Premesso che
Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati” come modificato dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205
“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive”;
Visto in particolare,
Vista
Considerato che l’art. 55 della L.R. 45/07 e s.m.i., prevede che spetta alla Regione il compito di aggiornare l’anagrafe dei siti contaminati, di proporre al Consiglio regionale l’aggiornamento del piano di bonifica delle aree contaminate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse ed i siti industriali dismessi;
Considerato che l’art. 9 “Siti industriali
dismessi”, comma 2 dell’Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., prevede che
Richiamata
Considerato altresì, che l’Allegato 2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 9, avente per oggetto: “Siti industriali dismessi”, al comma 3, prevede che le indagini ambientali per gli aspetti analitici devono essere validati dall’ARTA;
Considerato che nell’Allegato alla DGR n. 460/2011, denominato: “Siti industriali dismessi – Linee guida per indagini ambientali”, al punto 5, quarto capoverso, è stata erroneamente individuata la provincia, quale soggetto competente al rilascio della certificazione dell’avvenuta bonifica, anche nel caso di non superamento delle CSC (< CSC), a seguito di “indagini preliminari” e “interventi di messa in sicurezza” sui siti interessati;
Considerato che, per mero errore nella definizione del procedimento tecnico-amministrativo, il documento predisposto dall’Ufficio Attività Tecniche del SGR denominato: “Linee guida per indagini ambientali per i siti industriali dismessi”, Allegato alla DGR n. 460/2011, ha previsto, al punto 5, quarto capoverso, che: “Nel caso in cui, a seguito di “indagini preliminari” e “interventi di messa in sicurezza d’emergenza”, le verifiche, validate dall’ARTA, rilevano concentrazioni degli inquinanti non superiori alle CSC (C<CSC), ai sensi dell’Allegato V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la provincia territorialmente competente, certifica l’avvenuta bonifica, ai sensi dell’art. 242, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;
Ritenuto necessario apportare delle modifiche di
carattere tecnico-procedurale, al punto
5, quarto capoverso dell’Allegato alla DGR n. 460/2011 “Linee guida per
indagini ambientali per i siti industriali dismessi”, poiché
Considerato pertanto, che il punto 5, quarto capoverso, dell’Allegato alla DGR n. 460/2011, è da modificare nel seguente modo: “Nel caso in cui, a seguito di “indagini preliminari” e “interventi di messa in sicurezza d’emergenza”, le verifiche, validate dall’ARTA, rilevano concentrazioni degli inquinanti non superiori alle CSC (C<CSC), il procedimento si conclude, dandone notizia alla Regione – Servizio Gestione Rifiuti, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, con apposita autocertificazione allegata ad una relazione tecnica. Il competente servizio regionale, con apposito atto, provvede all’esclusione dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale”;
Ritenuto di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti all’emanazione di eventuali disposizioni relative alla documentazione tecnica ed agli elaborati grafici da presentare da parte dei soggetti interessati nell’ambito della procedura prevista dalle “Linee guida per indagini ambientali per i siti industriali dismessi”, anche per i siti che hanno già concluso la procedura (parere favorevole dell’ARTA Abruzzo per l’esclusione del sito dall’anagrafe regionale), prima dell’entrata in vigore della DGR n. 460 del 04.07.2011 (06.08.2011);
Dato Atto del parere favorevole espresso dal Direttore regionale della Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
Udita la relazione del Componente
Visti
il DLgs. 152/06 e s.m.i.;
Vista
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di Approvare le modifiche al punto 5, quarto capoverso dell’Allegato alla DGR n. 460/2011 “Linee guida per indagini ambientali per i siti industriali dismessi”, sostituendo lo stesso quarto capoverso del punto 5 nel modo seguente: “Nel caso in cui, a seguito di “indagini preliminari” e “interventi di messa in sicurezza d’emergenza”, le verifiche, validate dall’ARTA, rilevano concentrazioni degli inquinanti non superiori alle CSC (C<CSC), il procedimento si conclude, dandone notizia alla Regione – Servizio Gestione Rifiuti, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, con apposita autocertificazione allegata ad una relazione tecnica. Il competente servizio regionale, con apposito atto, provvede all’esclusione dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale”;
2. di Incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;
3. di Trasmettere il presente provvedimento all’ARTA – Direzione centrale ed alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;
4. di Disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Il Direttore regionale dell’Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011
ATTESTA
che il presente provvedimento non comporta l’impegno di risorse del bilancio del corrente esercizio finanziario.
IL DIRETTORE
Ing.