IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all'Allegato 3
dell'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1)
1. L'Allegato 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) è integrato con il prospetto "Allegato 3.1" allegato alla presente legge.
Art. 2
(Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n.
2)
1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nel "Prospetto A" allegato alla presente legge.
Art. 3
(Entrata in vigore)
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 5 Aprile 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
Seguono Allegati