GIUNTA REGIONALE
Omissis
la GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ed in particolare gli artt. 141 comma 2, 142, comma 2, e 147, comma 2, rispettivamente sulla definizione del Servizio Idrico Integrato e sulle funzioni e i compiti delle Regioni.
Visto l’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ”Legge finanziaria 2010” che ha previsto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ed ha stabilito che le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Visto l’art.13, comma 2, del Decreto Legge n.216 del 29 dicembre 2011, convertito in Legge 24 Febbraio 2012 n.14 che ha prorogato il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 al 31 dicembre 2012.
Vista la Legge Regionale. N 2 del 13 gennaio 1997 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/ 94” come modificata dalla Legge Regionale del 12 aprile 2011, n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” che al co. 5 dell’art. 1 stabilisce la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l’intero territorio regionale ed al successivo comma 6 la costituzione dell’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).
Visto l’art. 1 della LR del 12.04.2011 n. 9, commi:
- 9. Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è il Componente della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da quattro Sindaci indicati dall'ANCI, sentite per Provincia le ASSI competenti. Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio di amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Il Revisore dei Conti, in prima attuazione, è individuato tra i dirigenti di ruolo, dipendenti dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalla legge. La retribuzione dell'incarico di revisore è pari al cinquanta per cento della corrispondente tariffa professionale.
- 19. L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi. Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività di competenza dell'ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio
- 20 il Commissario Unico Straordinario dispone, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d’Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d’Ambito di cui all’art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 e che in particolare provvede, disciplinandone le modalità, all’aggiornamento ed all’approvazione del Piano d’Ambito dell’ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI.. omissis….
- 21. La durata dell'incarico commissariale è fissata in centottanta giorni e decorre dalla notifica del provvedimento di nomina. L'incarico termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con l'insediamento degli organi ed il conferimento dell'incarico di direttore generale di cui al comma 9. Il Commissario viene scelto tra i dirigenti regionali oppure tra i funzionari regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, che hanno maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche.
- 23 Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d'Ambito esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o più Commissari. Qualora l'ERSI non sia operativo nel termine di cui all'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche, al solo fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dagli Enti d'Ambito soppressi, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti amministrativi, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che si esprime in via definitiva entro i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta della Giunta regionale. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci nel termine perentorio su indicato.
Vista la delibera di Giunta Regionale n.601 del 1 settembre 2011, “Delibera di indirizzo ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. del 12 aprile 2011 n.9 – Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”.
Richiamati:
- i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 15 giugno 2011 di nomina del Commissario Unico Straordinario, n. 130 del 17/12/11, n. 59 del 28/06/2012 e n. DPGR n. 79 del 02/10/2012 di proroga;
- i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 134 del 21/12/11 di nomina dei Commissari Liquidatori, n. 8 del 30/01/12 di modifica del DPGR n. 134/2011 e revoca del Commissario Liquidatore dell’ATO Aquilano e n. 9 del 30/01/12 di nomina del Commissario Liquidatore dell’ATO Aquilano.
Visto il paragrafo 3 delle Linee di indirizzo riportate nell’Allegato 1 della DGR n.601 del 1 settembre 2011 che stabilisce i compiti e le competenze dei Commissari liquidatori.
Dato atto che sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 3 delle Linee di indirizzo di cui al punto precedente:
- le Relazioni sul personale sono state trasmesse dai Commissari liquidatori rispettivamente in data 29/02/12 (RA/45242) e 14/06/2012 (RA/139324) dall’Ente d’Ambito Aquilano, il 21/01/12 (protocollata con n. Prot. RA/264530 del 23 novembre 2012) e 31/05/2012 (RA/125929) dall’Ente d’Ambito Marsicano, il 19/03/12 (RA/61380) dall’Ente d’Ambito Peligno Alto Sangro, il 19/03/12 (RA/61380) e 29/05/2012 (RA/126740) dall’Ente d’Ambito Pescarese, il 19/03/12 (RA/61380) e 18/052012 (RA/115174) dall’Ente d’Ambito Teramano, il 19/03/12 (RA/61380) e 3/5/2012 (RA/101082) dall’Ente d’Ambito Chietino e le stesse sono agli atti del Servizio Gestione delle Acque;
- le Relazioni sullo stato patrimoniale e sulla situazione creditoria e debitoria degli Enti d’Ambito, sono state trasmesse, e sono agli atti del Servizio Gestione delle Acque, dai Commissari liquidatori in data, rispettivamente: 27/08/12 (RA/191502) dall’Ente d’Ambito Aquilano, 17/07/12 (RA/166341) dall’Ente d’Ambito Marsicano, 17/07/12 (RA/166278) dall’Ente d’Ambito Peligno Alto Sangro, 07/08/12 (RA/183578) dall’Ente d’Ambito Pescarese, 17/07/12 (RA/166191) dall’Ente d’Ambito Teramano, 17/07/12 (RA/166210)dall’Ente d’Ambito Chietino;
- le integrazioni alle Relazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse, e sono agli atti del Servizio Gestione delle Acque, dai Commissari liquidatori in data, rispettivamente: 19/11/12 (RA/258397) dall’Ente d’Ambito Aquilano, 6/11/2012 (RA/247287) e 22/11/12 (RA/263349) dall’Ente d’Ambito Marsicano, 9/11/12 (RA/250860) dall’Ente d’Ambito Peligno Alto Sangro, 22/11/12 (RA/262486) dall’Ente d’Ambito Pescarese, 6/11/12 (RA/247298) e 12/11/12 (RA/251943) dall’Ente d’Ambito Teramano, 22/11/12 (RA/263148) e 23/11/2012 (RA/264591) dall’Ente d’Ambito Chietino;
Considerato che sulla scorta di tali documenti è stato elaborato l’Allegato 1 RESOCONTO SINTETICO DELLE RELAZIONI DEI COMMISSARI LIQUIDATORI che forma parte integrante della presente deliberazione.
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 co. 21 della LR 9/2011, l’ERSI non è ancora operativo.
Considerato l’art. 1 co. 23 della Legge 9/2011, che prevede che qualora l'ERSI non sia operativo nel termine (fissato dal DL 216/2011 al 31.12.2012) di cui all'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche, al solo fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dagli Enti d'Ambito soppressi, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti amministrativi, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che si esprime in via definitiva entro i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta della Giunta regionale. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci nel termine perentorio su indicato.
Richiamati i seguenti paragrafi della DGR 601/2011:
- paragrafo 2 GESTIONE COMMISSARIALE ed i sottoparagrafi 2.1 Start up dell’ERSI, 2.2 Piano d’ambito, 2.3 Scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e modalità di affidamento del SII, 2.4 Aggiornamento della Convenzione ed affidamento del servizio idrico integrato, 2.5 Controllo analogo, 2.6 Dotazioni infrastrutturali, 2.7 Aspetti organizzativi;
- paragrafo 3 LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI D’AMBITO dove tra l’altro è previsto: “che entro dieci giorni dalla presentazione del Programma della gestione liquidatoria al competente Servizio regionale, la Giunta Regionale lo approva, impartisce al CUS le direttive per la sua attuazione e dispone il trasferimento all’ERSI del patrimonio residuo. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale che sancisce lo scioglimento degli Enti d’Ambito. L'approvazione del Programma e le direttive sono notificate al CUS a cura della Direzione cui è preposto il Componente della Giunta competente per materia”.
Considerato che nelle Relazioni rimesse dai Liquidatori si legge che:
- è necessario trasferire i rapporti giuridici ed economici, attivi e passivi, dai disciolti Enti d’ambito all’ERSI, prendendo atto dell’elenco dei residui attivi e passivi, delle posizioni debitorie e creditorie in essere, dei contratti per i quali si è deciso il mantenimento dell’obbligazione giuridica insorta oltre ai saldi contabili e monetari rinvenenti dalla contabilità finanziaria e dal sistema di tesoreria, con contestuale chiusura delle contabilità speciali presso la Banca d’Italia, intestate agli Enti d’Ambito, e del conto di tesoreria consortile intrattenuto con la specifica Banca;
- si deve procedere all’approvazione di un rendiconto di gestione per la frazione d’anno interessata oltre a redigere, in via contestuale, i verbali straordinari di cassa tra i rappresentanti dei due enti (Ente d’Ambito ed ERSI);
- è necessario che l’ERSI venga formalmente costituito, preliminarmente alle operazioni di cui ai punti precedenti, con apertura delle posizioni fiscali e contributive presso gli organismi competenti, oltre a dotarsi dello Statuto previsto dalla già richiamata legislazione regionale ed il riconoscimento della personalità giuridica.
- in merito ai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto della presente relazione è presumibile che gli stessi vengano trasferiti così come riportati con il solo aggiornamento contabile degli stessi al momento di passaggio al nuovo Ente Regionale.
Preso atto che:
- le spese di funzionamento che i 6 Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato devono versare agli Enti d’Ambito ammontano complessivamente secondo le previsioni dei Piani d’Ambito e quanto rilevato dai Liquidatori a € 2.840.212,00;
- i crediti complessivi rilevati dai Liquidatori nei 6 Enti d’Ambito ammontano a € 97.176.840, mentre i debiti compresi, quelli derivanti dai contenziosi giudiziali in corso, ammontano a € 110.081.269,00;
- i principali debitori degli Enti d’Ambito, fatta eccezione per i contributi pubblici per il finanziamento delle infrastrutture idriche versati dalla Regione, sono i Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato e che le posizioni debitorie riguardano:
- spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito,
- rimborso delle rate di mutuo esistenti,
- rimborso del canone d’uso;
- i debiti dei Soggetti Gestori riguardano in particolare il mancato rimborso dei mutui e il cofinanziamento degli interventi APQ con conseguenze sull’andamento e la conclusione degli interventi finanziati;
- con alcuni Soggetti Gestori sono in corso procedure transattive soprattutto per recuperare i rimborsi dei mutui accesi dagli Enti d’Ambito per la realizzazione degli interventi in APQ, oltre che per il mancato cofinanziamento degli stessi interventi e per le spese di funzionamento;
- che complessivamente presso gli Enti d’Ambito il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato è pari a 13 unità e che presso gli stessi è presente anche personale non di ruolo.
Considerato che i lavori per la realizzazione delle opere sono in avanzato stato di realizzazione e che il trasferimento all’ERSI delle funzioni di stazione appaltante nonché la voltura dei relativi mutui potrebbe comportare complessità procedurali con possibili ulteriori ritardi nella conclusione dei lavori.
Considerato che il mantenimento di molti dei rapporti contrattuali in essere dipende dal mantenimento in vita delle attuali sedi degli Enti d’Ambito ovvero dalla decisione di dislocare le attività del nascente ERSI presso altra struttura.
Considerato che dalle modalità, termini e condizioni con cui verrà costituito il nuovo Ente Regionale per il Servizio Idrico integrato dipende la scelta di ciò che è o meno funzionale alla prosecuzione delle attività dell’ERSI medesimo.
Considerato che l’art. 1 co. 30 della LR 9/2011 prevede che “Quanto non previsto nella presente legge è disciplinato con legge organica regionale di settore da adottarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge” le presenti direttive rimarranno in vigore fino all’entrata in vigore della nuova legge organica sul SII.
Considerato che fino all’approvazione della legge organica di settore prevista dalla LR 9/2011 di riforma del Servizio Idrico Integrato, occorre stabilire le regole generali di funzionamento dell’ERSI, tra i quali la legale rappresentanza, anche in giudizio, le forme di partecipazione e di controllo, ecc..
Considerato che l’ERSI, fino all’approvazione della Legge organica, per quanto non specificamente previsto dallo Statuto, viene regolato dalle norme e dai regolamenti in tema di personale, acquisizione di beni, servizi, lavori della Regione Abruzzo.
Considerato che lo Statuto provvisorio dell’ERSI sarà approvato dalla Giunta Regionale ai sensi del co. 23 dell’art. 1 LR 9/2011;
Considerato che affinché l’ERSI quale nuovo soggetto giuridico possa operare, in ossequio alla vigente normativa, è necessario che disponga, presso i competenti uffici, delle posizioni contributive, previdenziali e fiscali.
Considerato che la scelta su quali rapporti siano funzionali alla prosecuzione delle attività dell’ERSI debba riservarsi al Consiglio di Amministrazione dell’ERSI che ai sensi dell’art. 1 comma 9 della LR 9/2011 ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente come sarà meglio definito nello Statuto.
Ritenuto che dalla costituzione dell’ERSI le spese di funzionamento dovute dei Soggetti Gestori, di cui all’art. 1, co. 24, della LR 9/2011 come previste nei Piani d’Ambito sono versate direttamente all’ERSI.
Ritenuto che tutti i costi gestionali sono trasferiti all’ERSI dal momento del trasferimento delle spese di funzionamento a carico dei sei Soggetti Gestori.
Considerato, ai sensi delle previsioni della LR 9/2011 e successive modificazioni, che il mandato del Commissario Unico Straordinario prosegue, senza soluzione di continuità fino alla piena operatività dell’ERSI, ai sensi dell’art. 1, co. 21, della LR 9/2011, rimanendo salve le modalità di nomina del Commissario Unico Straordinario di cui all’art. 1 co. 19 della LR 9/2011;
Ritenuto di impartire al Commissario Unico Straordinario le seguenti direttive:
- provvedere agli adempimenti propedeutici all’insediamento degli organi (Consiglio di Amministrazione) previa individuazione da parte dell’ANCI di 2 componenti,
- redigere, in attesa dell’approvazione della legge organica, lo Statuto provvisorio dell’ERSI, che sarà successivamente approvato dalla Giunta Regionale,
- aprire le posizioni presso INPS, Agenzia dell’Entrate, Tesoreria, ecc. e provvedere agli adempimenti per il trasferimento del personale dipendente,
- aggiornare il rendiconto di gestione al 31/12/2012,
- aggiornare la contabilità analitica degli interventi finanziati dalla Regione (APQ, legge regionale 70/2001, etc.) per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture idriche.
Ritenuto - visto il co. 19 dell’art. 1 LR. 9/2011 che sancisce che sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi - che:
- i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Enti d’Ambito sono assegnati all’ERSI secondo le norme di legge applicabili alle “cessioni del contratto di lavoro” ai sensi dell’art. 31 del dlgs 165/2001, a far data dal 15 maggio 2013;
- i dipendenti assegnati costituiranno la prima dotazione organica dell’ERSI, fermo restando che una dotazione organica più strutturata sarà adottata non appena saranno definiti, anche sulla base delle esperienze sul campo, i fabbisogni effettivi;
- i rapporti contrattuali con i dipendenti a tempo determinato, tra cui i Direttori incaricati ai sensi dell’articolo 110 TUEL, per assicurare continuità di azione all’ERSI sono fatti salvi fino alla loro scadenza;
- per ragioni connesse all’acquisita specializzazione e alla continuità di azione del nuovo Ente, di riconoscere la possibilità all’ERSI di avvalersi dei medesimi soggetti esterni presenti negli Enti d’Ambito, senza aggravi per la spesa complessiva di personale;
- i collaboratori, i consulenti, e i dipendenti a tempo determinato complessivamente definibili “esterni”, cesseranno dall’incarico con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione che potrà avviare le necessarie selezioni di personale a tempo determinato data la provvisorietà dell’ERSI previa definizione della dotazione provvisoria dell’Ente legata alle esigenze di funzionamento ed alle competenze dell’Ente.
- il trasferimento di sede di lavoro del personale a tempo indeterminato rimane condizionato alla legge organica che dovrà regolare tale aspetto.
Ritenuto che le attività per la costituzione dell’ERSI dovranno svolgersi nei seguenti tempi:
- redazione
dello Statuto provvisorio entro il |
1.03.2013 |
- chiusura rendiconto
di gestione al 31/12/2012, entro il |
31.03.2013 |
-
approvazione dello Statuto provvisorio entro il |
15.04.2013 |
-
aggiornamento della contabilità analitica per APQ ed interventi entro
il |
30.04.2013 |
- apertura
delle posizioni presso INPS, Agenzia dell’Entrate, Tesoreria, ecc. entro il |
30.04.2013 |
- adempimenti
propedeutici all’insediamento degli organi entro il |
15.05.2013 |
- adempimenti
per il trasferimento del personale dipendente entro il |
15.05.2013 |
Visti gli esiti delle attività dei liquidatori di cui all’Allegato 1 RESOCONTO SINTETICO DELLE RELAZIONI DEI COMMISSARI LIQUIDATORI che forma parte integrante della presente deliberazione, che evidenzia la necessità di dismettere i rapporti in essere e la chiusura delle posizioni non trasferibili all’ERSI.
Ritenuto:
- di avviare le gestioni liquidatorie dei rapporti pendenti non funzionali all’ERSI per procedere alla loro dismissione e conclusione e di affidarli a commissari scelti tra il personale dell’ERSI al fine di evitare maggiori costi;
- che le gestioni liquidatorie decorreranno dal trasferimento del personale, attualmente presso gli Enti d’Ambito, all’ERSI;
- che le gestioni liquidatorie, non disponendo di struttura, si avvarranno degli uffici e del personale dell’ERSI;
- di affidare la gestione dei rapporti pendenti agli attuali Direttori ovvero al personale in funzione apicale degli Enti d’Ambito al fine di assicurare l’immediatezza di azione in ragione dell’approfondita conoscenza delle attività e dei procedimenti in essere;
- di affidare, pertanto, salvo accettazione, le gestioni liquidatorie a:
- Dr. Angelo Bonanni Direttore dell’Ente d’Ambito 1 Aquilano
- Ing. Corrado Rossi Direttore dell’Ente d’Ambito 2 Marsicano
- Ing. Corrado Rossi Dirigente tecnico dell’Ente d’Ambito 3 Peligno Alto Sangro
- Dr. Fabrizio Bernardini Segretario generale dell’Ente d’Ambito 4 Pescarese
- Ing. Pasquale Calvarese Direttore dell’Ente d’Ambito 5 Teramano
- Dr. Fabrizio Bernardini Segretario generale dell’Ente d’Ambito 6 Chietino
- che in caso di mancata accettazione da parte di uno più degli incaricati si procederà con nuova nomina
- che gli incaricati delle gestioni liquidatorie, disporranno, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione dei rapporti giuridici pendenti compresa la rappresentanza legale e giudiziale dell’Ente d’Ambito;
- che gli incaricati nell’ambito della gestione liquidatoria dell’Ente d’Ambito non potranno assumere nuovi rapporti giuridici che comportino nuovi oneri a carico dell’Ente d’Ambito o dell’ERSI se non previa autorizzazione formale da parte dell’ERSI, salvo il caso in cui tali nuovi rapporti si rendano necessari per la conclusione dei rapporti giuridici pendenti non funzionali all’ERSI;
- che fino alla loro conclusione, o comunque, fino al trasferimento degli appalti in corso e dei relativi mutui al Soggetto Gestore, la realizzazione delle opere di cui all’Accordo di Programma Quadro e delle altre opere finanziate dalla Regione, ovvero con contributi pubblici, continuino ad essere gestiti dalle gestioni liquidatorie;
- che con la progressiva chiusura dei rapporti in essere, i residui attivi o passivi derivanti dai singoli rapporti confluiranno nel bilancio dell’ERSI;
- che gli incaricati delle gestioni liquidatorie dovranno trasmettere all’ERSI e alla competente Direzione regionale Relazioni semestrali sui rapporti giuridici pendenti non funzionali alla gestione dell’ERSI e su quelli chiusi indicando le poste attive e passive da trasferire all’ERSI;
- di stabilire che, ai sensi dell’Allegato alla DGR 601/2011 paragrafo 3 LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI D’AMBITO - dove è previsto tra l’altro che al trasferimento del patrimonio residuo si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale che sancisce lo scioglimento degli Enti d’Ambito - la chiusura di tutti i rapporti giuridici in gestione liquidatoria e lo scioglimento dell’Ente d’Ambito verrà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Ritenuto che i compensi dei Commissari per le attività svolte siano definiti dall’ERSI nel rispetto dei limiti di cui al Dlgs 165/2001 e successive modifiche.
Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti.
Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99.
Dato atto che la presente deliberazione non comportando riflessi finanziari a carico del Bilancio regionale non viene sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DL 10 ottobre 2012 n. 174.
Dato atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione.
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di stabilire che:
- all’ERSI, fino all’approvazione della Legge organica di cui al co. 30 art. 1 della LR 9/2011, per quanto non specificamente previsto dallo Statuto provvisorio dell’ERSI si applicano le norme e i regolamenti in tema di personale, acquisizione di beni, servizi, lavori della Regione Abruzzo;
- lo Statuto provvisorio dell’ERSI sarà approvato dalla Giunta Regionale ai sensi del co. 23 dell’art. 1 LR 9/2011;
- la scelta di quali rapporti siano funzionali alla prosecuzione delle attività dell’ERSI è riservata al Consiglio di Amministrazione dell’ERSI che ai sensi dell’art. 1 comma 9 della LR 9/2011 ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente;
- dalla costituzione dell’ERSI le spese di funzionamento dovute dai Soggetti gestori, di cui all’art. 1, co. 24, della LR 9/2011, come previste nei Piani d’Ambito sono versate con le modalità di cui al medesimo co. 24 direttamente all’ERSI;
- tutti i costi gestionali sono trasferiti all’ERSI dal momento del trasferimento delle spese di funzionamento dovute dai sei Soggetti Gestori;
2. di stabilire, ai sensi delle previsioni della LR 9/2011 e successive modificazioni, che il mandato del Commissario Unico Straordinario prosegue, senza soluzione di continuità fino alla piena operatività dell’ERSI, ai sensi dell’art. 1, co. 21, della LR 9/2011, rimanendo salve le modalità di nomina del Commissario Unico Straordinario di cui all’art. 1 co. 19 della LR 9/2011;
3. di impartire al Commissario Unico Straordinario le seguenti direttive:
- provvedere agli adempimenti propedeutici all’insediamento degli organi (Consiglio di Amministrazione) previa individuazione da parte dell’ANCI di 2 componenti,
- redigere, in attesa dell’approvazione della legge organica, lo Statuto provvisorio dell’ERSI, che sarà successivamente approvato dalla Giunta Regionale,
- aprire le posizioni presso INPS, Agenzia dell’Entrate, Tesoreria, ecc. e provvedere agli adempimenti per il trasferimento del personale dipendente,
- aggiornare il rendiconto di gestione al 31/12/2012,
- aggiornare la contabilità analitica degli interventi finanziati dalla Regione (APQ, legge regionale 70/2001, etc.) per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture idriche.
4. di stabilire - visto il co. 19 dell’art. 1 LR. 9/2011 che sancisce che sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi - che:
- i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Enti d’Ambito sono assegnati all’ERSI secondo le norme di legge applicabili alle “cessioni del contratto di lavoro” ai sensi dell’art. 31 del dlgs 165/2001, a far data dal 15 maggio 2013 o comunque una volta perfezionati tutti i relativi atti e adempimenti propedeutici a tale passaggio;
- i dipendenti assegnati costituiranno la prima dotazione organica dell’ERSIfermo restando che, ai sensi della DGR 601/2011, una dotazione organica più strutturata sarà adottata non appena saranno definiti, anche sulla base delle esperienze sul campo, i fabbisogni effettivi;
- i rapporti contrattuali con i dipendenti a tempo determinato, tra cui i Direttori incaricati ai sensi dell’articolo 110 TUEL, per assicurare continuità di azione all’ERSI sono fatti salvi fino alla loro scadenza, e comunque non oltre la conclusione delle attività del Commissario Unico Straordinario che avverrà con la nomina del Direttore generale dell’ERSI ai sensi del co. 21 dell’art. 1 della LR 9/2011;
- per ragioni connesse all’acquisita specializzazione e alla continuità di azione del nuovo Ente, si riconosce la possibilità all’ERSI di avvalersi dei medesimi soggetti esterni presenti negli Enti d’Ambito, senza aggravi per la spesa complessiva di personale;
- i collaboratori, i consulenti, e i dipendenti a tempo determinato, non di ruolo, cesseranno dall’incarico con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione che potrà avviare le necessarie selezioni di personale a tempo determinato, data la provvisorietà dell’ERSI, previa definizione della dotazione provvisoria dell’Ente legata alle esigenze di funzionamento ed alle competenze dell’Ente.
- il trasferimento di sede di lavoro del personale a tempo indeterminato rimane condizionato alla legge organica che dovrà regolare tale aspetto.
5. di stabilire che le attività per la costituzione dell’ERSI dovranno svolgersi nei seguenti tempi:
-
elaborazione dello Statuto provvisorio entro il |
1.03.2013 |
-
chiusura rendiconto di gestione al 31/12/2012, entro il |
31.03.2013 |
-
approvazione dello Statuto provvisorio entro il |
15.04.2013 |
-
aggiornamento della contabilità analitica per APQ ed interventi entro
il |
30.04.2013 |
-
apertura delle posizioni presso INPS, Agenzia dell’Entrate, Tesoreria,
ecc. entro il |
30.04.2013 |
-
adempimenti propedeutici all’insediamento degli organi entro il |
15.05.2013 |
- adempimenti
per il trasferimento del personale dipendente entro il |
15.05.2013 |
6. di stabilire che i rapporti in essere e la chiusura delle posizioni non trasferibili all’ERSI di cui all’Allegato 1 RESOCONTO SINTETICO DELLE RELAZIONI DEI COMMISSARI LIQUIDATORI siano dismessi con le seguenti modalità:
- la dismissione e conclusione è affidata a commissari scelti tra il personale dell’ERSI al fine di evitare maggiori costi e;
- le gestioni liquidatorie decorrono dal trasferimento del personale, attualmente presso gli Enti d’Ambito, all’ERSI e le stesse, non disponendo di struttura, si avvalgono degli uffici e del personale dell’ERSI;
- di affidare la gestione dei rapporti pendenti agli attuali Direttori degli Enti d’Ambito ovvero al personale in funzione apicale evitando ulteriori oneri, salvo accettazione da parte dell’incaricato, e salvo la possibilità per l’ERSI di valutare tali attività, nel pieno rispetto del Dlgs 165/2001, nell’ambito della attività riorganizzazione del proprio personale;
- di affidare, pertanto, salvo accettazione, le gestioni liquidatorie a:
- Dr. Angelo Bonanni Direttore dell’Ente d’Ambito 1 Aquilano
- Ing. Corrado Rossi Direttore dell’Ente d’Ambito 2 Marsicano
- Ing. Corrado Rossi Dirigente tecnico dell’Ente d’Ambito 3 Peligno Alto Sangro
- Dr. Fabrizio Bernardini Segretario generale dell’Ente d’Ambito 4 Pescarese
- Ing. Pasquale Calvarese Direttore dell’Ente d’Ambito 5 Teramano
- Dr. Fabrizio Bernardini Segretario generale dell’Ente d’Ambito 6 Chietino
- di procedere in caso di mancata accettazione da parte di uno più degli incaricati ad una nuova nomina;
- gli incaricati delle gestioni liquidatorie, disporranno, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione dei rapporti giuridici pendenti compresa la rappresentanza legale e giudiziale dell’Ente d’Ambito;
- gli incaricati nell’ambito della gestione liquidatoria dell’Ente d’Ambito non potranno assumere nuovi rapporti giuridici che comportino nuovi oneri a carico dell’Ente d’Ambito o dell’ERSI se non previa autorizzazione formale da parte dell’ERSI, salvo il caso in cui tali nuovi rapporti si rendano necessari per la conclusione dei rapporti giuridici pendenti non funzionali all’ERSI;
- che fino alla loro conclusione, o comunque, fino al trasferimento degli appalti in corso e dei relativi mutui al Soggetto Gestore, la realizzazione delle opere di cui all’Accordo di Programma Quadro e delle altre opere finanziate dalla Regione, ovvero con contributi pubblici, continuino ad essere gestiti dalle gestioni liquidatorie;
- che con la progressiva chiusura dei rapporti in essere, i residui attivi o passivi derivanti dai singoli rapporti confluiranno nel bilancio dell’ERSI;
- che gli incaricati delle gestioni liquidatorie dovranno trasmettere all’ERSI e alla competente Direzione regionale Relazioni semestrali sui rapporti giuridici pendenti non funzionali alla gestione dell’ERSI e su quelli chiusi indicando le poste attive e passive da trasferire all’ERSI;
7. di stabilire che i compensi dei Commissari per le attività svolte siano definiti dall’ERSI nel rispetto dei limiti di cui al Dlgs 165/2001 e successive modifiche.
8. di stabilire che, ai sensi dell’Allegato alla DGR 601/2011 paragrafo 3 LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI D’AMBITO - dove è previsto tra l’altro che al trasferimento del patrimonio residuo si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale che sancisce lo scioglimento degli Enti d’Ambito - la chiusura di tutti i rapporti giuridici in gestione liquidatoria e lo scioglimento dell’Ente d’Ambito verrà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale;
9. di inviare la presente deliberazione alla Commissione del Consiglio regionale competente perché si esprima ai sensi dell’art. co. 23 della LR 9/2011 nel termine ivi previsto;
10. di stabilire che in attesa del parere proseguono le attività del Commissario Unico Straordinario di cui al co. 19, dell’art. 1 della LR 9/2011;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comportando riflessi finanziari a carico del Bilancio regionale non viene sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DL 10 ottobre 2012 n. 174;
13. di pubblicare la presente Deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo alla sezione Ambiente e Territorio.
Seguono Allegati