IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della Giunta per il Regolamento svolta dal Presidente Di Bastiano che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di Regolamento n. 17/2012 di iniziativa consiliare recante: Modifiche agli articoli 27, 32, 38, 59, 66, 70, 73, 101, 121, 142, ed inserimento dell’art. 127 bis nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12.10.2010;

Udito l’intervento del consigliere D’Alessandro Cesare;

Eseguite distinte votazioni, con provvedimento palese, dei singoli articoli di cui consta la proposta di regolamento e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza Statutaria;

Messa ai voti, sempre con procedimento palese, la proposta di regolamento nel suo complesso;

L’APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto regionale.

Segue Allegato


Modifiche agli articoli 27, 32, 38, 59, 66, 70, 73, 101, 121, e 142 ed inserimento dell’art. 127 bis nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010

Art. 1

(Modifiche all’art. 27 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   All’art. 27 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole "di capogruppo," sono soppresse;

b)  il comma 2 è soppresso.

Art. 2

(Sostituzione del comma 2 dell’art. 32 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   Il comma 2 dell’art. 32 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

      "2. Delle sedute delle Commissioni è redatto un verbale nel quale sono riportati i nominativi degli intervenuti alla seduta, gli argomenti trattati, le decisioni assunte con l’esito delle votazioni e le dichiarazioni di voto, nonché i nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione".

Art. 3

(Modifiche all’art. 38 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   All’art. 38 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il secondo periodo del comma 2 è soppresso;

b)  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      "2 bis. La convocazione del Consiglio straordinario è disposta dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo, che esamina la richiesta e verifica la correttezza formale ed il rilievo regionale dell’argomento proposto.

      2 ter. Le sedute di Consiglio straordinario non possono essere svolte nei periodi di sospensione delle attività consiliari, salva diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.

      2 quater. Non possono essere svolti consigli straordinari su argomenti già discussi in Consiglio nei sei mesi precedenti, salva diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo."

Art. 4

(Modifiche all’art. 59 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   Dopo il comma 4 dell’art. 59 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è aggiunto il seguente:

      "4 bis. Se un progetto di legge o di regolamento modifica, integra, abroga, deroga o sospende disposizioni contenute in un testo unico senza l’espressa indicazione delle disposizioni medesime, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare entro il termine di trenta giorni le opportune correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il progetto è dichiarato inammissibile dal Presidente del Consiglio."

2.   Al comma 5 dell’art. 59, dopo le parole "la ricevibilità" sono aggiunte le seguenti ", ammissibilità".

Art. 5

(Soppressione del comma 4 dell’art. 66 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   Il comma 4 dell’art. 66 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è soppresso.

Art. 6

(Modifiche all’art. 70 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   All’art. 70 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a)   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      "2 bis. La Conferenza dei Capigruppo può disporre la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 per i periodi di inattività, coincidenti con le festività natalizie, comunque non superiore a giorni quindici, ovvero coincidenti con le ferie estive o con periodi di sospensione dell'attività consiliare dovuta ad altre ragioni, secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.";

b)  il comma 3 è sostituito dal seguente:

      "3. Scaduti i termini fissati dai commi 1 e 2, il proponente o il Presidente del Consiglio possono chiedere l’iscrizione del progetto all’ordine del giorno della Commissione. Se entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il progetto non è licenziato dalla Commissione, lo stesso, su richiesta del proponente o su iniziativa del Presidente del Consiglio, è iscritto senza relazione all’ordine del giorno del Consiglio; se risultano giacenti in commissione progetti identici o vertenti su materia identica, la commissione li esamina secondo le modalità di cui all’art. 78.".

Art. 7

(Sostituzione del comma 3 dell’art. 73 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   Il comma 3 dell’art. 73 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

      "3. La Conferenza dei Capigruppo può disporre la sospensione dei termini per i periodi di inattività coincidenti con le festività natalizie, comunque non superiore a giorni quindici, ovvero coincidenti con le ferie estive o con periodi di sospensione dell'attività consiliare dovuta ad altre ragioni, secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, informandone tempestivamente la Presidenza della Giunta regionale."

Art. 8

(Modifica al comma 2 dell’art. 101 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   Dopo la lettera h) del comma 2 dell’art. 101 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è aggiunta la seguente:

      "h) bis. modificano, integrano, abrogano, derogano o sospendono disposizioni contenute in un testo unico senza l’espressa indicazione delle disposizioni medesime.".

Art. 9

(Integrazione al comma 7 dell’art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   Al comma 7 dell’art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è aggiunta, in fine, la seguente frase "Il parere di cui alla lettera c) del comma 5 è trasmesso dal Comitato per la legislazione alla commissione competente per materia entro 30 giorni dall’assegnazione del progetto."

Art. 10

(Inserimento della Sezione V bis e dell’art. 127 bis nel Capo XII del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   Dopo la Sezione V del Capo XII del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è inserita la seguente "Sezione V bis I Testi Unici".

2.   Dopo l’art. 127, nella Sezione V bis di cui al comma 1, è inserito il seguente:

"Art. 127 bis

(I Testi unici compilativi)

1.   Il Presidente del Consiglio assegna in sede redigente alla commissione competente per materia i progetti di legge di Testi unici compilativi e ne trasmette il testo al comitato per la Legislazione per il parere di cui all’art. 121.

2.   La commissione esamina il progetto di Testo unico compilativo e verifica che esso contenga la puntuale individuazione del testo vigente delle norme riguardanti la materia o il settore omogeneo cui è dedicato; se individua nel testo disposizioni aventi carattere innovativo rispetto alle disposizioni legislative vigenti, ne dispone lo stralcio ovvero provvede a ripristinare il testo vigente delle norme.

3.   In sede di esame da parte della commissione sono ammesse unicamente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei Testi unici compilativi previsti dalle disposizioni vigenti.

4.   Il progetto di legge di testo unico compilativo è esaminato ed approvato dalla commissione articolo per articolo e trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che ne evidenzi la conformità ai criteri di redazione dei testi unici compilativi.

5.   Il progetto di legge di testo unico compilativo è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.

6.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica dei Testi unici, alle proposte di Testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie."

Art. 11

(Modifiche all’art. 142 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   Il comma 1 dell’art. 142 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

      "1 Il Consiglio regionale delibera le nomine di competenza della Regione degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione di Aziende, Agenzie ed Enti con voto limitato a un terzo degli eligendi, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge regionale o da altra disposizione e nel rispetto delle norme di procedura di cui al presente Regolamento."

2.   Al comma 2 dell’art. 142 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale le parole "la legge prevede" sono sostituite dalle parole "la legge o altra disposizione prevedono".

Art. 12

(Entrata in vigore)

1.   Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul BURA.

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Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012, ha approvato il presente regolamento.

IL PRESIDENTE

NAZARIO PAGANO