IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 77/1999)

1.   Il comma 5 dell’articolo 22 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

“5. In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell’Ente, possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria “D” a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali.”

Art. 2
(Modifica al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 43/2000)

1.   Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona) le parole “entro 90 giorni dalla conclusione delle rassegna” sono sostituite dalle parole “entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo”.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 5 Aprile 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo

E DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2000, N. 43

Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona

COORDINATI

 CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 APRILE 2012, N. 16

Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d’Arte e Cultura “Il Quadrivio” di Sulmona per l’organizzazione del Premio Sulmona)

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

Art. 22
Incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato.

1.     Per particolari e specifiche esigenze, connesse alla necessità di acquisire figure professionali di particolare rilievo tecnico e dotate di adeguata professionalità, nonché per la direzione delle strutture organizzative temporanee, possono essere conferiti incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico per la direzione delle strutture temporanee è quella prevista all'art. 11, comma 2, lettera d); negli altri casi la durata non può essere superiore a 5 anni rinnovabili una sola volta. Ferma restando la dotazione complessiva della dirigenza di cui all'allegato B, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono conferire incarichi a contratto nel limite del 20% del numero complessivo delle Direzioni regionali e, rispettivamente del 20% e del 10% delle posizioni dirigenziali di cui all'art. 10, comma 5.

2.     I contratti di cui al primo comma, possono essere stipulati con soggetti aventi i seguenti requisiti:

a)    possesso di un diploma di laurea e, ove previsto, della iscrizione all'Albo professionale attinente al posto da ricoprire;

b)    una documentata qualificazione professionale, maturata in almeno 5 anni di espletamento di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione, in enti od organismi pubblici, aziende pubbliche o private, oppure nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

3.     Ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato si applicano, per tutta la durata dello stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità relative ai dirigenti a tempo indeterminato, ed è corrisposto il trattamento economico previsto per i dirigenti regionali. La retribuzione di posizione è correlata a quella corrisposta ai dirigenti a tempo indeterminato per responsabilità analoghe a quelle conferite.

4.     Per il periodo di durata del contratto dirigenziale presso la Regione, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ed il servizio è riconosciuto ai fini dell'anzianità.

5.     In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell’Ente, possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria “D” a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali.

 

L.R. 23 marzo 2000, n. 43

Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona.

Art. 2
Ammontare ed erogazione del contributo.

[L'intervento finanziario regionale in attuazione della presente legge ha durata annuale ed è quantizzato in L. 130.000.000.]

La concessione del contributo previsto sulla base della presente legge, relativo all'esercizio finanziario di riferimento, è disposta con Ordinanza Dirigenziale che autorizza la liquidazione e conseguente erogazione del contributo stesso nella misura del 70% sulla base della presentazione di apposita domanda corredata di relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa da presentarsi entro il 30 marzo di ogni anno. Per l'esercizio 2000 il termine di presentazione è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'ulteriore contributo del 30% è erogato, con Ordinanza Dirigenziale, sulla base del conto consuntivo accompagnato dalla relazione esplicativa dell'attività svolta e dalla certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e successive modificazioni che il Circolo d'arte e cultura di Sulmona avrà l'obbligo di presentare a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, pena la revoca della concessione del contributo stesso, entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo.