IL DIRIGENTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la relazione del titolare dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa Responsabile del procedimento relativo alle procedure di mobilità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Rilevato che, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dal comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta;

Che, ai sensi del comma 2 bis dello stesso art. 30 del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni hanno l’obbligo di attivare le procedure di cui al comma 1 prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti;

Visto il regolamento di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre 2009 con deliberazione n. 138, per dare concreta attuazione al principio del previo esperimento delle procedure di mobilità

Vista la “Disciplina dell’accesso agli impieghi del consiglio regionale” approvata con Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 105 del 3 agosto 2001, e modificata con deliberazione U.P. n. 76 del 20 giugno 2007;

Vista la propria precedente determinazione n. 22/AA/OG del 4 maggio 2012 con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità esterna mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria C con profilo professionale di “Assistente programmatore” - Codice MOB_1202, presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila.

Visto, in particolare, l’avviso di mobilità nel testo allegato come parte integrante alla citata determinazione;

Accertato che per la procedura di che trattasi sono pervenute n. 6 (sei) domande di partecipazione;

Esaminate le domande pervenute con riferimento ai requisiti di ammissione previsti nell’avviso di mobilità;

Accertato che:

-    il Signor Esposito Miriano non è in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) dell’avviso di selezione in quanto è inquadrato nella categoria B del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

-    la Signora Lucente Diana non è in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) dell’avviso di selezione poiché inquadrata nel profilo di Collaboratore Specializzato Amministrativo non corrispondente per contenuto professionale a quello di Assistente Programmatore;

Ritenuto, pertanto, di doverli escludere dalla procedura di che trattasi per carenza dei requisiti richiesti;

Accertato, inoltre, che il Signor Stefano Di Gregorio, è in possesso del profilo di “Assistente Informatico” i cui contenuti professionali sono riportati nella declaratoria allegata alla domanda di partecipazione;

Considerato che, a prescindere dal nome attribuito al profilo, ciascun comparto di contrattazione o addirittura ciascuna Amministrazione, ha di fatto definito autonomi contenuti professionali;

Esaminati i contenuti dei profili di “Assistente Programmatore” e “Assistente Informatico” così come definiti  nell’ambito dell’ordinamento del Consiglio regionale;

Valutato che, il profilo di “Assistente Informatico” posseduto dal candidato ha contenuti professionali compatibili, per aspetti diversi, con entrambi i profili dell’Area informatica di categoria C previsti nell’ambito dell’ordinamento del Consiglio regionale, pur in assenza di una precisa ed univoca corrispondenza con uno dei due;

Ritenuto corretto ammettere alla procedura il Sig. Stefano Di Gregorio atteso, comunque, che i contenuti specifici del profilo ricoperto nell’Amministrazione di appartenenza saranno valutati da parte della Commissione in sede di valutazione del curriculum;

Vista la L. R. 14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;

Vista la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

-    di ammettere alla procedura di mobilità esterna approvata con propria precedente determinazione n. 22/AA/OG del 4 maggio 2012 i seguenti candidati:

1.   Capulli Anna

2.   Ciancarella Pierluigi

3.   Cordivani Massimo

4.   Di Gregorio Stefano

-    di escludere dalla procedura i seguenti candidati:

1.   Esposito Miriano poiché non è in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) dell’avviso di selezione in quanto è inquadrato nella categoria B del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

2.   Lucente Diana poiché non è in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) dell’avviso di selezione poiché inquadrata nel profilo di Collaboratore Specializzato Amministrativo non corrispondente per contenuto professionale a quello di Assistente Programmatore;

-    di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Michela Leacche