Presidente della Regione Abruzzo
In qualità di Commissario Delegato per
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma I, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n°
Visto l'art. 1, comma I, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, con cui si dispone che "1. Il Presidente della regione Abruzzo,
Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al DPCM del 6 aprile 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 7 aprile 2009;
Visto in particolare l’art. 1, comma 4,
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n.
3833 il quale stabilisce che: “
Visto l’art. 3, commi 2 e 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 ai sensi del quale: “2. Il Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo si avvale di una Commissione tecnico scientifica nominata con proprio decreto e composta dai cinque esperti di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività poste in essere dalla Struttura tecnica di missione. 3. La commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di una segreteria cui afferiscono un numero di unità non superiore a tre prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni all’amministrazione”;
Visto all’art. 1, comma 8 dell’OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009 il quale stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili, degli uffici della regione Abruzzo, al cui personale può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale. Al personale di cui il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo si avvale che appartiene alle qualifiche dirigenziali può essere riconosciuta una maggiorazione fino al 30% della retribuzione, aumentata sino al 50% nel caso in cui allo stesso personale sono attribuite funzioni di responsabile di ufficio o di struttura ad esso assimilabile.”;
Visto il decreto di questo Commissario n. 1 del 1°
febbraio 2010, come successivamente integrato e modificato, con il quale è
stata costituita
Vista la nota n. 19051 del 30.09.2011, a firma del Coordinatore della SGE, Dott. Roberto Petullà, con cui si comunica che il Responsabile della Funzione n. 3 dell’SGE, Dott. Sergio Iovenitti, con nota n. 19013 del 30.09.2011 rinuncia al proprio incarico;
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del citato responsabile con altra unità dotata di adeguata professionalità ed individuata nella responsabile dell’Ufficio Appalti Beni del Servizio Appalti Pubblici e Contratti - Direzione Risorse Umane e Strumentali della Regione Abruzzo, Dott.ssa Francesca Santini;
Visti i decreti del Commissario Delegato per
Visto, inoltre, il decreto di questo Commissario n. 53 del 24 marzo 2011 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di componente della Commissione Tecnico Scientifica di anno in anno sino alla cessazione dello stato di emergenza;
Vista la nota prot. n. 20567 del 15 settembre
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione
Dott. Gaetano Caputi dimessosi dall’incarico che ricopriva presso
Visto il curriculum vitae del Dott. Carlo Polidori
e valutato che il profilo professionale del medesimo risulta idoneo
all’espletamento delle funzioni attribuite alla Commissione Tecnico Scientifica
con i richiamati decreti del Commissario Delegato per
Visto l’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 con cui si dispone che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, fatta salva la facoltà per l’organo emanante di dichiararli, con motivazione espressa, provvisoriamente efficaci;
DECRETA
Articolo 1
1.
2. Per
l’espletamento delle sue funzioni
Articolo 2
1. Agli oneri relativi all’applicazione dell’articolo 1 si fa fronte con le risorse di cui all’art. 6 del decreto di questo Commissario n. 1 del 1° febbraio 2010.
Articolo 3
1. Il
Dott. Carlo Polidori è nominato componente della Commissione Tecnico
Scientifica di cui ai decreti del Commissario Delegato per
2. Al Dott. Carlo Polidori compete l’indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto commissariale n. 7 del 12 aprile 2010.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia retroattiva a partire dal 16 settembre 2011..
Articolo 4
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.
Articolo 5
1. Ravvisata la necessità di procedere con urgenza alla sostituzione del Responsabile della Funzione n. 3 dell’SGE, Dott. Sergio Iovenitti, nonché del componente dimissionario della Commissione Tecnico Scientifica, Dott. Gaetano Caputi, le disposizioni del presente decreto sono provvisoriamente efficaci ai sensi dell’art. 2, comma 2-septies, del D.L. 225/2010.
Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
e nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per
Le disposizioni del presente decreto hanno
decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito internet ufficiale del
Commissario Delegato per
L’Aquila, lì 25 ottobre 2011
Il Commissario Delegato per
Presidente
Gianni Chiodi