno 2012;
Vista la ripetuta L. R.
14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della
funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;
Vista la L.R. 9.5.2001,
n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio regionale;
DETERMINA
per le motivazioni
espresse in narrativa:
1. di revocare la procedura di
mobilità, per la copertura di n.
1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente del Servizio Tecnico”
approvata con determinazione n. 38/AA/OG del 8 giugno 2012;
2. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.) e sul sito internet del
Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Michela Leacche