LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo con DGR n. 777 dell’11.10.2010 recante: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 – Appendice A dell’Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati – Aggiornamento”, si è dotata della nuova “Anagrafe regionale dei siti contaminati”;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” come modificato dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Visto in particolare, la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” – Titolo V “Bonifica di siti contaminati” del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti“e s.m.i., in particolare l’art 4 comma 1, lett. r) che attribuisce alla Regione la competenza per l’emanazione di linee guida e criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza;

Considerato che l’art. 55 della L.R. 45/07 e s.m.i., prevede che spetta alla Regione il compito di aggiornare l’anagrafe dei siti contaminati, di proporre al Consiglio regionale l’aggiornamento del piano di bonifica delle aree contaminate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse ed i siti industriali dismessi;

Considerato che l’art. 9 “Siti industriali dismessi”, comma 2 dell’Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., prevede che la Regione emani apposite linee guida per l’effettuazione delle indagini ambientali nei siti industriali dismessi;

Richiamata la DGR n. 460 del 04.07.2011, avente ad oggetto «L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Allegato 2, art. 9 - DGR n. 777 dell’11.10.2010 - D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell’Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati – Aggiornamento - Siti industriali dismessi - Linee guida per indagini ambientali»;

Considerato altresì, che l’Allegato 2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 9, avente per oggetto: “Siti industriali dismessi”, al comma 3, prevede che le indagini ambientali per gli aspetti analitici devono essere validati dall’ARTA;

Considerato che nell’Allegato alla DGR n. 460/2011, denominato: “Siti industriali dismessi – Linee guida per indagini ambientali”, al punto 5, quarto capoverso, è stata erroneamente individuata la provincia, quale soggetto competente al rilascio della certificazione dell’avvenuta bonifica, anche nel caso di non superamento delle CSC (< CSC), a seguito di “indagini preliminari” e “interventi di messa in sicurezza” sui siti interessati;

Considerato che, per mero errore nella definizione del procedimento tecnico-amministrativo, il documento predisposto dall’Ufficio Attività Tecniche del SGR denominato: “Linee guida per indagini ambientali per i siti industriali dismessi”, Allegato alla DGR n. 460/2011, ha previsto, al punto 5, quarto capoverso, che: “Nel caso in cui, a seguito di “indagini preliminari” e “interventi di messa in sicurezza d’emergenza”, le verifiche, validate dall’ARTA, rilevano concentrazioni degli inquinanti non superiori alle CSC (C<CSC), ai sensi dell’Allegato V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la provincia territorialmente competente, certifica l’avvenuta bonifica, ai sensi dell’art. 242, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”; 

Ritenuto necessario apportare delle modifiche di carattere tecnico-procedurale, al punto 5, quarto capoverso dell’Allegato alla DGR n. 460/2011 “Linee guida per indagini ambientali per i siti industriali dismessi”, poiché la Provincia non é l’Ente competente nel procedimento tecnico-amministrativo in questione, provvedendo a modificare l’intero quarto capoverso del punto 5 dell’Allegato alla DGR n. 460/2011;

Considerato pertanto, che il punto 5, quarto capoverso, dell’Allegato alla DGR n. 460/2011, è da modificare nel seguente modo: “Nel caso in cui, a seguito di “indagini preliminari” e “interventi di messa in sicurezza d’emergenza”, le verifiche, validate dall’ARTA, rilevano concentrazioni degli inquinanti non superiori alle CSC (C<CSC), il procedimento si conclude, dandone notizia alla Regione – Servizio Gestione Rifiuti, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, con apposita autocertificazione allegata ad una relazione tecnica. Il competente servizio regionale, con apposito atto, provvede all’esclusione dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale”;

Ritenuto di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti all’emanazione di eventuali disposizioni relative alla documentazione tecnica ed agli elaborati grafici da presentare da parte dei soggetti interessati nell’ambito della procedura prevista dalle “Linee guida per indagini ambientali per i siti industriali dismessi”, anche per i siti che hanno già concluso la procedura (parere favorevole dell’ARTA Abruzzo per l’esclusione del sito dall’anagrafe regionale), prima dell’entrata in vigore della DGR n. 460 del 04.07.2011 (06.08.2011);

Dato Atto del parere favorevole espresso dal Direttore regionale della Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il DLgs. 152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.     di Approvare le modifiche al punto 5, quarto capoverso dell’Allegato alla DGR n. 460/2011 “Linee guida per indagini ambientali per i siti industriali dismessi”, sostituendo lo stesso quarto capoverso del punto 5 nel modo seguente: “Nel caso in cui, a seguito di “indagini preliminari” e “interventi di messa in sicurezza d’emergenza”, le verifiche, validate dall’ARTA, rilevano concentrazioni degli inquinanti non superiori alle CSC (C<CSC), il procedimento si conclude, dandone notizia alla Regione – Servizio Gestione Rifiuti, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, con apposita autocertificazione allegata ad una relazione tecnica. Il competente servizio regionale, con apposito atto, provvede all’esclusione dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale”;

2.     di Incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

3.     di Trasmettere il presente provvedimento all’ARTA – Direzione centrale ed alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;

4.     di Disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell’Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011

ATTESTA

che il presente provvedimento non comporta l’impegno di risorse del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE

Ing. Carlo Visca