IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dal comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta;

CHE, ai sensi del comma 2 bis dello stesso art. 30 del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni hanno l’obbligo di attivare le procedure di cui al comma 1 prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti;

VISTO il regolamento di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre 2009 con deliberazione n. 138, per dare concreta attuazione al principio del previo esperimento delle procedure di mobilità

VISTA la “Disciplina dell’accesso agli impieghi del consiglio regionale” approvata con Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 105 del 3 agosto 2001, e modificata con deliberazione U.P. n. 76 del 20 giugno 2007;

VISTA la propria precedente determinazione n. 02/AA/OG del 12 gennaio 2012 con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità esterna mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di a tempo pieno e indeterminato di categoria C con profilo professionale di “Assistente geometra” - Codice MOB_1201, presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila.

VISTO, in particolare, l’avviso di mobilità nel testo allegato come parte integrante alla citata determinazione;

VISTA la successiva determinazione n. 10/AA/OG del 27 febbraio 2012 sono stati individuati i candidati ammessi e quelli esclusi dalla procedura selettiva;

VISTA la nota datata 14 marzo 2012 ed acquisita al prot. n. 3750 del 16 marzo 2012, con la quale il Sig. Maurizio Blair, ad integrazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, trasmette copia della sentenza n. 64/2012 del Tribunale Penale di L’Aquila emessa in data 01/03/2012

ACCERTATO CHE:

    Il Sig. Maurizio Blair è stato ammesso alla procedura di mobilità;

    La sentenza assolve il Sig. Blair dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;

    La stessa è afferente ad un procedimento penale che, da un riesame degli atti, risulta regolarmente dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione;

    Ai sensi dell’art. 2 dell’avviso di mobilità l’Ufficio responsabile del procedimento avrebbe dovuto escludere dalla partecipazione il Sig. Maurizio Blair per assenza del requisito di cui al comma 1 lett. e) ma che la dichiarazione del candidato non è stata rilevata in sede di istruttoria;

RILEVATO CHE il predetto candidato andrebbe escluso ora per allora nel rispetto di un rigore formale di ammissione alla procedura di mobilità;

VISTI :

    L’art. 35, ultimo comma del D.lgs.165/2001;

    L’art. 2, comma 3, del D.P.R. 487/1994;

    L’art. 3 del Regolamento di “Disciplina dell’accesso degli impieghi del Consiglio Regionale” approvato con deliberazione U.P. n. 105 del 3.8.2001 e modificata con deliberazione U.P. n. 76 del 20.6.2007;

    La L.732 del 29.10.1984 ed il parere del Consiglio di Stato n.  221 del 13.3.1986;

VALUTATO, CHE:

    la previsione di cui alla lett. e) del bando di selezione concernente la prescrizione “di non avere procedimenti penali in corso” è posta essenzialmente a garanzia dell’Amministrazione anche oltre le disposizioni contenute nel regolamento di mobilità;

    l’esclusione operata oggi, per correggere un errore, sarebbe finalizzata esclusivamente a sanare un aspetto di tipo formale non rispondente ad alcun interesse pubblico stante la sentenza di piena assoluzione;

    l’ammissione del Sig. Blair non altera la concorrenzialità tra i candidati poiché il requisito in questione non è di tipo professionale.

RITENUTO CHE, alla luce del vigente assetto normativo in ordine ai requisiti  generali di accesso al pubblico impiego, non appare rispondente a criteri di ragionevolezza disporre l’esclusione;

VISTA la L. R. 14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;

VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

    di confermare il disposto della precedente determinazione n. 10/AA/OG del 27 febbraio 2012 mantenendo l’ammissione del Sig. Maurizio Blair alla procedura di mobilità esterna approvata con propria precedente determinazione n. 02/AA/OG del 12 gennaio 2012;

    di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Michela Leacche