IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, la prevenzione e la riduzione dei rifiuti sono prioritarie nella gerarchia gestionale dei rifiuti urbani;

Considerato che la Regione Abruzzo promuove, ormai da anni, le attività sul proprio territorio delle azioni di Enti e cittadini finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani;

Considerato che la raccolta e la selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare (autocompostaggio o compostaggio domestico), degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e delle frazioni ad alto tasso di umidità, si configura tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

Considerato che le frazioni organiche da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, valutabile in 30% - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati (dati ISPRA);

Ritenuto opportuno che i cittadini-utenti abruzzesi che svolgono in forma singola/unifamiliare attività di raccolta delle frazioni organiche di provenienza domestica (umido e verde), mediante la pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio), siano censiti mediante un database regionale definibile come: Registro regionale degli autocompostatori;

Visto il verbale di riunione del 30.11.2011, tenutasi presso il SGR (agli atti dell’ORR), tra i rappresentanti della Regione Abruzzo, dell’ANCI Abruzzo, dell’Ecoistituto Abruzzo nel corso del quale si concordano i contenuti del Regolamento del Registro regionale degli autocompostatori;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, che prevede:

“omissis …

-    all’art. 177, comma 2: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;

-    all’art. 177, comma 5: “omissis … lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni … omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;

-    all’art. 178, comma 1, che “omissis … La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis”;

Visto l’art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: “omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.”;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all’art. 183 “Definizioni”, comma 1, prevede:

“d) “rifiuto organico”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”;

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i., che prevede all’art. 5, comma 1, l’approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) da collocare in discarica;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma RUB, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Visto l’art. 8 della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede l’istituzione di un Osservatorio Regionale Rifiuti e le attività che lo stesso deve svolgere per l’implementazione delle politiche ambientali nel settore dei rifiuti urbani;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:

-    all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;

-    all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

-    all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

-    all’art. 27 “Rifiuti Urbani Biodegradabili”, in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l’effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);

-    all’art. 58 “Incentivi e premialità”, in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l’incentivazione delle attività di compostaggio domestico;

Vista la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE“ e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011” ed in particolare l’art. 18, comma 4 inerente disposizioni per promuovere le attività di recupero dei rifiuti organici;

Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”, che prevede la promozione e diffusione delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;

Vista la L.R. 10.01.2011, n. 1 “Legge Finanziaria Regionale 2011” che ha modificato il regime degli aiuti previsto dall’art. 9 della L.R. 17.07.2007, n. 22;

Richiamato il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, denominato “Programma RUB”, che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione”, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al “Compostaggio domestico”;

Richiamata la DGR n. 690 del 26.11.2009, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 - Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici - Approvazione”;

Richiamata la DGR n. 349 del 03.05.2010, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: "Mondocompost" con la quale sono state programmate a livello regionale attività inerenti la promozione e la diffusione dell’autocompostaggio;

Vista la Circolare n. 2/2011 “Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale”, emanata dal Regione Abruzzo - SGR con nota prot.n. RA/123886 del 9.06.2011 ed inviata a tutti i Comuni e Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, pubblicata sul BURA n. 49 Speciale del 5.08.2011;

Vista la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per l’impiego agricolo e florovivaistico;

Ritenuto che il recupero delle frazioni organiche tramite l’autocompostaggio possa:

a)   dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;

b)  ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l’inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;

c)   garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici;

Ribadito che l’autocompostaggio consente delle economie gestionali, evitando al Comune l’acquisto di materiali e sostanze per la concimazione dei terreni ed, inoltre, l’attività è coerente con le finalità del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 45/07 e s.m.i. e del PRGR, per la realizzazione di iniziative tese a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Abruzzo;

Considerato altresì, che si rende necessario attivare iniziative che prevedano la diffusione da parte dei Comuni dell’autocompostaggio, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., coinvolgendo in particolare le utenze familiari disponibili da censire in un apposito registro regionale anche ai fini di eventuali iniziative da attivare da parte degli Enti interessati;

Considerato che il presente provvedimento viene emanato in attuazione delle disposizioni di cui alle DGR n. 167 del 24.02.2007, DGR n. 1012 del 29.10.2008 e DGR n. 690 del 26.11.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 217/06;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1.   di istituire il “Registro regionale degli autocompostatori”, costituito da un data base di utenti che svolgono sul territorio regionale l’autocompostaggio, gestito dal SGR/ORR, come da all’Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

2.   di prevedere la possibilità di integrare/modificare le modalità di gestione del registro di cui al punto 1), in relazione alle specificità territoriali in cui si colloca ed alla necessità di rendere l’esperienza più partecipata e qualificata;

3.   di incaricare l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), per la predisposizione dei connessi e successivi adempimenti per l’istituzione e gestione del “Registro regionale degli autocompostatori”;

4.   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Dirigente

Dott. Franco Gerardini

Segue Allegato

Allegato