IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 141 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato”.

Visto l’art. 142, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio”.

Visto l’art. 147, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”.

Visto l’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ”Legge finanziaria 2010” che ha previsto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ed ha stabilito che le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Vista la Legge Regionale. N 2 del 13 gennaio 1997 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/ 94” con la quale la Regione ha disciplinato le modalità per l'organizzazione del servizio idrico integrato, perimetrando sei Ambiti Territoriali Ottimali e istituendo sei consorzi di funzioni di comuni di cui all’art. 31 del dlgs 267/2000 (già art. 25 della L. 142/1990).

Vista la Legge Regionale del 12 aprile 2011, n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” che al comma 5 dell’art. 1 stabilisce la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l’intero territorio regionale ed al successivo comma 6 la costituzione dell’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).

Premesso che l’art. 1, comma 23, della LR del 12.04.2011 n. 9 stabilisce che al solo fine della liquidazione dei sei Enti d’Ambito esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o più Commissari.

Premesso che l’art. 1 al comma 20 della citata LR 9/2011 recita “il Commissario Unico Straordinario dispone, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d’Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d’Ambito di cui all’art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 e che in particolare provvede, disciplinandone le modalità, all’aggiornamento ed all’approvazione del Piano d’Ambito dell’ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI.. omissis…”.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 15 giugno 2011 di nomina del Commissario Unico Straordinario che ha previsto di procedere alla nomina dei liquidatori successivamente alla emanazione della delibera di indirizzo della Giunta Regionale di cui all’art.1, comma 19, della LR 9/2001 per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni tra il Commissario Unico Straordinario che dispone, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d’Ambito commissariati, ed i liquidatori dei medesimi Enti d’Ambito.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 601 del 1 settembre 2011, “Delibera di indirizzo ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. del 12 aprile 2011 n.9 – Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”.

Visto il punto 3 delle linee di indirizzo riportate nell’allegato 1 della DGR n.601 del 1 settembre 2011 che stabilisce:

-    i liquidatori non hanno compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente d’Ambito;

-    ogni liquidatore deve coordinare la propria attività con il CUS, di cui al co. 19 della L.R. 9/2011, dando tempestiva informativa di ogni atto rilevante al Commissario Unico Straordinario;

-    entro 10 giorni dalla comunicazione del DPGR di nomina, ogni liquidatore dovrà fornire al CUS, per la definizione della dotazione organica provvisoria, di cui al punto 2.7 delle stesse linee di indirizzo, l’elenco del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo presso ciascun Ente d’Ambito;

-    l’incarico del liquidatore, che dispone di competenze nel campo della contabilità pubblica, ha una durata di 180 giorni dalla firma del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina;

-    il liquidatore redige e presenta, entro tre mesi dalla firma del DPGR di nomina, al Presidente della Giunta regionale, al Componente della Giunta competente per materia ed al Commissario Unico Straordinario una Relazione sullo stato patrimoniale e sulla situazione creditoria e debitoria degli Enti d’Ambito, nonché il Programma della gestione liquidatoria.

-    il liquidatore prende in consegna la documentazione amministrativo contabile: i libri contabili, gli inventari, la documentazione fiscale, e gli altri documenti di ciascun Ente d’Ambito in liquidazione, nonché il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria approvati.

-    il liquidatore redige entro 3 mesi entro tre mesi dalla firma del DPGR di nomina, il Programma della gestione liquidatoria, allegato alla Relazione di cui sopra, contenente:

-    i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio;

-    la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, in particolare rileva le situazioni debitorie nei confronti di Istituti di Credito, Enti pubblici, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente nonché quelli derivanti da condanne giurisdizionali o da lodi arbitrali, indicando anche elementi atti a valutare gli eventuali contenziosi;

-    le modalità di trasferimento del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo sulla base della natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo - funzionale, il trattamento giuridico ed economico;

-    la proposta di dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione delle attività dell’ERSI;

-    le modalità di trasferimento all’ERSI dell’attivo e del passivo, del personale nonché delle strutture organizzative per ciascun Ente d’Ambito in liquidazione, al netto delle spese di procedura.

-    i compensi dei liquidatori sono calcolati in base al D.M. 20/05/2005 Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, in base alla popolazione del comune con maggior numero di abitanti del Consorzio liquidato;

-    i compensi dei liquidatori verranno liquidati a seguito del rendiconto della gestione liquidatoria. A titolo di acconto e di rimborso spese verrà liquidato il 20% dei compensi calcolati in base al D.M. 20/5/2005 alla presentazione del programma della gestione liquidatoria. Gli oneri della procedura di liquidazione sono a carico degli Enti liquidati.

Vista la nota prot. 2275/11 Segr. LL.PP. con la quale il Componente della Giunta preposto al settore LL.PP. ha designato i Commissari Liquidatori di cui all’art.1 comma 23 della L.R. 9/2011.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta n. 134 del 21 dicembre 2011 di nomina dei liquidatori di cui all’art.1 comma 23 della L.R. 9/2011.

Vista la nota prot. 2338 Segr. LL.PP. del 17 gennaio 2012 con la quale il Componente della Giunta rappresenta l’esigenza di sostituzione del Commissario liquidatore nominato per l’Ente d’Ambito Aquilano con DPGR 134/2011, non potendo il Commissario liquidatore nominato per l’Ente d’Ambito Aquilano proseguire nell’incarico, ed essendo necessario garantire nel breve termine assegnato la conclusione delle attività di liquidazione in parallelo con gli altri 5 commissari liquidatori nominati con DPGR 134/2011.

Considerato che le attività di liquidazione devono proseguire fino alla liquidazione del singolo Ente come previsto nella D.G.R. n. 601/2011 per tutti i 6 Enti d’Ambito, ovvero nel termine di 180 giorni dalla firma del decreto di nomina.

Ritenuto di dover revocare l’incarico di Commissario liquidatore dell’Ente d’Ambito Aquilano di cui al DPGR 134/2011.

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

-    di modificare il DPGR 134/2011 e di revocare dall’incarico affidato il Commissario Liquidatore dell’Ente d’Ambito Aquilano nominato con il medesimo DPGR.

-    di incaricare la Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato della trasmissione di copia del presente Decreto agli interessati e agli Enti d’Ambito.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 30.01.2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dr. Giovanni Chiodi