Premesso che
- alla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti (waste prevention);
- alla diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- alla diffusione delle raccolte differenziate secondo sistemi domiciliari (cd. “porta a porta”), con l’avvio all’effettivo riciclo dei rifiuti urbani e
- alla creazione di un mercato dei prodotti riciclati (cd. “GPP”);
Considerato che
Vista
Considerato che la nuova direttiva europea indica i seguenti obiettivi:
- entro il 2014 definizione da parte della Commissione di obiettivi di prevenzione;
- entro il 2015 avvio almeno della raccolta differenziata di carta, metalli, plastica e vetro;
- entro il 2020 riutilizzo e riciclaggio, per tali frazioni, aumentato almeno fino al 50% in termini di peso;
- entro il 2020 riutilizzo e riciclaggio di rifiuti non pericolosi originati dalle costruzioni e demolizioni aumentato almeno fino al 70% in termini di peso;
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte IV, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare:
- l’art. 160 “Competenze delle regioni” ed in particolare il comma 1, lett. i) ed l);
- l’art. 183 “Definizioni” ed in particolare il comma 1, lett. mm) «centro di raccolta»;
- l’art. 198 “Competenze dei comuni” ed in particolare i commi 2 lett.g)
Visto il D.Lgs. 25.04.2005, n. 151, recante: “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti”, e s.m.i.;
Visto il DM 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, così come modificato dal DM 13 maggio 2009;
Vista
Visto
- l’art.
22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” che prevede
che
- l’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
- l’art. 24 “Promozione del riuso riciclaggio e recupero”, che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- l’art. 28 “Accordi e contratti di programma ,protocolli d’intesa” che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
- l’art.
29 “Informazione al cittadino”, che stabilisce che
- l’art.
30 “Educazione e formazione nell’ambito dei servizi”, che stabilisce che
Richiamata
Richiamata DGR n. 318 del 29.06.2009 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o centro di raccolta”;
Richiamata
Richiamata
Richiamata
Considerato che il “Centro del Riuso” può essere costituito da un “locale o area coperta, allestiti per l’attività di consegna e prelievo di beni usati”, anche interconnesso o integrato, funzionalmente, con o all’interno di un “Centro di raccolta”, come definito dall’art. 183, comma 1, lett. mm) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal DM 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, così come modificato dal DM 13 maggio 2009;
Considerato che l’attuazione degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), in materia di educazione, informazione e formazione ambientale dei cittadini, nonché di diffusione delle “buone pratiche ambientali” e recupero dei materiali riciclabili, possa realizzarsi anche attraverso la realizzazione dei “Centri del Riuso” e l’organizzazione di una “Rete regionale dei Centri del Riuso”, interconnessa con la “Rete regionale dei Centri di Raccolta”, al fine di diffondere le attività di riutilizzo di beni usati ancora riutilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;
Ritenuto opportuno, collegare la “Rete regionale dei Centri del Riuso”, con altre esperienze similari in corso di svolgimento in altre regioni, riservandosi di stabilire in seguito, tramite il competente Servizio Regionale Rifiuti l’adozione delle modalità operative e degli atti necessari;
Considerato pertanto, che il “Centro del Riuso” e la costituenda “Rete regionale dei Centri del Riuso”, perseguono le seguenti finalità principali:
- il contrasto ed il superamento della cultura dello spreco delle risorse e dello “usa e getta”;
- la promozione della diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- la promozione ed il reimpiego-riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore per ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;
- la realizzazione di una struttura di supporto a fasce sensibili di utenti, consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati ancora funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi;
anche per conseguire gli obiettivi ambientali previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno emanare, nelle more di una organica definizione a livello nazionale, delle “Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso”, come elaborate dal Servizio Gestione Rifiuti, costituenti i primi indirizzi di carattere generale e di approvare integralmente il contenuto dei seguenti documenti (Allegato e Moduli), per le motivazioni sopra riportate, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- Allegato – “Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso”;
- Modulo 1 – Modello scheda di consegna;
- Modulo 2 – Quadro descrittivo di prodotto;
- Modulo 3 – Dichiarazione dell’utente;
Ritenuto che le disposizioni in materia di stazioni ecologiche e centri di raccolta, di cui alla DGR n. 318/2009, non oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con il presente provvedimento;
Udita la relazione del Componente
Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Visti
il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
Vista la legge n. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare le “Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso”, di cui al seguente Allegato e Moduli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato – “Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso”;
- Modulo 1 – Modello scheda di consegna;
- Modulo 2 – Quadro descrittivo di prodotto;
- Modulo 3 – Dichiarazione dell’utente;
2. di
incaricare
3. di inviare il presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI – Abruzzo ed all’ARTA - Direzione centrale di Pescara con l’invito ad informare del presente provvedimento i Distretti provinciali competenti territorialmente;
4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato e dei Moduli 1, 2 e 3 nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e, per la massima diffusione possibile, sul sito web della Regione Abruzzo, Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Il Direttore regionale dell’Area Protezione Civile
Ambiente, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011
ATTESTA
che il presente
provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, non comporta
obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE
DELL’AREA
Ing. Carlo Visca
Segue Allegato