IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1.   La Regione Abruzzo, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina e promuove le attività di Pescaturismo e di Ittiturismo, intese quali attività connesse all’esercizio professionale della pesca marittima, al fine di creare fonti complementari di reddito per gli Operatori del Settore e di rendere i Pescatori veicolo e strumento di tutela e diffusione del patrimonio culturale insito nelle tradizioni e negli usi legati al Mare.

2.   Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo:

a)   stabilisce le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attività di Pescaturismo e di Ittiturismo;

b)  favorisce la promozione dell’offerta di Pescaturismo e di Ittiturismo;

c)   promuove iniziative volte all’aggiornamento professionale degli operatori della pesca impegnati nell’esercizio del Pescaturismo e dell’Ittiturismo.

Art. 2

(Pescaturismo)

1.   In conformità all’articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), per Pescaturismo si intendono le attività connesse all’attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste, esercitate da imprenditori ittici in forma singola, associata o societaria, consistenti nell’imbarco sulle navi da pesca di persone non appartenenti all’equipaggio, per finalità turistico-ricreative e di divulgazione della cultura del mare.

2.   Nell’ambito del Pescaturismo sono consentiti:

a)   la navigazione costiera ravvicinata, fino al limite delle venti miglia, con illustrazione delle caratteristiche ambientali, biologiche, morfologiche e storico-culturali del mare e delle coste;

b)  lo svolgimento di attività dimostrative di pesca, mediante l’impiego esclusivo di reti ed attrezzi da posta;

c)   lo svolgimento, a bordo o a terra in spazi dedicati situati all’interno o in prossimità di porti e approdi, di iniziative didattico-informative sui prodotti ittici e sui sistemi di pesca locali;

d)  l’attuazione di attività ricreative, ludiche, sportive;

e)   altre iniziative comunque finalizzate ad accrescere e valorizzare la cultura del mare e la conoscenza dei prodotti della pesca.

Art. 3

(Ittiturismo)

1.   Per ittiturismo si intendono le attività, connesse a quella di pesca professionale, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori in forma singola, associata o societaria, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, indicate nell’articolo 2 del D.Lgs. 4/2012.

Art. 4

(Profili comuni)

1.   Le attività di cui agli articoli 2 e 3 possono essere svolte dagli Imprenditori ittici, come definiti negli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 4/2012. L’Ittiturismo e il Pescaturismo costituiscono attività connesse a quelle inerenti l’esercizio professionale della Pesca: queste ultime devono rivestire inizialmente e mantenere nel tempo carattere prevalente.

2.   Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di prevalenza delle attività principali, l’Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di legge o alla ricezione delle Segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA) di cui al articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ha riguardo al tempo di lavoro destinato ad esse dal richiedente nell’anno precedente. La prevalenza va mantenuta costantemente negli anni successivi, e deve risolversi in un tempo di lavoro dedicato all’esercizio della Pesca non inferiore al 51 per cento del totale.

3.   Le attività di Pescaturismo e di Ittiturismo possono essere accompagnate dallo svolgimento di ulteriori iniziative connesse, a condizione che l’insieme delle attività complementari non faccia premio su quelle principali. Le ulteriori iniziative possono consistere nella prima lavorazione del prodotto ittico pescato direttamente, nella conservazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione di esso, nella promozione e valorizzazione del proprio pescato anche attraverso la somministrazione di pasti basati sui prodotti ittici freschi, preparati secondo le tradizioni locali.

4.   Nel Pescaturismo l’eventuale somministrazione di pasti ha come destinatari prevalenti i partecipanti alle attività dimostrative, e può avvenire a bordo o a terra nell’abitazione propria del pescatore. Nel caso dell’Ittiturismo, la somministrazione dei pasti ha come destinatari prevalenti i soggetti ospitati, e si svolge presso le strutture nella disponibilità dell’azienda ittituristica.

5.   Per la somministrazione dei pasti le imprese esercenti il Pescaturismo o l’Ittiturismo possono utilizzare anche risorse ittiche fresche non prelevate nell’esercizio diretto della pesca, purché in misura minoritaria rispetto a quelle, e di provenienza circoscritta ad imbarcazioni iscritte nello stesso Compartimento marittimo. E’ consentito includere, nella somministrazione dei pasti, purché in misura non prevalente rispetto al prodotto ittico, anche altri alimenti tipici abruzzesi, ed in particolare quelli di cui alla legge regionale 20 ottobre 2010, n. 42 recante "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".

6.   Tutte le strutture a terra dedicate all’Ittiturismo o connesse al Pescaturismo devono essere ubicate in Comuni costieri.

7.   E’ consentito, allo scopo di rendere più agevole l’apprendimento o la conoscenza della cultura marittima del territorio, allestire piccoli musei della pesca, laboratori informativi o didattici, gestiti direttamente dai pescatori o da loro familiari anche in forma associata.

8.   Fermo restando il rispetto del disposto dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 4/2012, alle attività di Ittiturismo si applicano, per quanto non diversamente previsto dal regolamento di cui all’articolo 8, le disposizioni dettate per le attività agrituristiche dalla legislazione regionale vigente.

Art. 5

(Ospitalità a bordo durante l’esercizio ordinario della Pesca)

1.   Durante lo svolgimento ordinario delle attività di pesca con i sistemi autorizzati dalla licenza posseduta, è consentito ospitare a bordo soggetti diversi dall’equipaggio, a meri scopi di osservazione e conoscenza delle modalità di esercizio della pesca, nel limite numerico derivante dai parametri fissati nel regolamento di cui all’articolo 8.

2.   Ai soli fini di cui al comma 1, le attività di pesca possono svolgersi in qualsiasi giorno della settimana, anche in giornate diverse da quelle previste dagli Usi pubblicati presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, fatto salvo il massimale settimanale previsto da disposizioni normative o indicato dagli Usi.

3.   Ove si proceda ai sensi del comma 1, agli ospiti è consentito somministrare esclusivamente generi di ristoro.

4.   L’ospitalità di terzi nell’esercizio ordinario della pesca è subordinata all’accertamento del rispetto dei parametri di cui al regolamento e al rilascio di apposita autorizzazione a cura del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione della nave.

Art. 6

(Elenchi regionali)

1.   La struttura regionale competente istituisce ed aggiorna distinti elenchi per gli operatori che svolgono attività di Pescaturismo, Ittiturismo o entrambe.

2.   Ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, aventi valenza meramente ricognitiva, è necessario il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 8.

3.   Gli operatori iscritti negli elenchi sono tenuti a svolgere le periodiche attività di aggiornamento previste dall’articolo 1 e disciplinate in conformità all’articolo 8.

4.   La cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1 è disposta se l’imprenditore non intraprende l’attività entro i dodici mesi successivi alla iscrizione, nonché nel caso di perdita dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 8.

5.   La Struttura regionale competente comunica alla Capitaneria di Porto, ai Comuni ed alle Camere di Commercio territorialmente competenti, l’avvenuta iscrizione o cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1; verifica inoltre, con cadenza biennale, la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 8, in collaborazione con gli uffici dei predetti Enti.

Art. 7

(Avvio dell’attività)

1.   L’avvio dell’attività di Pescaturismo è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, nel rispetto dell’articolo 5 del decreto del Ministero per le politiche agricole 13 Aprile 1999, n. 293 (regolamento recante norme in materia di disciplina dell’attività di pesca-turismo, in attuazione dell’art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni).

2.   L’avvio dell’attività di Ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA di cui all’articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui all’articolo 8.

3.   Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 6:

a)   l’Operatore che avvia l’attività di Pescaturismo inoltra alla Struttura regionale competente copia dell’autorizzazione di cui al comma 1;

b)  il SUAP del Comune territorialmente competente inoltra alla Struttura regionale competente copia della SCIA di cui al comma 2 presentata per l’avvio dell’attività di Ittiturismo.

Art. 8

(Regolamento di attuazione)

1.   Con apposito regolamento di attuazione, da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, distintamente per attività di Pescaturismo e di Ittiturismo, nel rispetto della vigente normativa nazionale:

a)   le caratteristiche tecnico-strutturali delle imbarcazioni da Pescaturismo, compresi gli elementi che ne determinano la capienza massima;

b)  le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati da adibire ad Ittiturismo, gli elementi che ne determinano la capienza massima;

c)   le caratteristiche strutturali degli ambienti domestici da dedicare a somministrazione dei pasti nell’ambito dello svolgimento di attività di Pescaturismo;

d)  i parametri di classificazione delle attività di Ittiturismo;

e)   i parametri di sicurezza, i profili igienico-sanitari e gli ulteriori aspetti tecnici ed organizzativi da rispettare per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3;

f)   i profili inerenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, i parametri definitori della capienza massima per le unità da pesca che intendano essere autorizzate allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, nonché le modalità procedurali cui debbono attenersi le imprese di pesca interessate ad esse;

g)   le situazioni in cui va verificata l’incidenza ambientale delle attività;

h)   le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 9 o in caso di accertato difetto sopravvenuto dei requisiti, i relativi criteri di modulazione, le modalità di oblazione delle sanzioni pecuniarie;

i)    la durata e i contenuti delle attività di aggiornamento di cui all’articolo 1, da realizzare nell’ambito dei Programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 9

(Obblighi degli Operatori)

1.   Gli Operatori autorizzati all’esercizio delle attività di cui agli articoli 2 e 3 possono definire le aziende interessate avvalendosi delle locuzioni "Ittiturismo" e "Pescaturismo"; è fatto invece divieto di avvalersi delle espressioni "ristorante", "albergo" e simili, riservate esclusivamente ai titolari delle specifiche licenze commerciali. Essi devono inoltre, per quanto di interesse di ciascuno:

a)   esporre al pubblico:

1)   l’autorizzazione della competente Autorità marittima ovvero la segnalazione certificata di inizio attività;

2)   l’elenco dei servizi offerti corredato delle corrispondenti tariffe, minime e massime, praticate su base stagionale;

3)   l'elenco delle camere/unità abitative con indicazione delle relative dotazioni;

4)   la specifica della capienza massima dell’imbarcazione o delle strutture dedite all’ospitalità;

b)  comunicare al Comune competente entro il 31 dicembre di ogni anno le tariffe che si intendono applicare nell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

c)   comunicare per l’attività di Ittiturismo, al Comune competente entro il 31 dicembre di ogni anno, le tariffe che si intendono applicare nell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

d)  comunicare, per l’attività di Pescaturismo, all’Autorità Marittima, entro la data di rinnovo dell’autorizzazione, le tariffe che si intendono applicare nell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

e)   comunicare al Comune competente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di esercizio dell'attività di Ittiturismo almeno dieci giorni lavorativi antecedenti l'adozione di essa. L’eventuale cessazione dell'attività va comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;

f)   consentire ed agevolare l’effettuazione delle attività di vigilanza e controllo a cura delle competenti Autorità.

Art. 10

(Attività di controllo e profili sanzionatori)

1.   La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono esercitati, in relazione ai profili di rispettiva competenza, dai Comuni e dalle competenti Autorità statali.

2.   Le irregolarità verificate in sede di controllo sono considerate sanabili o non sanabili e conseguentemente sanzionate in relazione alla casistica ed ai criteri di modulazione indicati nel regolamento.

Art. 11

(Accesso a strumenti di incentivazione)

1.   Le imprese singole o associate che esercitano le attività di cui alla presente legge possono accedere agli specifici strumenti di incentivazione finanziaria previsti nell’ambito del PO FEP 2007/2013 o da altre disposizioni comunitarie, statali, regionali o di altra tipologia pubblica, purché conformi alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato.

Art. 12

(Disposizione transitoria)

1.   Le attività denominate Pescaturismo ed Ittiturismo, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformate alle statuizioni da essa impartite ed alle disposizioni attuative dettate dal regolamento entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del regolamento. L’eventuale inottemperanza è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1.   La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Modifiche alla L.R. 40/2011)

1.   Il comma 2, dell'art. 2, della L.R. 2.12.2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici) è abrogato.

2.   Al comma 1, dell'art. 3, della L.R. 40/2011, prima delle parole "il Comitato" sono inserite le seguenti "Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 127 e 252, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e dal DPR 27.4.2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

3.   Alla lett. a), del comma 1, dell'art. 3, le parole da ",fatto salvo", a "successive modifiche" sono abrogate.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTO DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 40

"Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 GIUGNO 2012 N. 23

"Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 2 dicembre 2011, n. 40

Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici.

Art. 2
Natura giuridica e composizione

1.     Il Comitato è organo consultivo della Giunta regionale in materia di opere pubbliche della Regione o di interesse regionale e svolge la propria attività presso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata Direzione regionale competente.

2.     [Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, il Comitato esercita le funzioni demandate dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.]

3.     Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è così composto:

a)     il Direttore della Direzione regionale competente con funzioni di Presidente, o il Dirigente del Servizio Tecnico con funzione di vice-presidente in caso di assenza o impedimento del Direttore;

b)    sette esperti tecnici, iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi di cui:

1)   un ingegnere di area civile-ambientale;

2)   un ingegnere esperto in impiantistica;

3)   un architetto urbanista;

4)   un architetto esperto in edilizia;

5)   un geometra di alta qualificazione nelle materie trattate;

6)   un dottore agronomo;

7)   un geologo.

c)     un esperto legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi;

d)    tre dirigenti tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni;

e)     un tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali;

f)     il dirigente del Servizio regionale competente in materia di Genio Civile o un funzionario tecnico da questi delegato all'inizio dei lavori del Comitato.

4.     Possono essere chiamati ad intervenire alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, dirigenti e funzionari regionali competenti in specifiche tematiche o esperti esterni.

5.     I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Presidente dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore regionale delegato in materia di Lavori pubblici, di seguito denominato Assessore regionale competente, sulla base di terne di nominativi indicate dagli ordini professionali.

Art. 3
Competenze del Comitato

1.     Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 127 e 252, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e dal DPR 27.4.2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici), il Comitato esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:

a)     progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore a un milione di euro[, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche];

b)    perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a) che comportano un incremento dell'importo contrattuale maggiore del 20 per cento;

c)     prezzario regionale e aggiornamenti;

d)    proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere di competenza regionale o finanziate in tutto o in parte dalla Regione ovvero accordi bonari che si riferiscono a controversie del valore iniziale pari o superiore a € 500.000,00 relative a vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;

e)     altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.

2.     I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti o delle eventuali integrazioni. In caso di mancata pronuncia del Comitato entro tale termine, il richiedente può procedere indipendentemente dall'espressione del parere, fatte salve le eventuali esigenze istruttorie.

3.     Il Comitato, su richiesta, esprime pareri facoltativi in merito a:

a)     controversie inerenti l'interpretazione o l'esecuzione dei contratti su richiesta delle Strutture regionali;

b)    proposte di legge e di regolamento regionali in materia di lavori pubblici;

c)     ogni altra questione attinente alle opere pubbliche su richiesta delle Strutture regionali.

4.     Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle Strutture regionali al fine di fornire orientamenti tesi ad assicurare uniformità nelle procedure e negli interventi di relativa competenza.

5.     I pareri del Comitato sono pubblicati sul sito della Sezione regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici.

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 19
Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1.     Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

2.     L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3.     L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4.     Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.     [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20].

6.     Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

Il testo dell’articolo 5 del decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5.

1.     Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a)     copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;

b)    copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;

c)     copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pesca-turismo.

2.     L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano.

3.     Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.

4.     L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

5.     L'esercente attività di pesca-turismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.

 

Il testo degli articoli 127 e 252 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 127
Consiglio superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n. 109/1994)

1.     E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2.     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

3.     Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

4.     Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

5.     Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.

Art. 252
Norme di coordinamento e di copertura finanziaria

1.     Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.

2.     All'onere derivante dall'attuazione dell’articolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto è emanato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, il Ministro delle infrastrutture, e il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.

4.     In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall’articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a)     l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b)    l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c)     la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

5.     Le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

6.     Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.

7.     Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all’articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all’allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della giustizia.

8.     Tutte le attività e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità informatica rispettano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

 

Il testo degli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2
Pesca professionale

1.     La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

2.     Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a)     imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;

b)    attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

c)     la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

d)    l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

3.     Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4.     L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

Art. 4
Imprenditore ittico

1.     È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.

2.     Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3.     Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3.

4.     Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

5.     Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

6.     L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7.     Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8.     Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

Art. 5
Giovane imprenditore ittico

1.     È giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una età non superiore a 40 anni.

2.     Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:

a)     le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;

b)    le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);

c)     le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

3.     All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale».

4.     All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma».