LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.    di Autorizzare dalla data di approvazione del presente atto, al fine di affrontare le situazioni emergenziali per le attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale:

-        la proroga di ulteriori 12 mesi (31.12.2012), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei termini temporali di cui alla DGR n. 430/2011, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

-         la proroga di ulteriori 6 mesi (30.06.2012), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 430/2011, inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L’Aquila e riguardanti:

-     termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;

-     termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

-     termini connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate, salvo situazioni di criticità gestionali che non ne consentono l’esercizio;

2.    di Prescrivere ai titolari delle autorizzazioni regionali, rilevandone la necessità:

-     l’invio immediato al competente Servizio regionale, per gli impianti di trattamento interessati, qualora non ancora effettuato, della richiesta di autorizzazione, ai sensi della Parte IV^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-     l’avvio immediato delle procedure in materia di Valutazione Ambientale - VIA, ove necessario, ai sensi della Parte II^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

oltre ribadire il rispetto delle prescrizioni tecnico-gestionali delle autorizzazioni regionali rilasciate e ulteriormente previste in relazione all’emanazione del presente provvedimento;

3.    di Confermare da parte della Regione Abruzzo, la prevista riserva volumetrica (mc) del 5% rispetto alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove discariche per rifiuti non pericolosi:

-     COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/149 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc) ed in rapporto a eventuali “lotti funzionali” in esercizio;

-     CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);

al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi; incaricando il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.), necessari per l’utilizzo delle riserve volumetriche delle discariche individuate;

4.    di Prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

-         comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

-    allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (convenzione, contratto, .. etc.);

-    D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005;

5.   di Prescrivere alle Province interessate:

a.   il monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati;

b.   la comunicazione al competente Servizio regionale dell’eventuale superamento dell’emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all’autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;

c.   il rigoroso controllo delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;  

6.   di Richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.;

7.   di Rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

-    la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-    la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall’approvazione della presente delibera, il gestore dell’impianto di smaltimento e/o trattamento, dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza;

-    l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate,

rimandando, comunque, al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario a cui conformarsi;

8.   di Richiamare i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle disposizioni regionali in materia di tributo speciale (cd. “ecotassa”), di “ecorisotoro” ai Comuni interessati e di “tariffa di conferimento” agli impianti di smaltimento interessati;

9.   di Prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i., per quanto applicabile ai soggetti interessati, nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

10. di Prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

a.   l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

b.   l’avvio di campagne do sensibilizzazione nei confronti degli utenti;

c.   l’avvio di attività di autocompostaggio per la diminuzione della produzione dei rifiuti;

b.   la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui  all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

11. di Autorizzare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;

12. di Riservarsi eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 1), qualora si rendessero   necessarie, in relazione all’evolversi della situazione di emergenza nei territori della Provincia di L’Aquila, connessa con l’evento sismico del 6 aprile 2009;

13. di Disporre da parte del Servizio competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

14. di Trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’Autorità d’Ambito (AdA) n. 1 di Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA ed ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione centrale di Pescara, invitando la stessa ad informare delle presenti disposizioni i Distretti Provinciali territorialmente competenti;

15. di Demandare alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, l’eventuale necessità di comunicare il presente provvedimento ai Comuni sede di impianti e/o interessati ed informare gli stessi per gli adempimenti conseguenti;

16. di Pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.