LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la richiesta di autorizzazione n. 125/2012 del 17.07,2012 della Soc. Coop. U.O.F.A.A. di Pavia tesa ad ottenere l’autorizzazione regionale allo svolgimento di n. 1 corso di fecondazione artificiale, trasmessa al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio per il successivo inoltro a questo Servizio, completa del rilascio del nulla-osta di competenza;

Vista  la nota n. 0098894/12 del 08.10.2012 del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila con la quale esprime il nulla-osta per lo svolgimento del corso di fecondazione artificiale, (specie bovina) in base alla Legge 11 marzo 1974 n. 74, richiesto ed organizzato dalla Soc. Coop. U.O.F.A.A. di Pavia;

Vista  La Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “ Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

Vista  La Legge 15 marzo 1997 n. 59 “ Delega il Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto  Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I° della Legge 15.03.1997 n. 59 e in particolare, l’art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

Vista  La Legge 15 gennaio 1991 n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”;

Vista  La Legge 3 agosto 1999 n. 280 recante “modifiche ed integrazioni alla Legge 15 gennaio 1991 n. 30”;

Visto  Il D.M. 24 aprile 1998 n. 172 “Regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio 1991 n. 30”;

Visto  Il D.M. 24 aprile 1998 n. 327 con il quale sono state apportate modifiche all’allegato 7 del D.M. 13 gennaio 1994 n. 172;

Visto  Il D.P.C.M. 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV, capo I° del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112”;

Vista  la Legge 11 marzo 1974 “Modificazioni ed integrazioni della Legge 25 luglio 1952 n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali”;

Vista  La Delibera della G.R. n. 2183 del 15.10.1999 ad oggetto: “Aggiornamento tariffe in materia di Igiene e Sanità Pubblica veterinaria per prestazioni richiesta da terzi nel proprio interesse ed effettuate dalle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;

Vista  La Legge Regionale n. 5 del 10.03.2008 recante “Piano Sanitario Regionale - triennio 2008 – 2010;

Vista  La Legge Regionale del 14.09.1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto  della regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,

che qui si intendono integralmente riportate

1.   di autorizzare, ai sensi della Legge 11 marzo 1974 n. 74, la realizzazione di un corso per operatori pratici di fecondazione artificiale animale con specializzazione bovina, incaricando il competente dirigente a predisporre i conseguenti atti per la attuazione del presente provvedimento.

2.   di stabilire che il suddetto corso deve essere della durata di almeno tre mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio e dovrà essere svolto presso centri di fecondazione artificiale animale compresi nel territorio di competenza della ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila e dovrà avere come programma minimo quanto indicato nell’allegato A, che fa parte integrante della presente autorizzazione.

3.   stabilire che la commissione prevista dall’art. 2 della Legge 11 marzo 1974 n. 74 sia cosi composta:

a)   Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo o suo delegato – presidente

b)  Un rappresentante segnalato dall’A.R.A. ( Associazione Regionale Allevatori) – componente

c)   Un rappresentante dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di L’Aquila, segnalato dallo stesso Ordine – componente

d)  Un rappresentante della Direzione Politiche Agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione, segnalato dalla stessa Direzione – componente

e)   Un rappresentante dell’U.O.F.A.A. organizzatore del corso, indicato dalla stessa – componente

4.   stabilire che il Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Abruzzo richieda alle Amministrazioni ed agli enti interessati l’indicazione del componente la commissione di cui al punto precedente.

5.   stabilire che il Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Abruzzo, con proprio provvedimento, prenda atto delle segnalazioni ricevute ufficializzando la composizione della commissione di cui al punto 3.

6.   dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

7.   di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.

Segue allegato

Allegato A