IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Inserimento dell'art. 33 bis nella l.r. 2/2012)
1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014) è inserito il seguente:
“Art. 33 bis
(Ente Abruzzo Lavoro)
1. Ai sensi dell’articolo 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2012 dell’Ente Abruzzo Lavoro.
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all’impiego), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Ente Abruzzo Lavoro:
a) Euro 280.000,00 nel capitolo 11.01.001 - 21412 per attività ed iniziative dell’Istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva”.
Art. 2
(Inserimento dell’art. 33 ter nella l.r. 2/2012)
1. Dopo l'articolo 33bis della l.r. 2/2012 è inserito il seguente:
“Art. 33 ter
(Agenzia Regionale per
1. Ai
sensi dell'articolo 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato
bilancio per l'esercizio finanziario 2012 dell'Agenzia Regionale per
2. Ai
sensi dell'articolo 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64, recante:
"Istituzione dell'Agenzia Regionale per
a) Euro 1.200.000,00 nel capitolo 05.01.020 – 291550 per il funzionamento dell'Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva”.
Art. 3
(Modifiche ai prospetti allegati alla l.r. 2/2012)
1. Il “Prospetto allegato al quadro generale riassuntivo” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l’articolo 10 della l.r. 2/2012 e redatto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della l.r. 3/2002 per un importo complessivo pari a Euro 98.811.114,89, è sostituito dal “Prospetto allegato al quadro generale riassuntivo” con importo complessivo pari a Euro 150.853.455,97 allegato alla presente legge.
2. Il prospetto “Stanziamenti del Fondo Sanitario Regionale” allegato al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l’articolo 10 della l.r. 3/2002 è sostituito dal prospetto denominato “Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente” allegato alla presente legge.
3. Dopo il prospetto denominato “Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente” allegato al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l.r. 3/2002, è inserito il prospetto “Articolazione capitoli per il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente e per disavanzo sanitario pregresso” allegato alla presente legge.
Art. 4
(Inserimento dell’art. 27 bis nella l.r. 2/2012)
1. Al TITOLO II – Disposizioni generali di natura finanziaria e giuscontabile – della L.R. 2/2012, dopo l’art. 27 (Annullamento dei diritti di credito) è inserito il seguente:
“Art. 27 bis
1. Le disposizioni finanziarie e di bilancio di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” non si applicano per le Aziende sanitarie locali regionali.”
Art. 5
(Modifiche alla L.R. 35/2011)
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” è sostituito dal seguente:
“2.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 5 giugno 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
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TESTO DELL’ARTICOLO
4 DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2011, N. 35
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria"
COORDINATO CON
"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012-2014) e alla legge regionale 23.8.2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa,
che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea
e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R. 23 agosto 2011, n. 35
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Art. 4
Utilizzo fondo per le Aree sottoutilizzate
1. La quota di risorse pari ad € 160.000.000,00 trasferite dallo Stato a titolo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il periodo 2007 - 2013 viene destinata alla copertura del debito sanitario regionale.
2.
3.
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Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64, recante: "Istituzione
dell'Agenzia Regionale per
Art. 29
Dotazione finanziaria
1. Le entrate dell'A.R.T.A. sono costituite:
a) fino alla determinazione da parte statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione:
1. ai posti delle dotazioni organiche dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende U.S.L. trasferiti all'A.R.T.A., alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche e laboratoristiche erogate, nonché alle spese di investimento;
2. ai servizi che l'A.R.T.A. assicura ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L., ai sensi dell'art. 20, comma 1;
b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 20, comma 1, da determinare per gli anni successivi al 1997 con leggi di bilancio;
c) da un finanziamento regionale per la realizzazione delle attività e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;
d) da contributi annuali della Provincia e degli altri Enti Locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'A.R.T.A., con le modalità di cui all'art. 20, comma 1;
e) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'A.R.T.A. delle Province e dai Comuni, dalle Comunità Montane e dalle Aziende U.S.L. con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;
f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9;
g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici;
h) da eventuali lasciti o donazioni;
[h bis)
Il testo degli articoli
10, 17 e 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile
della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è
il seguente:
Art. 10
Bilancio annuale di previsione.
1.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico - finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei princìpi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.
3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico - finanziario risultante dal documento di programmazione economico - finanziaria e del bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/2000.
3bis. Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte
di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano
variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono
obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della Struttura della
Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more
della costituzione di un’analoga Struttura presso il Consiglio regionale, alla
quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il
4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si suddividono le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate unicamente in capitoli.
5. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'art. 31.
7. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).
8. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligato o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
11. Entro
trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio,
12. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.
13. Sono allegati al bilancio di previsione:
a) le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
b) l'elenco degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende Regionali;
c) l'elenco delle Società partecipate;
d) i bilanci degli Enti, Agenzie e Aziende Regionali di cui al successivo art. 47.
Art. 17
Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'art. 52, commi 4 e 5.
Art. 47
Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.
1. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo di contabilità di tipo economico.
3. L'approvazione della legge relativa all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.
4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.
5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12.
Il testo dell’articolo
10 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014), vigente
alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 10
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 previsto dall'art. 17 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.