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Visto il D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs.
3.04.2006, n. 152 – cd. Correttivo Aria-VIA-IPPC”, entrato in vigore il 26
agosto 2010, che oltre a novellare in maniera estesa
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. – Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, che rappresenta il nuovo strumento di recepimento della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:
- Articolo 5, comma 1, lett. l) “modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”;
- Articolo 5, comma 1, lett. l-bis) “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.”;
- Articolo 5, comma 1, lett. o-bis) “autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore”;
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Titolo III-bis), che contiene le nuove disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in particolare l’Articolo 6 “Oggetto della disciplina”:
- comma 14. “Per gli impianti ove è svolta una attività di cui all'allegato VIII del presente decreto, nonché per le loro modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 208, commi 6 e 7, del presente decreto”;
-
comma 15. “Per gli impianti di cui alla
lettera a) del comma 12 del
presente articolo, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione
integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al
presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Titolo III-bis), che contiene le nuove disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in particolare i seguenti articoli:
- Articolo 29-bis, comma 3 che dispone: “Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
- Articolo 29-sexies, comma 2 che dispone: “In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto”;
- Articolo 29-nonies in materia di “Modifica degli impianti o variazione del gestore”;
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Considerato che alla D.G.R. n. 1192 del 4.12.2008 n. 1192, necessita introdurre alcune modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 della stessa, che qui di seguito si specificano:
- Punto 2.2 – Dopo le parole: “omissis … pur variando i codici CER, la tipologia del rifiuto rimane la stessa, per cui non costituisce variante sostanziale.”, aggiungere le seguenti parole: “In caso di variazione qualitativa dei materiali che non comportano però una variazione del CER autorizzato, la stessa non è modifica sostanziale. Inoltre, in caso di non necessità di effettuare lavori, l’inizio delle attività può essere avviata contestualmente alla comunicazione inviata alla Autorità competente ”;
- Punto 2.4 – Dopo le parole “omissis .. Nel caso si abbia una variazione volumetrica (geometrica) e/o una variazione planimetrica < 10% (inferiore al 10%), questa non è variante sostanziale.”, aggiungere le seguenti parole: “In caso di variazione volumetrica (geometrica) e/o planimetrica di - lotti funzionali – di una discarica, eccedente il 10%, ma che non costituisce variante sostanziale rispetto all’intero invaso autorizzato, la variazione suddetta non costituisce variante sostanziale all’impianto. Si provvederà da parte del soggetto interessato, almeno 30 gg prima dell’inizio dei lavori, a presentare una comunicazione alla Regione ovvero alla Provincia competente per territorio”.
- Punto 2.5 – Dopo le parole: “omissis … a cui sarà allegata la documentazione esplicativa degli interventi da eseguire completa di relazioni ed elaborati grafici.”, aggiungere le seguenti parole: “In caso non siano da apportare alcuna modifiche strutturali e/o tecnologiche agli impianti di smaltimento e/o recupero, la comunicazione alla Regione ovvero alla Provincia competente per territorio, abilita l’esercizio delle attività per le modifiche non sostanziali interessate”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 24 aprile 2008, di seguito denominato “Decreto Tariffe IPPC”,
recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005,
n.
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Ritenuto opportuno integrare l’allegato 1 alla DGR 308/2009 con la seguente voce: Diritti di istruttoria per voltura EURO 150.00;
Tenuto conto delle osservazioni prodotte da ARTA Abruzzo Sede Centrale con nota datata 21/03/2011 e registrata in Regione al prot. RA68190 del 25/03/2011;
Tenuto conto delle osservazioni prodotte da Confindustria Abruzzo con nota datata 07/09/2011;
Ritenuto opportuno individuare Linee guida e criteri atti a regolamentare i procedimenti relativi alle modifiche agli impianti, siano essi sostanziali e non sostanziali, di cui all’ art. 2, comma 1, lett. m) e lett. n) ed all’ art. 10 del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;
Dato atto che il Direttore della Direzione della
Vista la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
A voti unanimi, espressi nelle
forme di legge,
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende integralmente riportato,
- di Approvare le “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di Fare salva la facoltà dell’Autorità Competente di valutare la sostanzialità della modifica di ciascuna istanza in funzione della propria specificità, anche in relazione ad eventuali piani/programmi regionali;
- di Confermare i criteri stabiliti dalla DGR n. 1192 del 4.12.2008 recante: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, contenuti nell’Allegato 1 alla stessa, come modificati ed integrati in premessa e di seguito specificato:
-
Punto 2.2 – Dopo le parole: “omissis … pur
variando i codici CER, la tipologia del rifiuto rimane la stessa, per cui non costituisce
variante sostanziale.”, aggiungere le seguenti parole: “In caso di variazione
qualitativa dei materiali che non comportano però una variazione del CER
autorizzato, la stessa non è modifica sostanziale. Inoltre, in caso di non
necessità di effettuare lavori, l’inizio delle attività può essere avviata
contestualmente alla comunicazione
inviata alla Autorità competente”;
-
Punto 2.4 – Dopo le parole “omissis .. Nel
caso si abbia una variazione volumetrica (geometrica) e/o una variazione
planimetrica < 10% (inferiore al 10%), questa non è variante sostanziale.”,
aggiungere le seguenti parole: “In caso di variazione volumetrica (geometrica)
e/o planimetrica di - lotti funzionali
– di una discarica, eccedente il 10%, ma che non costituisce variante sostanziale
rispetto all’intero invaso autorizzato, la variazione suddetta non costituisce
variante sostanziale all’impianto. Si provvederà da parte del soggetto
interessato, almeno 30 gg prima
dell’inizio dei lavori, a presentare una comunicazione alla Regione ovvero alla
Provincia competente per territorio”;
-
Punto 2.5 – Dopo le parole: “omissis … a cui
sarà allegata la documentazione esplicativa degli interventi da eseguire
completa di relazioni ed elaborati grafici.”, aggiungere le seguenti parole:
“In caso non siano da apportare alcuna modifiche strutturali e/o tecnologiche
agli impianti di smaltimento e/o recupero, la comunicazione alla Regione ovvero
alla Provincia competente per territorio, abilita l’esercizio delle attività
per le modifiche non sostanziali interessate”;
- di Stabilire che il presente provvedimento si applica alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs.59/05, degli artt. 29-sexies e 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di Integrare l’allegato 1 alla DGR 308/2009 con la seguente voce: Diritti di istruttoria per voltura € 150.00;
- di Disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.
Segue allegato