LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato “Regolamento”;

Visto il Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg.  CE n. 1120/2009 del  Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione  del regime di pagamento unico di cui al Reg CE n.73/2009;

Visto il Reg.  CE n. 1122/2009 della Commissione  del 30 novembre  2009, recante modalità di applicazione   della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di Gestione  e Controllo di cui al Reg CE n.73/2009;

Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni e le relative disposizioni applicative;

Visto il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1698/05, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. UE n.65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di  applicazione del regolamento CE n.1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg 1975/2006;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

Dato  atto che con la  Decisione della Commissione Europea n. C (2008) 701 del 15-02-2008 è stato approvato il Piano di Sviluppo della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013;

Dato atto che la Commissione Europea con  Decisione  n. C (2009) 10341 del 17-12-2009 ha approvato la revisione del sopra citato PSR della Regione Abruzzo;

Visto  il  D.M. 22 dicembre 2009 che all’articolo 19, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06, prevede l’applicazione di riduzioni o esclusioni dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse nel caso in cui sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure previste dall’articolo 25 del Reg. (CE) n.1975/2006 e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Reg. (CE) n. 1698/2005;

Tenuto conto, inoltre, che il citato articolo 19 del D.M. 22 dicembre 2009 stabilisce, inoltre, che:

-    la percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

-    in caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse;

-    nei casi previsti dall’Autorità di gestione, il beneficiario è escluso dal sostegno dell’operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati;

Visto  inoltre l’articolo 23 del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 con il quale viene stabilito che le Regioni e le Province autonome ovvero le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013, sentito l’Organismo Pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano, tra l’altro, i livelli della gravità, entità e durata per l’applicazione delle riduzioni, ovvero i casi che comportano l’esclusione o la revoca del contributo concesso;

Considerato che la mancata o incompleta attuazione di quanto previsto dal citato D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, in base al combinato disposto dell’articolo 23 comma 2 del citato decreto e dell’articolo 16 bis della Legge n. 11 del 4 febbraio 2005, può comportare l’applicazione di “regolazioni finanziarie” da parte della Commissione Europea a carico dell’Italia a valere sul FEASR, ovvero decurtazioni sulle risorse già stanziate e programmate per l’attuazione del PSR 2007/2013 dell’Abruzzo;

Considerato che il recepimento del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, costituisce un elemento fondamentale ed imprescindibile per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco previsti dal quadro comunitario di riferimento per lo sviluppo rurale, la cui mancata o irregolare attuazione non consente l’erogazione dei pagamenti a favore delle ditte beneficiarie;

Considerato, pertanto, opportuno ed improcrastinabile provvedere a stabilire disposizioni regionali  recependo quanto previsto dal D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, così da procedere alla completa definizione del sistema delle procedure e dei controlli delle misure 211, 212 e 214 az. 1,  2  e  4  del PSR 2007/2013 dell’Abruzzo;

Considerato che la Regione Abruzzo, in attuazione  del D.M. 1205 del 2008, ha adottato la D.G.R.  del 19.10.2009  n. 587 – Disposizioni Regionali attuative del sopra richiamato D.M. per le Misure 211,212 e 214 azione 1 e 2;

Preso atto delle nuove disposizioni introdotte con il D.M. n. 30125/2009 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di violazioni degli impegni, accertamento e risoluzione delle violazioni, nonché riduzioni ed esclusioni degli aiuti, relativamente alle misure contemplate dall’asse 2  come definite dall’art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i;.

Tenuto conto altresì delle nuove azioni attivate a valere sul PSR 2007/2013 per l’Abruzzo  relative alla misura 214 “Pagamenti agroambientali”;

Ritenuto  necessario revocare la D.G.R. 587 DEL 19.10.2009  ed applicare le nuove disposizioni intervenute a seguito del D.M.    n. 30125 del 22 dicembre 2009,  in relazione anche alle nuove azioni attivate: (Misura 214 Az. 2 e 4);

Visti i documenti predisposti dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole

Ritenuto opportuno approvare la documentazione di cui al punto precedente ( Allegato A);

Considerato  che per quanto non disposto nell’ allegato A  sopra riportato, si rinvia alle disposizioni del citato D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo  rurale;

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, ha espresso per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa  e legittimità del presente provvedimento;

Vista inoltre la L.R. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa di:

1)   fare proprio  quanto contenuto nell’ALLEGATO A, che ( composto di n. 116 pagine) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale sono stabiliti i principi e i criteri generali per il recepimento delle disposizioni previste dagli articoli 19, 20, 21 e 23 e dall’allegato 7 del suddetto D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 e successive modificazioni e integrazioni, nonché  le schede per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relative alle “misure a superficie” 211, 212 e 214 azioni 1,  2 e 4;

2)   approvare, in attuazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, l’Allegato A, contenente le disposizioni regionali in materia di violazioni e contestuali riduzioni ed esclusioni contemplate nelle Misure 211, 212 e 214 az. 1, 2, e 4  del PSR Abruzzo 2007/2013, come definite dall’art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.;

3)   revocare  la D.G.R. 587 del 19.10.2009  ed applicare le nuove disposizioni intervenute a seguito del D.M.  n. 30125 del 22 dicembre 2009, e successive integrazioni, in relazione anche alle nuove azioni attivate: (Misura 214 Az. 2 e 4 e tabacco);

4)   incaricare il Servizio “Produzioni Agricole e Mercato  della cura degli adempimenti connessi al presente atto;

5)   pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A- ( Composto da n. 116 facciate).

Segue allegato

Allegato A