INDICE GENERALE

 

VOLUME I
Parte I

 

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2012, n. 18:

Rendiconto generale per l’esercizio 2009. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.

 

DELIBERAZIONE 20.04.2010, n. 37/7:

Rendiconto finanziario del Consiglio regionale. Esercizio 2009.

 

VOLUME I
Parte II

 

 

-         Nota illustrativa preliminare al rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2009

 

-         Giunta Regionale d’Abruzzo – Allegati

 

-         Giunta Regionale d’Abruzzo - Rendiconto Generale per l’Esercizio 2009

 

 

VOLUME II

Parte I

 

 

ALLEGATI ENTI STRUMENTALI

 

-     ASR ABRUZZO (Agenzia Sanitaria Regionale)

 

-     ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente)

 

-     ABRUZZO LAVORO

 

-     ARIT (Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)

 

-     ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – Abruzzo)

 

-     CONSIGLIO POLO UNIVERSITARIO SULMONA CENTRO ABRUZZO A RL

 

-     CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

 

-     MAJELLA SPA

 

-     EUROBIC ABRUZZO E MOLISE SPA

 

-     ENTE PORTO DI GIULIANOVA

 

-     CONSORZIO DI RICERCA DEL GRAN SASSO

 

-     CONSORZIO MARIO NEGRI SUD

 

-     FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.P.A.

 

-     GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A.

 

-     CODEMM

 

-     CENTRO CERAMICO CASTELLANO SOCIETÀ CONSORTILE A RL

 

VOLUME II

Parte II

 

 

ALLEGATI ENTI STRUMENTALI

 

-     CISI ABRUZZO S.p.A. – “Centro Integrato per lo Sviluppo della mprenditorialità in A-bruzzo” per brevità denominata “SVILUPPO ITALIA ABRUZZO S.P.A.”

 

-     ABRUZZO SVILUPPO SPA con Socio Unico (Società di Promozione Industriale)

 

-     FI.R.A. S.P.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese Società per Azioni)

 

-     SAGA – Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A.

 

-     ARPA

 

-     GRAN SASSO TERAMANO S.P.A.

 

-     AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (CHIETI)

 

-     AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (L’AQUILA)

 

-     AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (TERAMO)

 

-     APTR (Azienda di Promozione Turistica Regionale)

 


IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.   Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2009 è approvato con le risultanze esposte negli articoli che seguono.

2.   Sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nell’elaborato allegato alla presente legge.

CAPO I
CONTO FINANZIARIO

SEZIONE I
GESTIONE DELLA COMPETENZA

Art. 2

1.   Le entrate accertate durante l’esercizio 2009, analiticamente indicate nel successivo Art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

 

Accertamenti

 

4.081.350.160,70

 

dei quali riscossi e versati

 

3.107.245.474,59

 

e rimasti da riscuotere e versare

 

974.104.686,11

 

Art. 3

1.   Le spese impegnate durante l’esercizio 2009, analiticamente indicate nel successivo Art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

 

Impegni

 

4.191.089.816,36

 

dei quali pagati

 

3.294.171.532,91

 

e rimasti da pagare

 

896.918.283,45

 

Art. 4

1.   Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell’esercizio 2009 è determinato nel modo che segue:

 

ENTRATE ACCERTATE

 

 

Titolo I

 

 

 

 

Entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione

 

 

 

 

 

2.621.611.544,47

 

Titolo II

 

 

 

 

 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti

 

 

 

 

 

309.275.905,28

 

 

 

 

 

 

Titolo III

 

 

 

 

Entrate extratributarie

 

33.244.105,06

 

Titolo IV

 

 

 

 

 

Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale

 

 

 

 

 

366.878.728,24

 

Titolo V

 

 

 

 

Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

 

 

 

1.324.223,09

 

Titolo VI

 

 

 

 

Entrate per contabilità speciali

749.015.654,56

 

 

 

 

 

Totale delle entrate accertate

4.081.350.160,70

 

SPESE IMPEGNATE

 

 

Titolo I

 

 

 

 

Spese correnti

 

2.812.464.096,87

 

Titolo II

 

 

 

 

 

Spese per investimenti

 

517.885.933,91

 

Titolo III

 

 

 

 

Spese per rimborso prestiti

 

111.724.131,02

 

Titolo IV

 

 

 

 

 

Contabilità speciali

 

749.015.654,56

 

Totale delle spese impegnate

4.191.089.816,36

 

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA

 

 

Entrate accertate

 

4.081.350.160,70

 

Spese impegnate formalmente

 

4.191.089.816,36

 

Disavanzo

 

 

109.739.655,66

 

SEZIONE II
GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 5

1.   I residui attivi derivanti dal conto per l’esercizio 2008 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

 

 

Partite riscosse per complessivi

 

2.790.716.788,18

 

Partite rimaste da riscuotere per complessivi

 

2.510.869.048,33

 

Art. 6

1.   I residui passivi derivanti dal conto per l’esercizio 2008 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

 

 

Partite pagate

 

2.662.347.414,54

 

Partite rimaste da pagare

 

1.865.365.547,91

 

Art. 7

1.   Il fondo di cassa al 31 dicembre 2009 per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2008 è determinato in € 384.415.028,47.

2.   I movimenti di cassa figurativi che conseguono all’applicazione dell’Art. 35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, nonché quelli che si riferiscono alle modalità di pagamento del Fondo Sanitario Nazionale e di altre partite a mezzo della Tesoreria Centrale dello Stato, sono ricompresi nei capitoli 61200, 61201, 61202 e 441200, 441201, 441202 rispettivamente, degli stati di previsione dell’entrata e della spesa.

SEZIONE III
RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2009
TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA

Art. 8

1.   I residui attivi a chiusura dell’esercizio 2009 sono determinati nel modo seguente:

 

 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2009 (art. 2)

974.104.686,11

 

 

 

 

 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)

 

2.510.869.048,33

 

 

 

 

 

Totale residui attivi

3.484.973.734,44

 

Art. 9

1.   I residui passivi a chiusura dell’esercizio 2009 sono determinati nel modo seguente:

 

 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3)

896.918.283,45

 

 

 

 

 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)

 

1.865.365.547,91

 

 

 

 

 

Totale residui passivi

2.762.283.831,36

 

SEZIONE IV
RISULTATI GENERALI

Art. 10

1.   Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2009 è determinato in € 1.107.104.931,55, come emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto, riepilogato nelle cifre che seguono:

 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2009

442.971.713,15

 

 

 

Riscossioni 2009

5.897.962.262,77

 

 

 

Pagamenti 2009

5.956.518.947,45

 

 

 

 

Fondo di cassa al 31.12.2009 

 

 

384.415.028,47

 

 

 

Residui attivi al 31.12.2009

3.484.973.734,44

 

 

 

Residui passivi al 31.12.2009

2.762.283.831,36

 

 

 

Saldo finanziario positivo al 31.12.2009

  1.107.104.931,55

 

Art. 11

1.   E’ approvata la tabella “Residui perenti ed economie vincolate esercizio 2008” riportante le somme a destinazione vincolata da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di € 1.520.760.977,75.

2.   Sono parimenti approvate le rettifiche finanziarie e le rettifiche per assegnazioni, disimpegni e residui eliminati 2009 della predetta tabella, concernenti le spese effettivamente vincolate in riferimento anche alle relative entrate a destinazione vincolata.

CAPO II
RENDICONTO DEGLI ENTI DIPENDENTI

Art. 12

1.   Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati, quali allegati al rendiconto generale della Regione, i rendiconti delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti, L’Aquila, Teramo per l’esercizio 2009.

Art. 13

1.   Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale -  A.P.T.R. - per l’esercizio 2009.

Art. 14

1.   Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo -  A.R.S.S.A. - per l’esercizio 2009.

Art. 15

1.   Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica -  A.R.I.T. - per  l’esercizio 2009.

Art. 16

1.   Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Ente Abruzzo Lavoro per  l’esercizio 2009.

Art. 17

1.   Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - A.R.T.A. - per  l’esercizio 2009.

Art. 18

2.   Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Sanitaria Regionale - A.S.R. - per  l’esercizio 2009.

CAPO III
RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 19

1.   Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo” è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione Abruzzo, il rendiconto del Consiglio regionale relativo all’esercizio finanziario 2009.

CAPO IV
CONTO DEL PATRIMONIO

Art. 20

1.   Il conto del patrimonio per l’esercizio 2009 è approvato nelle seguenti risultanze:

 

 

Totale attività

4.076.096.928,74

 

 

 

 

 

Totale passività

6.269.338.274,09

 

 

 

 

 

Passivo patrimoniale

2.193.241.345,35

 

CAPO V
NORME FINALI

Art. 21

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 17 Aprile 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI
CONTENUTI NELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2012, N. 18

Rendiconto generale per l’esercizio 2009. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.

(pubblicata in questo stesso bollettino)

 

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Avvertenza

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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Legge 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

Art. 35

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, le unità sanitarie locali, di cui all'art. 14, L. 23 dicembre 1978, n. 833 , affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13, L. 16 maggio 1970, n. 281 , sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

La direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi in un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali ad apposite contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali di cui al precedente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

Legge regionale 25 marzo 2002, n. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 46
Bilancio e rendiconto.

1.  Il bilancio di previsione del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Giunta regionale.

2.  Il rendiconto del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dall'art. 39 della presente legge.

3.  Il bilancio di previsione e il rendiconto del Consiglio sono approvati con legge regionale unitamente al bilancio ed al rendiconto della Regione, dei quali costituiscono allegati.

Art. 50
Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione.

1.  I rendiconti degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, a norma del precedente art. 47, sono redatti in conformità alle disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti e presentati annualmente alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario. La suddetta Direzione, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il 20 aprile.

2.  La Giunta Regionale presenta i rendiconti stessi, in allegato il rendiconto generale, al Consiglio regionale, il quale li approva con legge unitamente al rendiconto generale predetto.