GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 08.11.2000, n. 328 che all’art. 11, comma 3 individua i Comuni quali titolari delle funzioni amministrative in materia di accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5 della medesima L. 328/2000;

Vista la L.R. 28.04.2000, n. 76 recante “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” pubblicata sul BURA n.16 ordinario del 09.06.2000, con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato i servizi educativi per la prima infanzia;

Vista la D.G.R. n. 565 del 26.06.2001, pubblicata sul BURA n. 87 speciale del 01.08.2001, con la quale sono state approvate le “Direttive generali di attuazione” della citata L.R. n. 76/2000;

Vista la L.R. 04.01.2005, n. 2 pubblicata sul BURA n. 3 del 14.01.2005, recante “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona”;

Vista la D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”, modificata e integrata con DGR n. 393 del 25.06.2012;

Richiamata la DGR n. 1009 del 29.10.2008, avente ad oggetto: Disposizioni regionali in ordine all’applicazione delle nuove “Norme tecniche per le costruzioni” DM 14.01.2008 ed alla “Classificazione sismica” del territorio regionale;

Richiamato in particolare, l’All. 1, elenco B alla sopracitata deliberazione, nel quale sono ricomprese, tra l’altro, le strutture oggetto del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia quali strutture che rivestono carattere “rilevante” ai fini delle disposizioni in materia di norme tecniche per le costruzioni;

Preso atto delle Circolari della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Servizio “Previsione e Prevenzione dei Rischi”, Ufficio “Geologico per le attività di Protezione Civile e Rischio Sismico” prot. n. RA/173971/DC30 del 25.07.2012, n. RA/192983/DC30 del 29.07.2012, n. RA/200543/DC30 del 10.09.2012;

Richiamato il Verbale n. 129/3 del 16.10.2012, avente ad oggetto: “Risoluzione: Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia” adottata dal Consiglio Regionale della Regione Abruzzo con cui si impegna il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente ad apportare modifiche alla Disciplina approvata con DGR n. 935 del 23.12.2011, modificata con DGR n. 393 del 25.06.2012, prevedendo un regime transitorio di 36 mesi, entro il quale le strutture interessate nell’ambito dei servizi educativi per la prima infanzia devono procedere all’adeguamento sismico impegnandosi formalmente ad attivare tutte le iniziative all’uopo necessarie entro il 31.12 2012, con particolare riferimento alle schede di rilevazione di cui alle richiamate Circolari della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, durante il quale possono continuare ad erogare servizi educativi per la prima infanzia;

Considerato che l’art. 3, c. 1 della “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia” prevede una serie di dichiarazioni da rendere a cura del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e che in particolare la lettera f) dell’art. 3, c. 1 recita: “dichiarare la conformità della struttura alla normativa vigente in tema di sicurezza antisismica”;

Ritenuto necessario, al fine di consentire piena attuazione a quanto previsto dall’art. 3, c. 1 lettera f) della Disciplina citata, di fornire ulteriori indicazioni applicative a beneficio dei soggetti interessati, in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e in aderenza a quanto disposto dalla Risoluzione 129/3 del 16.10.2012 adottata dal Consiglio Regionale;

Ritenuto di dover apportare modifiche e integrazioni all’art. 3, comma 1, lett. f) della “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia” approvata con DGR n. 935 del 23.12.2011, modificata e integrata con DGR n. 393 del 26.06.2012;

Dato atto pertanto, che l’art. 3, comma 1, lett. f) della “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”, a seguito delle modifiche e integrazioni da apportare per le motivazioni in precedenza illustrate, risulta così riformulato:

“dichiarare la conformità della struttura alla normativa vigente in tema di sicurezza antisismica. Impegnarsi, entro il 31.12.2012, a compilare le schede di rilevazione inerenti alla verifica sismica. Qualora la struttura non risulti conforme alla normativa vigente, impegnarsi formalmente ad attivare, entro un periodo massimo di 36 mesi, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di accreditamento, tutte le iniziative necessarie tese all’adeguamento alla normativa in tema di sicurezza antisismica . Durante il citato periodo le strutture possono continuare ad erogare servizi educativi per la prima infanzia”;

Dato atto che, in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”, il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999 n. 77, con firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1.   di approvare modifiche e integrazioni all’art. 3, comma 1, lett. f) della Disciplina Sperimentale approvata con DGR n. 935 del 23.12.2011, modificata e integrata con DGR n. 393 del 26.06.2012, al fine di consentire piena attuazione a quanto previsto dall’art. 3, c. 1 lettera f) della “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”, in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e in aderenza alla Risoluzione 129/3 del 16.10.2012 adottata dal Consiglio Regionale;

2.   di dare atto che l’art. 3, comma 1, lett. f) della “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”, a seguito di modifiche e integrazioni, risulta così riformulato:

3.   “dichiarare la conformità della struttura alla normativa vigente in tema di sicurezza antisismica. Impegnarsi, entro il 31.12.2012, a compilare le schede di rilevazione inerenti alla verifica sismica. Qualora la struttura non risulti conforme alla normativa vigente, impegnarsi formalmente ad attivare, entro un periodo massimo di 36 mesi, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di accreditamento, tutte le iniziative necessarie tese all’adeguamento alla normativa in tema di sicurezza antisismica . Durante il citato periodo le strutture possono continuare ad erogare servizi educativi per la prima infanzia”;

4.   Di dare atto che, in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”, il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

5.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT), sul sito internet della Regione (www.osr.regione.abruzzo.it) e sulla sezione F.I.L. del Portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/fil.