IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

(Modifiche all'Allegato 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1)

1.   L'Allegato 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) è integrato con il prospetto "Allegato 3.1" allegato alla presente legge.

Art. 2
(Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2)

1.   Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nel "Prospetto A" allegato alla presente legge.

Art. 3
(Entrata in vigore)

l.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 5 Aprile 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

Seguono Allegati