Il Dirigente del Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi:

Premesso che:

-    con la Determinazione Dirigenziale n°DE9/049 del 23/12/2010 è stato autorizzato il pubblico esercizio della Sciovia doppia “Jolly 1 e 2” (1395-1440 ml. s.l.m.) in Comune di Pietracamela (TE), subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni contenute nella nota n°1582 del 23.12.2010 con cui la Sezione USTIF di Pescara, fino al 30/04/2011;

-    l’USTIF nella nota n°1582 del 23.12.2010 ha subordinato la concessione della proroga del secondo anno alla richiesta della visita di ricognizione;

-    che con nota del 16/12/2010 la Gran Sasso Teramano S.p.A. ha trasmesso la delibera n°116 del 14/12/2010 con cui la Giunta Comunale di Pietracamela prende atto del differimento della scadenza della vita tecnica della sciovia doppia e conviene che i terreni di cui al contratto Rep. 1/96 del 14/3/96 è equiparata e conformata nella scadenza, fatti salvi i diritti di terzi, alla vita tecnica degli impianti nei termini più favorevoli già previsti dalla medesima concessione;

-    il Comitato Regionale per lo Studio della Neve e delle Valanghe (CO.RE.NE.VA.) ha approvato il “Piano di Gestione della Sicurezza dal rischio di valanghe” della stazione invernale di Prati di Tivo, ove è ubicata la sciovia in oggetto;

Considerato che:

-    la ditta F.A.S. S.p.A. con nota  del 11/12/2012 ha inviato al Servizio “Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi” la quietanza dell’avvenuto pagamento per il periodo 24/12/2011 – 24/12/2012 della polizza n°2011/03/2123502 stipulata con la compagnia Reale Mutua Assicurazioni;

-    in data 13/01/2012 sono state effettuate le verifiche e prove funzionali alle sciovie di che trattasi, alla presenza di funzionari dell’USTIF;

-    la Sezione USTIF di Pescara con nota n°202/RS101 RS102/N4 del 07/02/2012 ha concesso il secondo anno di proroga della vita tecnica, con scadenza fissata al 30/04/2012;

Vista la L.R. 08.03.2005 n°24 “Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie”;

Vista la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;

DETERMINA

1.   di confermare l’autorizzazione al pubblico esercizio ex L.R 24/2005, per il secondo anno ai sensi della L. 166/2002, per la sciovia doppia a fune alta “Jolly 1 e 2”  (1395-1440 ml. s.l.m.), sita in località Prati di Tivo di Pietracamela (TE), di proprietà della Gran Sasso Teramano S.p.A. e gestita dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.;

2.   di fissare la scadenza della presente autorizzazione al 30/04/2012, subordinatamente all’osservanza delle condizioni fissate nella nota n° n°202/RS101 RS102/N4 del 07/02/2012 della Sezione USTIF di Pescara;

3.   di inviare la presente Determinazione alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., alla Gran Sasso Teramano S.p.A., al Direttore di Esercizio Ing. Marco Cordeschi, al Comune di Pietracamela (TE), all’USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;

4.   di inviare la presente disposizione al Servizio “Coordinamento e Supporto, Affari Generali e BURA”, di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio

vacante

Il Direttore

Avv. Carla Mannetti