IL DIRIGENTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la relazione del titolare dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa Responsabile del procedimento relativo alle procedure di mobilità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Rilevato che, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dal comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta;

Che, ai sensi del comma 2 bis dello stesso art. 30 del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni hanno l’obbligo di attivare le procedure di cui al comma 1 prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti;

Visto il regolamento di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 22 luglio 2010 con deliberazione n. 123, per dare concreta attuazione al principio del previo esperimento delle procedure di mobilità

Vista la “Disciplina dell’accesso agli impieghi del consiglio regionale” approvata con Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 105 del 3 agosto 2001, e modificata con deliberazione U.P. n. 76 del 20 giugno 2007;

Vista la propria precedente determinazione n. 24/AA/OG del 4 maggio 2012 con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente del Servizio Tecnico” - Codice MOB_12D01, presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila:

Visto, in particolare, l’avviso di mobilità nel testo allegato come parte integrante alla citata determinazione;

Rilevato che il predetto avviso all’art. 1, comma 2 prevede una riserva in via prioritaria e secondo il seguente ordine di precedenza ai Dirigenti – comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con:

a)   la Giunta regionale;

b)   uno degli Enti strumentali soppressi della Regione Abruzzo di cui alle leggi regionali 11 agosto 2011,n. 29, 23 agosto 2011, n. 30 e 23 agosto 2011, n. 32, non ancora inquadrati nel ruolo della Giunta regionale;

Vista la L.R. 17 novembre 2010, n . 49 ed in particolare l'art. 4 che sancisce il principio che ai fini del contenimento della spesa pubblica il trasferimento di personale dal Consiglio regionale alla Giunta e viceversa è considerato procedura di mobilità interna;

Considerato che:

-    la scelta di adottare un unico Bando di mobilità, con riserva anche per i dirigenti della Giunta Regionale, rispondeva ad esigenze di celerità ed economicità della procedura rispetto all’ipotesi di procedere prima con un avviso di mobilità interna e, successivamente, solo in caso di insuccesso di quella interna, avviare la mobilità esterna;

-    la previsione, contenuta nel bando, dei necessari requisiti di anzianità nel ruolo (5 anni) richiesta dal vigente regolamento per la mobilità dall’esterno, non appare, per i Dirigenti della Giunta regionale, equa rispetto ad uno status già acquisito di “Dirigente regionale”, a prescindere dalla sua collocazione nell’ambito dell’organico del Consiglio o della Giunta e nel rispetto della reciproca autonomia organizzativa e funzionale;

Accertato che per la procedura di che trattasi sono pervenute n. 4 (quattro) domande di partecipazione di cui 2 presentate da Dirigenti della Giunta regionale;

Esaminate le domande pervenute con riferimento ai requisiti di ammissione previsti nell’avviso di mobilità;

Accertato che l’Ing Giancarlo. Misantoni Dirigente della Giunta Regionale non è in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) dell’avviso di selezione in quanto non ha maturato il prescritto inquadramento di ruolo nella qualifica dirigenziale da almeno 5 anni;

Ritenuto, per quanto sopra argomentato in relazione alla mobilità interna dalla Giunta regionale, di dover tuttavia ammettere alla procedura di mobilità di che trattasi  l’Ing. Giancarlo Misantoni in relazione allo status di “Dirigente regionale” posseduto;

Ritenuto, inoltre, che la partecipazione alla procedura selettiva di almeno due candidati con diritto alla riserva meglio garantisce il principio di concorrenzialità e trasparenza;

Vista la L. R. 14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;

Vista la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

-    di ammettere alla procedura di mobilità approvata con propria precedente determinazione n. 24/AA/OG del 4 maggio 2012 i seguenti candidati:

1.   Fabrizi Vittorio;

2.   Giovani Carlo;

3.   Misantoni Giancarlo;

4.   Palumbo Domenico.

-    di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Michela Leacche