Direzione Sviluppo Economico

Servizio Risorse del Territorio
Ufficio Attività Estrattive

La Direzione Sviluppo Economico - Servizio Risorse del Territorio - Ufficio Attività Estrattive, chiede a questa Redazione di pubblicare il seguente avviso di rettifica:

“Per mero errore materiale la determinazione citata in oggetto è stata pubblicata in modo non corretto, in quanto il file inviato non corrispondeva al cartaceo. Si chiede pertanto di procedere alla ripubblicazione della stessa, considerando la precedente come non avvenuta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta

Segue allegato


 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 28.12.2011, n. DI8/87:

Cava di ghiaia in località “Le Serre” – Comune di Lanciano (CH). Ditta F.lli COTELLESSA s.r.l. con sede in villa Andreoli, 150 Lanciano (CH). Autorizzazione apertura cava di ghiaia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

la Ditta F.lli COTELLESSA s.r.l. con sede legale in villa Andreoli, 150 Lanciano (CH), è autorizzata all’apertura della cava di ghiaia sita in località “Le Serre” nel Comune di Lanciano (CH) distinta in catasto al foglio n.57 particelle nn. 4033(p.te)-4034(p.te), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini visibili ed inamovibili infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 60.000,00 (sessantamila/00), è stato presentato con garanzia fidejussoria N°27B031144022, stipulata in data 25.11.2011 con la Confideuropa scpa dell’Aquila avente sede legale in via Sali, 43 L’Aquila.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

2)   Il terreno vegetale sterile deve essere accantonato, all’interno dell’area di cava, e riutilizzato interamente per il ripristino ambientale della stessa;

3)   La volumetria complessiva di materiale utile estrattivo è pari a mc. 19.027;

4)   il ripristino ambientale dell’area di cava, a fine coltivazione, deve essere effettuato mediante ritombamento totale e la quota di riferimento deve essere uniforme a quelle delle altre cave limitrofe, così come prescritto nella nota del Comune di Lanciano (CH) Prot. N°49910 del 22.09.11 e nella nota del Consorzio ASI Sangro Prot. N°1789 del 01.06.11;

5)   La polizza fidejussoria, N°27B031144022 di Euro 60.000,00 (sessantamila/00), stipulata con la Confideuropa scpa dell’Aquila, potrà essere svincolata a seguito di accertamento da parte dell’Organo di Vigilanza;

Articolo 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 6.342 e complessivamente mc. 19.027 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, nonché agli elaborati integrativi, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

La Ditta è tenuta ad eseguire la sistemazione nel rispetto del progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio;

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71).

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta”