IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all’articolo 15 della l.r. 141/1997)

1.   La lettera c) bis del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) è sostituita dalla seguente:

      “c bis) Per l’anno 2012, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell’anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1.   L’applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTO DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 141

(Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 GIUGNO 2012 N. 22

(Modifica all’articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 recante: “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative”)

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 17 DICEMBRE 1997, n. 141

Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

Art. 15
Norme di salvaguardia.

1.  Il P.D.M. è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.  Fino all’approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all’adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:

a)  I Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;

b) Ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l’esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l’ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E’ consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l’installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l’obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all’art. 37 del Codice della Navigazione;

c)  Le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste.

c bis) Per l’anno 2012, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell’anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione.

3.  [Dalla data di entrata in vigore del P.D.M. e fino all'entrata in vigore del Piano spiaggia comunale, formato o adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del P.D.M., non possono essere rilasciate nuove concessioni, con l’eccezione di cui al precedente comma 2, ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni del P.D.M.] ([1]).

 



([1]) Comma abrogato dall’art. 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 29.