IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Integrazioni alla l.r.
2/2012)
1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 10
gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 –
Bilancio pluriennale 2012–2014) è inserito il seguente:
“Art. 33 quater
(Aziende regionali per il
diritto agli studi universitari)
1. Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002
sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l’esercizio finanziario
2012 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti,
Teramo e L’Aquila.
2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge
regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in
attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l’iscrizione
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti
stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende regionali per il
diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila:
a) Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 -
41511 – per spese correnti;
b) Euro 0,00
sul capitolo 10.02.001 – 42322 – per spese in conto capitale.
3. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge
4. In caso di inadempimento, il Presidente della
Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un
Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del
personale regionale con qualifica dirigenziale”.
2. Dopo l'articolo 33 quater della l.r. 2/2012,
introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:
“Art. 33 quinquies
(Agenzia Sanitaria
Regionale "ASR Abruzzo")
1. Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 è
approvato l’allegato bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012
dell’Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo".
2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008,
n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale
2008-2010) è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in
favore dell’Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo":
a) Euro 1.750.000,00 nel capitolo 12.01.001 -
81509 per le attività dell’Agenzia.
3. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge l’Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo" è
tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo
compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, il Presidente della
Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un
Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del
personale regionale con qualifica dirigenziale”.
Art. 2
(Integrazioni agli
allegati della l.r. 2/2012)
1. Gli allegati della l.r. 2/2012 sono integrati
con i bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2012 delle Aziende
regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo e L’Aquila e
con il bilancio di previsione dell’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo,
allegati alla presente legge.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino
Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì
5 giugno 2012
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
Seguono Allegati
****************
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91 "Norme sul diritto agli studi
universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390" E
DELL'ARTICOLO 47 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3 "Ordinamento contabile
della Regione Abruzzo" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2012 N. 25
"Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio Pluriennale 2012 – 2014)"
(in questo stesso Bollettino)
__________
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca
nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
_______________
LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91
Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
Art. 17
Mezzi finanziari.
1. Le Aziende dispongono dei seguenti mezzi finanziari:
a) fondi assegnati annualmente dalla Regione attraverso le annuali leggi di bilancio, da ripartire in proporzione alla popolazione studentesca annualmente iscritta presso le corrispondenti università;
b) contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
c) proventi derivanti da disposizioni di leggi dello Stato in materia di tasse e contributi per il diritto allo studio universitario;
d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
e) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per servizi resi dalle Aziende;
f) contributi di enti, associazioni e privati;
g) donazioni, eredità e legati;
h) proventi della tassa prevista dall’art. 190, comma 1, del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
2. I contributi di cui alla lett. b) del precedente comma sono riscossi dalle università e dalle stesse accreditati, con cadenza trimestrale, alle rispettive Aziende.
3. La tassa
di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è fissata in lire 130.000 da
versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo.
4. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà ad assegnare all’Azienda per il diritto allo studio di Teramo, di nuova costituzione, un contributo straordinario una tantum, per far fronte alle spese di avviamento.
LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento contabile della Regione Abruzzo
Art. 47
Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.
1. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo di contabilità di tipo economico.
3. L'approvazione della legge relativa all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.
4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.
5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12.
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