STATUTO

 

 

 

dell’Unione tra i Comuni di

Casalbordino - Scerni -Pollutri - Villalfonsina

 

denominata

 

“UNIONE DEI MIRACOLI “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


STATUTO

 

dell’Unione tra i Comuni di Casalbordino - Scerni - Pollutri – Villalfonsina

denominata

UNIONE DEI MIRACOLI

 

 

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art.  1

Oggetto e denominazione….……………………………………………………………..

Pag.  5

Art.  2

Finalità…………………………………………………………………………………...

Pag.  5

Art.  3

Obiettivi prioritari………………. ………………………………………………………

Pag.  5

Art.  4

Principi e criteri generali dell’azione amministrativa ..………………………………….

Pag.  6

Art.  5

Sede, stemma, gonfalone e distintivi  ...…………………………………………………

Pag.  6

Art.  6

Albo Pretorio delle pubblicazioni……………………………………….……………….

Pag.  6

Art.  7

Pubblicità degli atti e delle informazioni ..……………………………………………...

Pag. .6

Art.  8

Durata, scioglimento, adesione e recesso………..………………………………………

Pag.  6

Art.  9

Funzioni e servizi dell'Unione..…………………………………………………………

Pag.  7

Art. 10

Modalità di attribuzione delle competenze ……………………………………………..

Pag.  7

 

 

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

CAPO I
ORGANI DELL’UNIONE

 

Art. 11

Organi……………………………………………………………………………………

Pag.  8

Art. 12

Rappresentanza ……………………………………………………….…………………

Pag.  8

 

TITOLO II
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E GARANZIE

CAPO I
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

 

Art. 13

Composizione del Consiglio .……………………………………………………………

Pag.  8

Art. 14

Competenze……………...………………………………………………………………

Pag.  9

Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri..………………………………………………………….

Pag.  9

Art. 16

Decadenza e dimissioni  e cessazione dalla carica dei Consiglieri….…………………...

Pag.  9

Capo IIi
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

Art. 17

Il Presidente  ……………………………………………………………………………..

Pag. 10

Art. 18

Composizione della Giunta..……………………………………………………………..

Pag. 10

Art. 19

Il Vice Presidente  ……………………………………………………………………….

Pag. 10

Art. 20

Competenze della Giunta ………………………………………………………………..

Pag. 10

Art. 21

Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente..……………………………………

Pag. 11

Art. 22

Trattamento spettante ai consiglieri, al presidente ed agli assessori .……………………

Pag. 11

Art. 23

Deliberazioni organi dell'Unione…..…………………………………………………….

Pag. 11

Art. 24

Normativa applicabile……………………………………………….…………………...

Pag. 11

 

Titolo III
OrganiZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Art. 25

Principi dell’azione amministrativa.……………………………………………………..

Pag. 11

Art. 26

Principi in materia di gestione del personale …………………………………………...

Pag. 12

Art. 27

Segretario………………………………………………………………………………..

Pag. 12

Art. 28

Principi di collaborazione………………………………...……………………………...

Pag. 13

 

Titolo IV
FINANZA E CONTABILITà

 

Art. 29

Finanza e fiscalità dell’Unione …………………………………………….....................

Pag. 13

Art. 30

Bilancio, programmazione economico-finanziaria e gestione contabile  …………..…...

Pag. 13

Art. 31

Ordinamento contabile e servizio finanziario..…………………………………………..

Pag. 14

Art. 32

Controllo di gestione  ……………………………………………….…………………...

Pag. 14

Art. 33

Rendiconto ………………..……………………………………………………………..

Pag. 14

Art. 34

Revisione economica e finanziaria ………………….…...……………………………...

Pag. 14

Art. 35

Servizio di tesoreria…… ………………………………...……………………………...

Pag. 15

 

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 36

Principi della partecipazione ……………………………………………….....................

Pag. 15

Art. 37

Istanze, petizioni e proposte……………………………………………..…………..…...

Pag. 15

Art. 38

Pubblicità ed accesso agli atti………………..…………………………………………..

Pag. 16

Art. 39

Assemblea generale………………………………………………….…………………...

Pag. 16

Art. 40

Regolamenti………………..…………………………………………………………….

Pag. 16

 

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 41

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili ...………….....................

Pag. 16

Art. 42

Approvazione e modifica dello Statuto……………………...…………..…………..…...

Pag. 16

Art. 43

Norme finali e transitorie …..………………..…………………………………………..

Pag. 17

 

ALLEGATO  “A”

 

Elenco delle quote di rappresentanza attribuite a ciascun comune



TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1  

Oggetto e Denominazione

1.   Il presente statuto, approvato dai Consigli Comunali di Casalbordino, Scerni, Pollutri, e Villalfonsina, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione.

2.   La denominazione dell’Unione dei Comuni è “Unione dei Miracoli”.

3.   L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

4.   L’adesione di altri comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.

 

Art. 2

Finalità

1.   E’ compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell’intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all’esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

2.   L’Unione dei Comuni - Unione dei Miracoli -, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie Locali, delle leggi sulle autonomie locali e del presente Statuto persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono concorrendo al rinnovamento della società e dello stato.

3.   L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio, concorre a curarne gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4.   L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Chieti, della Regione Abruzzo, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

5.   E’ compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.

 

Art. 3

Obiettivi prioritari

1.   Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

-    promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dei territori dei Comuni aderenti all’Unione. A tal fine quest’ultima promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute dei cittadini;

-    favorire la qualità della vita delle popolazioni nell’ottica di un completo ed armonico sviluppo della persona;

-    armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l’equo utilizzo delle risorse;

-    esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;

-    gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l’efficienza, l’efficacia  e l’economicità a vantaggio della collettività;

-    valorizzare il patrimonio storico-artistico e delle tradizioni economico – culturali locali;

-    valorizzazione prodotti tipici dei territori ricompresi nell’Unione;

-    mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;

-    individuare forme stabili di collaborazione, con altre Unioni o Associazioni di enti, nonché con i Comuni limitrofi, volte soprattutto al miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini.

 

Art. 4

Principi e criteri generali dell’azione amministrativa

1.   L’Unione si ispira al principio della pari dignità dei Comuni facenti parte di essa e a tal fine emana norme coerenti nel presente statuto e nei propri regolamenti.

2.   L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.

3.   In particolare l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la   propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;  organizza l’apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità,  efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa, osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tasse e imposte e tariffe.

 

Art. 5

Sede, stemma, gonfalone e distintivi

1.   La sede legale dell’Unione è situata in Casalbordino.

2.   Gli  organi  dell’Unione possono  riunirsi  indistintamente in località diverse, purché ricomprese nell’ambito territoriale dei Comuni aderenti all’Unione.

3.   L’Unione è dotata di un proprio stemma, di un proprio gonfalone e di un proprio sigillo i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

4.   Il distintivo del Presidente è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'Unione, da portarsi a tracolla.

5.   La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell’Unione.

 

Art. 6

Albo  Pretorio delle pubblicazioni

1.   L’Unione provvede alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del proprio sito istituzionale per la diffusione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2.   La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

 

Art. 7

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1.   Tutti gli atti dell’amministrazione o degli Enti funzionali e dipendenti dall’Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2.   L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e per gli atti aventi una pluralità  indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità.

3.   L’Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

4.   I cittadini residenti nell’ambito dell’Unione hanno diritto di accesso a tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo di cui hanno interesse.

 

Art. 8

Durata, scioglimento e recesso

1.   L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

2.   L’Unione cessa a seguito di scioglimento deliberato da tutti i Comuni aderenti o per recesso di tanti Comuni che detengono oltre la metà delle quote totali, con l’adozione di apposite deliberazioni consiliari approvate con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3.   Le delibere di scioglimento disciplinano:

a)   la decorrenza dello scioglimento, coincide con la scadenza dell’esercizio finanziario in corso;

b)  la nomina del soggetto deputato alla liquidazione dell’attività dell’ente;

c)   le modalità di subentro dei Comuni nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione;

d)  la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell’Unione, prevedendo in ogni caso che il personale assegnato all’Unione e proveniente dai Comuni aderenti torni a svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio Comune, salvo diverso accordo fra le parti.

4.   Ogni Comune aderente all’Unione può recedere, unilateralmente da esso, con l’adozione di apposita deliberazione consiliare approvata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

5.   Il recesso dall’Unione, se deliberato entro il mese di giugno, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, altrimenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

6.   In ogni caso il Comune recedente è tenuto a rispondere degli impegni finanziari assunti e delle eventuali passività esistenti, per quanto di sua ragione, fino alla data in cui il recesso diventa operativo.

7.   Al Comune recedente deve essere addebitata una quota parte delle spese di carattere generale da stabilirsi con apposito atto deliberativo dell’Unione.

8.   Le controversie che dovessero insorgere dall’applicazione del presente articolo saranno decisi da una commissione composta dal Presidente dell’Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto nominato di comune accordo tra le parti interessate.

 

Art. 9

Funzioni e servizi dell’Unione

1.   I comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.

2.   L’attivazione in forma associata di ogni funzione o servizio deve essere deliberata dal consiglio dell’Unione mediante l’approvazione di uno specifico schema di convenzione che, in particolare, dovrà disciplinare la decorrenza, il termine, le modalità di recesso, i rapporti giuridici e quelli finanziari.

3.   L’adesione a uno o più servizi o funzioni si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione da parte dei Comuni aderenti all’Unione. Il rapporto giuridico e finanziario tra l’Unione ed i Comuni aderenti ad ogni servizio o funzione è disciplinato dalla convenzione stessa, che deve prevedere la durata, il termine di scadenza, il recesso e l’eventuale rinnovo del rapporto instaurato.

4.   L’adesione dei singoli comuni alle funzioni ed ai servizi associati si perfeziona con l’approvazione da parte del consiglio comunale del suddetto schema di convenzione, nonché con la sottoscrizione della convenzione stessa da parte del sindaco e del presidente dell’Unione.

 

Art. 10

Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione

1.   Il concreto trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l’approvazione, di convenzioni da parte dei consigli comunali, e del Consiglio dell’Unione, quest’ultima adottata a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, nelle quali sono disciplinati i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successori.  

2.   La revoca delle funzioni trasferite, è deliberata dai consigli comunali, entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo; con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

3.   Con decisione univoca dei singoli Consigli comunali e dell’Unione possono essere previsti termini differenti per la revoca delle funzioni trasferite.

 

TITOLO II

Capo I

Organi dell’Unione

 

Art. 11

Organi

1.   Sono organi dell’Unione:

il Consiglio,

il Presidente

e la Giunta.

2.   I componenti del Consiglio dell’Unione hanno una durata corrispondente a quelli del Consiglio del proprio Comune.

3.   Nel caso in cui i Comuni aderenti all’Unione sono interessati a tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede, ogni volta, al rinnovo dei soli  rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni. 

 

Art. 12

Rappresentanza

1.   Al fine di assicurare la pari dignità di tutti i comuni aderenti, salvaguardando nel contempo la pur necessaria differenziazione per entità demografica, la rappresentanza di ogni comune è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento e alla superficie territoriale.

2.   Le relative quote di rappresentanza, aggiornate annualmente, sono calcolate assegnando ai singoli comuni una quota per ogni 100 abitanti, sommate ad ulteriori quote ottenute dalla divisione della superficie territoriale, espressa in Kmq, con la popolazione e moltiplicata per mille, il tutto con arrotondamento all’unità inferiore se il decimale è pari o inferiore a 5 e all’unità superiore se il decimale è superiore a 5.

3.   Le quote iniziali di rappresentanza sono riportate nell’allegato A al presente statuto.

4.   La carica di presidente dell’Unione non può essere assunta dal rappresentante dei comuni aderenti che, al momento della nomina, non partecipa ad almeno una funzione o servizio associato.

5.   Le quote di rappresentanza sono rideterminate complessivamente, con atto di Giunta dell’Unione, a seguito di modificazione della popolazione residente come sopra desunta, ovvero dell’inclusione o del recesso anche di un  solo Comune.

 

Capo II

Il Consiglio dell’Unione

 

Art. 13

Composizione  ed organizzazione interna

1.   Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente, che lo presiede, dai sindaci dei Comuni aderenti all’Unione e da tre Consiglieri eletti da ciascun Consiglio comunale nel suo seno, di cui due di maggioranza e uno di minoranza.

2.   Il numero dei componenti il Consiglio non può comunque eccedere i limiti previsti dalla legge per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’Unione.

3.   Ciascun Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, elegge al proprio interno a scrutinio segreto i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze attraverso un’unica votazione nella quale sarà espressa un’unica preferenza. A tal fine si intende comunque eletto il più votato dei Consiglieri di minoranza, anche se uno o più consiglieri di maggioranza dovessero ottenere più voti.

4.   Il Consiglio dell’Unione deve essere convocato dal presidente pro-tempore entro trenta giorni dalla elezione dei rappresentanti dell’Unione da parte dell’ultimo Consiglio Comunale.

5.   Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto.

 

Art. 14

Competenze

 

1.   Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.

2.   Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, presentato dal Presidente al Consiglio ai sensi dell’art. 18, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico - amministrativa dell’Ente.

3.   Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4.   Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni a esso affidate e i rapporti, anche finanziari, tra questo e i comuni associati.

5.   Il Consiglio nomina i rappresentanti dell’Unione negli enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai comuni.

6.   Il Consiglio  non può delegare le proprie funzioni  ad altri organi dell’Unione.

 

Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1.   I Consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2.   I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

 

Art. 16

Decadenza, dimissioni  e cessazione dalla carica dei Consiglieri

1.   Decade   il Consigliere che senza  giustificato  motivo non intervenga per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d’ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento della assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

2.   Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3.   La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell’Unione appena divenute efficaci.

4.   Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede entro 20 gg. a eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione.

5.   La cessazione del mandato di Consigliere Comunale comporta la cessazione dalla carica di Consigliere dell’Unione.

 

Capo III

Il Presidente e la Giunta

 

Art. 17

Il Presidente

1.   Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore, il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.

2.   Il Presidente dell’Unione è eletto, tra i sindaci dei comuni che la costituiscono, a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza. In caso di parità di voti, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3.   Il presidente dura in carica due anni e mezzo ed e' rinnovabile.

4.   Il Presidente è il legale rappresentante dell’Unione, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico -amministrativo dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività dei componenti la Giunta.

5.   Al presidente spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.

 

Art. 18

Composizione  della Giunta

1.   La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente;

2.   Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare gli assessori dei Comuni aderenti, interessati agli argomenti in trattazione.

3.   Nel corso della prima seduta dell’Unione il Presidente da comunicazione degli indirizzi generali di governo che formano il proprio mandato amministrativo.

 

Art. 19

Il Vicepresidente

1.   Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2.   Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dal componente della Giunta  più anziano di età.

 

Art. 20

Competenze della Giunta

1.   La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.

2.   Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

3.   Il presidente dell’Unione affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato ambito di amministrazione al fine sia di dare impulso all’attività degli uffici, sia di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni gestionali.

4.   La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

 

Art. 21

Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1.   Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse divengono irrevocabili, qualora non vengano ritirate nei 20 giorni successivi.

2.   Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione.

3.   Nei casi previsti dai commi precedenti, fino a nuova nomina da effettuarsi nel rispetto dell’art. 13, le funzioni di Presidente vengono esperite dal Vice Presidente.

 

Art. 22

Trattamento spettante ai consiglieri, al presidente ed  agli assessori

1.   Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione.

2.   Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

 

Art. 23

Deliberazioni organi dell’Unione

1.   Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, di regola, con votazione palese. Ogni consigliere è portatore di una quota di rappresentanza proporzionale a quella totale del proprio comune. Se all’atto della votazione dovessero risultare assenti uno o più consiglieri, le quote di loro spettanza vengono assunte proporzionalmente in capo ai consiglieri presenti rappresentanti dello stesso comune. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da lui svolta. In quest’ultimo caso la votazione sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti.

2.   L’istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti presso l’Ufficio di Segreteria sono curate dal Responsabile del settore proponente.

3.   La verbalizzazione delle sedute degli organi dell’Unione sono curate dal Segretario dell’Unione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti.

4.   Il Segretario non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso, o in caso di assenza, è sostituito in via temporanea dal vice segretario o, in mancanza, da un componente della Giunta nominato dal Presidente.

5.   I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

 

Art. 24 

Normativa applicabile

1.   Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

 

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Art.   25

Principi dell’azione amministrativa

1.   L’Unione adotta il metodo del lavoro per programmi.

2.   L’attività amministrativa dell’Unione si esplica, dunque, mediante il perseguimento di obiettivi specifici, tenuto conto del documento programmatico del presidente e degli atti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale.

3.   Gli obiettivi ed i programmi devono prevedere le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate agli organi gestionali incaricati della loro attuazione, nonché i termini di conseguimento ed i miglioramenti attesi.

4.   In particolare l’Unione raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio, informa i rapporti con i comuni aderenti ai principi della sussidiarietà e della leale collaborazione, organizza l’apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia operativa.

5.   L’Unione promuove la semplificazione dell’attività amministrativa mediante specifiche iniziative volte ad uniformare, progressivamente, sia i modelli organizzativi e gestionali, sia gli strumenti regolamentari e disciplinatori dei comuni aderenti.

6.   Nell’Unione trova inderogabile applicazione il principio legislativo affermante la separazione delle competenze e l’effettiva distinzione tra gli organi di governo e gli organi burocratici, per cui spettano al consiglio, alla giunta ed al presidente dell’Unione le funzioni politiche di indirizzo e di controllo, intese come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa, verificandone il conseguimento, ed ai competenti funzionari dell’Unione l’adozione degli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche con rilevanza esterna, che la legge ed il presente statuto non riservano espressamente agli organi politici.

 

Art.  26

 Principi in materia di gestione del personale

1.   L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato dall’apposito regolamento, nel rispetto delle leggi in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

2.   L’Unione definisce la propria struttura organizzativa secondo principi di flessibilità, funzionalità e responsabilità operativa, valorizzando la professionalità del personale attraverso una costante e mirata attività di aggiornamento e formazione.

3.   La realizzazione dei programmi ed obiettivi fissati dagli organi di governo è assicurata, prioritariamente, avvalendosi delle figure professionali disponibili nei comuni aderenti e, ove necessario, procedendo direttamente al reclutamento di personale.

4.   In caso di scioglimento dell’Unione, tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transita, fatte salve diverse disposizioni legislative, nei ruoli organici dei comuni aderenti, secondo modalità definite dalla giunta dell’Unione.

5.   Il personale assegnato all’Unione dai comuni aderenti rientra, salvo diverso accordo tra le parti, nel comune di provenienza.

6.   I suddetti criteri trovano applicazione anche nell’ipotesi di recesso di un singolo comune aderente.

7.   Il personale dell’Unione, sia proprio che assegnato dai comuni aderenti, deve assolvere ai compiti d’istituto con correttezza e tempestività, osservando un comportamento improntato ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa teso a favorire e rafforzare i rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Unione, i comuni aderenti ed i cittadini.

 

Art. 27

Segretario

1.   Il segretario dell’Unione è nominato con decreto del presidente dell’Unione, previa pubblicazione di un apposito avviso, fra i segretari dei comuni aderenti.

2.   Il segretario svolge le stesse funzioni che la legge e i regolamenti riservano al segretario comunale, nonché quelle specificamente previste dal presente statuto e dai regolamenti dell’Unione.

3.   Il presidente dell’Unione può assegnare al segretario, nel rispetto dei presupposti di legge, specifiche attribuzioni gestionali.

4.   Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere anche la figura di un vicesegretario, disciplinando le modalità di conferimento del relativo incarico.

5.   Il vicesegretario coordina il segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

 

Art.  28

Principi di collaborazione

1.   L’Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2.   La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L’Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.

3.   Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i comuni interessati, le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell’Unione quanto degli stessi comuni.

4.   L’Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

 

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

 

Art.  29

Finanza e fiscalità dell’Unione

1.   L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2.   All’Unione competono, ai sensi di legge, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3.   La quota di partecipazione dei singoli comuni alle funzioni e servizi associati è determinata sulla base di appositi parametri, stabiliti nelle convenzioni istitutive, i quali devono comunque assicurare l’integrale copertura delle relative spese di gestione.

4.   Con riguardo, invece, alle spese generali per il funzionamento dell’Unione, ove esse non siano fronteggiabili, in tutto od in parte, con eventuali risorse trasferite all’Unione da altri soggetti pubblici o privati, sono ripartite tra i quattro comuni aderenti in misura proporzionale alle rispettive quote di rappresentanza.

5.   Il presidente dell’Unione assume ogni utile iniziativa volta ad accedere ai contributi comunitari, statali e regionali previsti a favore delle forme associative degli enti locali.

 

Art.  30

Bilancio, programmazione economico-finanziaria e gestione contabile

1.   La gestione finanziaria dell’Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e deliberato dal consiglio nei termini di legge.

2.   La redazione del bilancio va assicurata osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico-finanziario.

3.   Il bilancio annuale di previsione e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da favorire una lettura per programmi, servizi e interventi al fine di consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo di gestione e la verifica dell’efficacia dell’azione amministrativa.

4.   L’Unione assicura la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio, e degli allegati documenti di programmazione annuale e pluriennale, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

5.   Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione.

6.   I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre.

7.   Il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione sono disciplinati dalla legge.

 

Art. 31

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1.   L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto. In attesa dell’approvazione del regolamento di contabilità, viene applicato il regolamento del comune di Casalbordino.

2.   L’Unione si dota di un efficace sistema di rendicontazione dell’attività svolta e sull’impiego delle risorse assegnate mediante idonee forme di controllo di gestione nel rispetto dei principi sanciti all’art. 4, 3° comma, del presente statuto.

 

Art. 32

Controllo di gestione

1.   L’Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione e della qualità dei servizi erogati vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione.

 

Art. 33

Rendiconto

1.   I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli articoli 227 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

2.   Il rendiconto corredato dagli allegati previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 è deliberato dal Consiglio dell’Unione nei termini di legge e secondo le procedure stabilite nel regolamento di contabilità.

3.   Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

 

Art. 34

Revisione economica e finanziaria

1.   Il consiglio dell’Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore dei conti, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2.   Il revisore, nell’esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Unione.

3.   Il revisore collabora con il consiglio, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli atti dell’Unione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto stesso.

4.   Il revisore formula anche proposte e rilievi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità gestionale.

5.   Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria dell’Unione, ne riferisce immediatamente al consiglio.

 

Art. 35

Servizio di tesoreria

1.   L’Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

a.   la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell’Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b.   la riscossione di qualsiasi altra entrata spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente;

c.   il pagamento delle spese;

d.   la custodia dei titoli;

e.   ogni altro adempimento di legge o previsto dai regolamenti dell’ente.

2.   I rapporti dell’Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

 

TITOLO V

 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 36

Principi della partecipazione

1.   L’Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all’amministrazione dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.   Riconoscendo al momento partecipativo un valore essenziale per la crescita civile e sociale della comunità, l’Unione garantisce la più ampia informazione dell’attività dei suoi organi politici e burocratici.

3.   La partecipazione del cittadino si esprime, in particolare, anche attraverso la promozione ed incentivazione delle forme associative e di volontariato.

4.   E’ dovere di ogni cittadino contribuire responsabilmente, con la vigilanza e la proposta, all’ordinato svolgimento della vita amministrativa, ponendosi in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della comunità.

5.   Chiunque sia portatore di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenirvi.

6.   Con apposito regolamento sono stabiliti modi e limiti per l’esercizio di tale facoltà.

 

Art.37

Istanze, petizioni e proposte

1.   Tutti i cittadini residenti nei quatto comuni dell’Unione, nonché le associazioni operanti sul loro territorio, possono rivolgere singolarmente o collettivamente al presidente dell’Unione, per iscritto, istanze, petizioni e proposte ai fini di:

-    avanzare interrogazioni in merito a specifiche problematiche od aspetti dell’attività amministrativa;

-    sollecitarne l’intervento su questioni di particolare rilevanza ed interesse per la comunità locale;

-    proporre l’adozione di atti o provvedimenti di carattere generale.

2.   Le istanze, petizioni e proposte, anche se presentate in forma collettiva, devono sempre indicare generalità e residenza dei richiedenti, ed essere debitamente sottoscritte.

3.   Il competente organo dell’Unione, nel termine di 30 giorni dall’acquisizione al protocollo di istanze, petizioni e proposte, è tenuto a pronunciarsi formalmente su di esse, dandone contestualmente comunicazione al singolo cittadino, ovvero al primo firmatario, ovvero al rappresentante legale dell’associazione.

 

Art. 38

Pubblicità ed accesso agli atti

1.   Gli atti dell’Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa.

2.   L’Unione assicura la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai propri regolamenti, mediante la creazione di un’apposita sezione sul sito istituzionale dell’ente.

3.   La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura, ed essere effettuata in modo corretto e tempestivo.

4.   Tutti i cittadini, singoli od associati, possono accedere agli atti ed informazioni in possesso dell’Unione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni e servizi per suo conto, nei modi e limiti stabiliti dall’apposito regolamento.

 

Art. 39

Assemblea generale

1.   Il presidente dell’Unione, d’intesa con la conferenza dei sindaci, può convocare l’assemblea generale dei comuni aderenti per affrontare problematiche di notevole importanza ed assumere posizioni unitarie su temi di particolare rilevanza ambientale, economica, politica e sociale.

2.   L’assemblea è costituita da tutti i consiglieri, i sindaci e gli assessori dei comuni aderenti ed è presieduta dal presidente dell’Unione.

 

Art. 40

Regolamenti

1.   L’Unione disciplina lo svolgimento della propria attività, nonché i rapporti con i cittadini, mediante regolamenti.

Tali regolamenti:

-    non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

-    devono possedere il carattere della generalità;

-    non possono avere efficacia retroattiva, fatte salve le eccezioni di legge.

2.   I regolamenti sono deliberati dal consiglio, salvo i casi in cui la competenza risulti attribuita alla giunta, ed entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 41

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1.   Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l’inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell’Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2.   Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell’Unione curano di indicare le norme comunali sopravvissute.

 

Art. 42

Approvazione e modifiche dello statuto

1.   L’approvazione del presente statuto, e le sue eventuali modifiche, sono deliberate dal consiglio dell’Unione con le modalità ed il quorum previsti dalla legge per gli statuti comunali.

2.   Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione nell’albo pretorio dell’Unione.

3.   Il presente statuto, ed ogni sua successiva modifica, devono essere approvati anche dai consigli comunali dei comuni aderenti.

 

Art. 43

Norme transitorie e finali

1.   In sede di prima applicazione del presente Statuto, i singoli consigli comunali provvedono alla elezione dei rispettivi membri, entro 30 giorni  dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

2.   Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall’art.6 del D.Lgs. 267/2000. E’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio on line dei Comuni partecipanti all’Unione per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

3.   Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all’albo pretorio on line dell'Unione.

Segue allegato