IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, la prevenzione e la riduzione dei rifiuti sono prioritarie nella gerarchia gestionale dei rifiuti urbani;
Considerato che
Considerato che la raccolta e la selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare (autocompostaggio o compostaggio domestico), degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e delle frazioni ad alto tasso di umidità, si configura tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;
Considerato che le frazioni organiche da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, valutabile in 30% - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati (dati ISPRA);
Ritenuto opportuno che i cittadini-utenti abruzzesi che svolgono in forma singola/unifamiliare attività di raccolta delle frazioni organiche di provenienza domestica (umido e verde), mediante la pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio), siano censiti mediante un database regionale definibile come: Registro regionale degli autocompostatori;
Visto il verbale di riunione del 30.11.2011, tenutasi presso il SGR (agli atti dell’ORR), tra i rappresentanti della Regione Abruzzo, dell’ANCI Abruzzo, dell’Ecoistituto Abruzzo nel corso del quale si concordano i contenuti del Regolamento del Registro regionale degli autocompostatori;
Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, che prevede:
“omissis …
- all’art. 177, comma 2: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;
- all’art. 177, comma 5: “omissis … lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni … omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;
- all’art. 178, comma 1, che “omissis … La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis”;
Visto l’art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: “omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.”;
Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all’art. 183 “Definizioni”, comma 1, prevede:
“d) “rifiuto organico”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”;
Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i., che prevede all’art. 5, comma 1, l’approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) da collocare in discarica;
Vista
Visto l’art. 8 della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede l’istituzione di un Osservatorio Regionale Rifiuti e le attività che lo stesso deve svolgere per l’implementazione delle politiche ambientali nel settore dei rifiuti urbani;
Considerato che
- all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all’art.
27 “Rifiuti Urbani Biodegradabili”, in cui si prevede che
- all’art.
58 “Incentivi e premialità”, in cui si prevede che
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Richiamato il “Programma regionale per la
riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, denominato
“Programma RUB”, che
Richiamata
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Ritenuto che il recupero delle frazioni organiche tramite l’autocompostaggio possa:
a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l’inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici;
Ribadito che l’autocompostaggio consente delle economie gestionali, evitando al Comune l’acquisto di materiali e sostanze per la concimazione dei terreni ed, inoltre, l’attività è coerente con le finalità del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 45/07 e s.m.i. e del PRGR, per la realizzazione di iniziative tese a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Abruzzo;
Considerato altresì, che si rende necessario attivare iniziative che prevedano la diffusione da parte dei Comuni dell’autocompostaggio, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., coinvolgendo in particolare le utenze familiari disponibili da censire in un apposito registro regionale anche ai fini di eventuali iniziative da attivare da parte degli Enti interessati;
Considerato che il presente provvedimento viene emanato in attuazione delle disposizioni di cui alle DGR n. 167 del 24.02.2007, DGR n. 1012 del 29.10.2008 e DGR n. 690 del 26.11.2009;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
Vista la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Visti
il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
il D.Lgs. 217/06;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di istituire il “Registro regionale degli autocompostatori”, costituito da un data base di utenti che svolgono sul territorio regionale l’autocompostaggio, gestito dal SGR/ORR, come da all’Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prevedere la possibilità di integrare/modificare le modalità di gestione del registro di cui al punto 1), in relazione alle specificità territoriali in cui si colloca ed alla necessità di rendere l’esperienza più partecipata e qualificata;
3. di incaricare l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), per la predisposizione dei connessi e successivi adempimenti per l’istituzione e gestione del “Registro regionale degli autocompostatori”;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Il Dirigente
Dott. Franco Gerardini
Segue Allegato