IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1
Abrogazione dell’articolo 61 della l.r. n. 1/2012

1.   L’articolo 61 (Modifiche al regolamento n. 1/2004) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2012)” è abrogato.

Art. 2
Integrazione all’art. 8 della L.R. 10/2006

1.   Al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 28.3.2006, n. 10 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" dopo le parole “Camere di Commercio” sono aggiunte le seguenti parole “Per Organizzazioni o Associazioni, aventi sede in ogni Provincia della Regione, si intendono quelle che hanno specifica identità in ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se ricomprese in una più ampia struttura. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, quale condizione essenziale per l’affidamento, deve intendersi riferita alle organizzazioni o associazioni sopra indicate, non necessariamente coincidenti con la sola categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, ma di soggettività nel cui ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica.”

Art. 3
Disposizioni in favore dell'AIDO

l.    La Regione Abruzzo, con le modalità previste dalla L.R. 95/1999 "Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili", concede un contributo straordinario di € 10.000,00 all'Associazione Italiana per la Donazione di Organi - A.I.D.O. Abruzzo.

2.   È autorizzata l'iscrizione, per l'anno 2012, dello stanziamento di € 10.000,00 nell'ambito del cap. 71630 - U.P.B. 13.01.005.

3.   Al Bilancio di previsione sono apportate le seguenti modifiche:

a)   lo stanziamento previsto sulla UPB 13.01.005, cap. 71630 è aumentato di € 10.000,00;

b)  lo stanziamento previsto sulla UPB 15.01.001, cap. 323000 denominato ''Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 21 L.R.C." è diminuito di € 10.000,00.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 5 Aprile 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 61 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2012)

E DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, N. 10

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

COORDINATI

 CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 APRILE 2012, N. 15

Abrogazione dell'art. 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2012), integrazione all’art. 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10 in materia di commercio e disposizioni in favore dell’AIDO

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2012).

Art. 61
(Modifiche al regolamento n. 1/2004)

[1.    Il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento n. 1/2004 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 recante "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica") è sostituito dal seguente:
"2. In caso di morte di un capo di bestiame è necessario allegare alla richiesta di contributo il certificato attestante le cause della morte rilasciato da medico veterinario abilitato o da strutture tecniche sanitarie a tale fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari applicativi. Il predetto certificato può essere omesso qualora la Struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento accerti e certifichi direttamente la causa del decesso. Al certificato rilasciato da medico veterinario abilitato o da struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento, è allegata documentazione fotografica o altro tipo di documentazione che abbia valore probante. Gli accertamenti sono effettuati senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Abruzzo".
]

 

Legge regionale 28 marzo 2006, n. 10

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 8
Integrazione art. 16 L.R. 135/1999

1.     Alla fine del comma 6 dell’art. 16 della L.R. 135/99 è aggiunto il seguente periodo:
"L’affidamento, attraverso apposite convenzioni, della gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché delle manifestazioni non sistematiche come raduni, rassegne, trofei e simili, va effettuato a titolo non oneroso.

Nei casi di più richieste da parte dei soggetti di cui alle lett. a), b), e c), il Comune effettua l’assegnazione, in maniera prioritaria e seguendo l’ordine stabilito, ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c).

Nel caso di più soggetti dello stesso gruppo a), si adotta il principio della maggiore rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle Organizzazioni o Associazioni aventi la sede in ogni Provincia della Regione e che abbiano rappresentanze presso le Camere di Commercio. Per Organizzazioni o Associazioni, aventi sede in ogni Provincia della Regione, si intendono quelle che hanno specifica identità in ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se ricomprese in una più ampia struttura. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, quale condizione essenziale per l’affidamento, deve intendersi riferita alle organizzazioni o associazioni sopra indicate, non necessariamente coincidenti con la sola categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, ma di soggettività nel cui ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica.".