Prot. RA/ 230165                                                                            Pescara, 10.11.2011

 

 

Spett.le

Provincia di Chieti

Macrostruttura F

Ambiente Energia

P.zza m. Venturi, 2

66100  CHIETI

 

Provincia di Pescara

Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente

Piazza Italia, 30

65100  PESCARA

 

Provincia di L’Aquila

Settore Politiche Ambientali

Via Saragat - Località Campo di Pile 

67100  L'AQUILA

 

Provincia di Teramo

VIII Settore Ambiente Energia

Piazza Garibaldi, 55

64100  TERAMO

 

ARTA Abruzzo

Direzione Centrale

Viale Marconi , 178

65126  PESCARA

 

Albo Gestori Ambientali

C/o CIAA di L’Aquila

Via dell'Industria
Nucleo Industriale Bazzano
67100  L'AQUILA

 

E p.c.

 

Associazione degli Industriali della Provincia di Chieti

Sezione Ambiente

Larghetto Teatro Vecchio, 4

66100  CHIETI

 

OGGETTO: Circolare n. 4/2011. Applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”. Rottami  metallici.

PREMESSA

Con l’emanazione del Regolamento n. 333/2011/Ue cd. “End of Waste” (E.o.W.), sono stati definiti i “criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio”, in G.U.U.E. L 94/2 dell’08.04.2011, sono pervenute da parte delle Province abruzzesi (rif. nota Provincia di Teramo prot.n. 305532 del 3.10.2011) e da operatori del settore e loro Associazioni, richieste di chiarimenti in ordine ai conseguenti adempimenti da parte degli impianti che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio.

Il Regolamento n. 333/2011/Ue, entrato in vigore dal 9 ottobre 2011, rappresenta il primo provvedimento “attuativo” dell’art. 6 della Direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, modifica gli attuali criteri per la definizione delle “materie prime seconde – MPS” (terminologia ora non più in uso con l’abrogazione dell’art. 181-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), nel campo dei rottami metallici e prevale, in riferimento agli stessi, sulla normativa nazionale (D.M. 05.02.1998 e s.m.i.). 

1.    CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Le principali novità introdotte dal Regolamento n. 333/2011/Ue riguardano:

-        l’applicazione di un sistema di gestione della qualità;

-        l’utilizzo sistematico di dichiarazioni di conformità per i prodotti generati dal recupero di rifiuti;

-        l’introduzione di caratteristiche di qualità dei prodotti ottenuti dall'operazione di recupero, in alcuni casi più restrittive, in altri meno restrittive di quelle previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

-        l’individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili;

-        i processi e le tecniche di trattamento;

-        l’adempimento di puntuali obblighi di monitoraggio delle diverse fasi del processo.

A condizione dell’integrale rispetto di tutti i criteri e di tutte le prescrizioni, in particolare del sistema di gestione della qualità e dichiarazione di conformità, come stabilito dai n. 7 articoli e n. 3 Allegati di cui è composto il Regolamento 333/2011/Ue, si stabilisce che i rottami di ferro, acciaio ed alluminio cessano di essere considerati rifiuti al momento della cessione ad un nuovo detentore.

In particolare:

a)     i requisiti per l’effettiva cessazione della qualifica di rifiuti specificati nel Regolamento n. 333/2011, sono delineati in maniera dettagliata nell’Allegato I (rottami di ferro e acciaio) ed Allegato II (rottami di alluminio), richiamati rispettivamente come requisito da soddisfare dagli articoli 3 e 4;

b)    l’articolo 5 del Regolamento obbliga il “produttore” o “l’importatore”, a stilare una dichiarazione di conformità, il cui modello è contenuto nell’Allegato III, per ciascuna partita di rottami; la dichiarazione va trasmessa al detentore successivo e conservata per almeno un anno;

c)     l’articolo 6 del Regolamento n. 333/2011, impone al “produttore” di applicare un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri previsti dal provvedimento. Il sistema deve documentare tutta una serie di procedimenti riguardanti le varie fasi della procedura, come il controllo di accettazione dei rifiuti, il monitoraggio dei trattamenti e della qualità dei rottami recuperati,  le osservazioni dei clienti, la formazione del personale, nonché gli obblighi specifici di monitoraggio disposti dalla disciplina. Nel caso il trattamento dei rifiuti pericolosi sia stata effettuato da un detentore precedente, il “produttore” deve assicurarsi che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme. L’importatore deve esigere dai propri fornitori l’applicazione di un sistema di gestione della qualità conforme alle previsioni e controllato da un verificatore esterno indipendente;

d)    la conformità del sistema deve essere accertata con cadenza triennale da un organismo preposto o riconosciuto alla valutazione della conformità ex Regolamento 765/2008/Ce (commercializzazione dei prodotti) o da qualsiasi altro verificatore ambientale ex Regolamento 1221/2009/Ce Emas. E’, pertanto, auspicabile l’adesione delle imprese alle certificazioni volontarie di cui alle norme Uni En Iso 9001:2008 e Uni En Iso 14001:2004, che prevedono già gli elementi di cui all’art. 6, commi 2 e 3. 

2.    PRIMI INDIRIZZI APPLICATIVI

Si ritiene utile, nell’ambito delle attuali competenze delle Province ed in sintonia con altre realtà regionali, fornire in via preliminare alcune indicazioni:

1.     le disposizioni del Regolamento 333/2011/Ue, si applicano ai soli impianti che effettuano operazioni di recupero rifiuti costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio e non ai produttori primari di tali rifiuti;

2.     per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti, a partire dal 9.10.2011, tutti gli impianti, operanti sia con autorizzazione ordinaria che in procedura semplificata, devono essere adeguati alle prescrizioni previste dal Regolamento;

3.     gli impianti che operano esclusivamente in procedura semplificata e che non si adeguano al Regolamento 333/2011/Ue, possono continuare a svolgere il complesso delle operazioni che per il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sono riconducibili all’operazione R4, ma da tali operazioni decadono solo rifiuti e non prodotti (ex MPS). Analogamente, i medesimi impianti possono continuare a svolgere l’operazione di messa in riserva R13 che, di per sé, non può dare origine a prodotti (ex MPS) ma se vengono rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento 333/2011/Ue, i prodotti generati possono essere conferiti nelle aree che sono attualmente individuate come “deposito MPS”, a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di cui all’Allegato 3 del Regolamento 333/2011/Ue e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto;

4.     gli operatori che si adeguano alle disposizioni del Regolamento 333/2011/Ue, ai sensi dell’art. 6, comma 7, devono darne comunicazione alle Province territorialmente competenti, trasmettendo copia della documentazione inerente l’accertamento di idoneità del sistema di gestione della qualità da parte dell’organismo/verificatore incaricato, comunque rientrante tra quelli previsti dall’art. 6, comma 5 del Regolamento.

Questo Servizio nell’ambito di una auspicabile collaborazione istituzionale, si riserva di fornire ulteriori indicazioni e si invita le Province ad informare gli operatori interessati e l’ARTA – Direzione centrale di Pescara a voler portare a conoscenza della presente circolare i competenti distretti territoriali.

Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, ringrazia per la cortese collaborazione e rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Marco Famoso

Il Dirigente del servizio

Dott. Franco Gerardini