IL DIRIGENTE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta del titolare dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa responsabile del procedimento relativo alla programmazione dei fabbisogni di personale;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Deliberazione n. 47 con la quale L’Ufficio di Presidenza, in data 6 marzo 2012, ha approvato la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014;

Vista la Deliberazione n. 84 con la quale L’Ufficio di Presidenza, in data 18 aprile 2012, ha confermato i contenuti della citata Deliberazione n. 47 sostituendo con una nuova tabella la tabella n. 2 allegata come parte integrante al ripetuto atto;

Rilevato che nell’ambito delle procedure da avviare è prevista la copertura mediante mobilità o concorso pubblico di n. 1 (uno) posto di Dirigente presso gli uffici del Consiglio Regionale per la copertura del Servizio tecnico della Direzione Attività Amministrativa;

Considerato che il richiamato provvedimento di programmazione costituisce autorizzazione, per il Dirigente preposto al personale, all’espletamento delle procedure di reclutamento;

Rilevato che, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dal comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta;

Che, ai sensi del comma 2 bis dello stesso art. 30 del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni hanno l’obbligo di attivare le procedure di cui al comma 1 prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti;

Visto il regolamento disciplinante la mobilità dei Dirigenti, adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 22 luglio 2010 con deliberazione n. 123 per dare concreta attuazione al principio del previo esperimento delle procedure di mobilità;

Rilevato che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la citata deliberazione n. 47 del 6 marzo 2012 ha previsto, per finalità di contenimento della finanza regionale, nell’ambito della procedura generale di mobilità, una precedenza in ordine di priorità, per i dirigenti della Giunta Regionale e degli enti strumentali soppressi della Regione Abruzzo di cui alle leggi regionali 11 agosto 2011, n. 29, 23 agosto 2011, n. 30 e 23 agosto 2011, n. 32, non ancora inquadrato nel ruolo della Giunta regionale;

Vista la propria precedente determinazione n. 24/AA/OG del 4 maggio 2012 con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente del Servizio Tecnico” presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila:

Visto, in particolare, l’avviso di mobilità nel testo allegato come parte integrante alla citata determinazione;

Rilevato che il predetto avviso all’art. 1, comma 2 prevede una riserva in via prioritaria e secondo il seguente ordine di precedenza ai Dirigenti – comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con:

a)   la Giunta regionale;

b)  uno degli Enti strumentali soppressi della Regione Abruzzo di cui alle leggi regionali 11 agosto 2011,n. 29, 23 agosto 2011, n. 30 e 23 agosto 2011, n. 32, non ancora inquadrati nel ruolo della Giunta regionale;

Vista la L.R. 17 novembre 2010, n . 49 ed in particolare l'art. 4 che sancisce il principio che ai fini del contenimento della spesa pubblica il trasferimento di personale dal Consiglio regionale alla Giunta e viceversa è considerato procedura di mobilità interna;

Vista la propria precedente Determinazione n. 31/AA/OG del 1 giugno 2012 relativa alla individuazione dei candidati da ammettere alla procedura tra i quali anche l’Ing. Giancarlo Misantoni Dirigente della Giunta Regionale, pur, quest’ultimo, in assenza del prescritto inquadramento di ruolo nella qualifica dirigenziale da almeno 5 anni, in relazione allo status di “Dirigente regionale” posseduto;

Richiamate integralmente le motivazioni poste a base della scelta operata con riferimento alla predetta ammissione e riepilogate anche nella relazione del responsabile del procedimento;

Ritenuto di dover evidenziare i seguenti ulteriori elementi di giudizio:

-    la mobilità dalla Giunta regionale è mobilità interna come espressamente previsto dalla citata L.R. n. 49/2010;

-    richiedere il requisito dei cinque anni non solo risulta irragionevolmente contraddittorio rispetto ad una prassi consolidata nella gestione della mobilità interna con la Giunta Regionale che, al fine del passaggio nei propri ruoli, non richiede ai Dirigenti del Consiglio Regionale alcun requisito minimo di anzianità, ma genera anche una ingiustificata restrizione della più ampia partecipazione dei Dirigenti della Giunta Regionale;

-    favorire, al contrario, la più ampia partecipazione dei dirigenti della Giunta risponde all’evidente interesse pubblico di ampliare la platea dei partecipanti e assicurare contestualmente la finalità di contenimento della spesa espressamente evidenziata dall’Organo di indirizzo politico nel sopra citato atto di programmazione dei fabbisogni di personale;

Ribadita, pertanto, la sostanziale rispondenza all’interesse pubblico delle scelte operate nel provvedimento di ammissione dei candidati, si ritiene, tuttavia, che lo stesso possa generare una violazione della par condicio di tutti i Dirigenti della Giunta regionale;

Considerato che tale circostanza impone, secondo i canoni di trasparenza, legittimità e buon andamento della pubblica amministrazione, di intervenire sui contenuti del bando limitatamente alla previsione del requisito di anzianità riferito ai Dirigenti della Giunta regionale con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande;

Considerato che, la giurisprudenza riconosce l’ampio potere discrezionale della Pubblica Amministrazione di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico sussistendone ragioni di opportunità;

Che, la procedura di mobilità ad evidenza pubblica può essere assimilata ad una procedura concorsuale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela:

a)   alla revoca dell’avviso di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente del Servizio Tecnico” allegato alla determinazione n. 24/AA/OG del 4 maggio 2012;

b)  alla approvazione di un nuovo avviso di mobilità, facendo salve le domande già acquisite con riferimento all’avviso revocato e ammesse giusta Determinazione n. 31/AA/OG del 1 giugno 2012;

Vista la ripetuta L. R. 14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;

Vista la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di revocare l’avviso di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente del Servizio Tecnico” allegato alla determinazione n. 24/AA/OG del 4 maggio 2012;

2.   di confermare l’indizione della procedura di mobilità, ai sensi dell’Art. 30, comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2001, mediante selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente del Servizio Tecnico presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila;

3.   di approvare il nuovo avviso di mobilità nel testo allegato come parte integrante alla presente determinazione;

4.   di considerare utili, ai fini della procedura approvata con il presente atto, le domande acquisite con riferimento all’avviso revocato dandone espressa comunicazione ai candidati;

5.   di dare atto che la procedura avviata ai sensi dell’art. 34bis del D.L.gs. 165/2001 ha avuto esito negativo;

6.   di precisare che non si procederà alla copertura dei posti tramite la procedura avviata con il presente bando, qualora sia impossibile procedere per eventi imprevedibili o per effetto di disposizioni legislative che pongono limiti alle assunzioni;

7.   di pubblicare l’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Michela Lacche

Segue Allegato

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