IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il Regolamento n. 595/2004 del 30 marzo 2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del suddetto Regolamento (CE) n. 1788/2003”;
Vista la Legge 30 maggio 2003, n.119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 recante: “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;
Visto il Decreto 31 luglio 2003, recante: “Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n.119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il comma 2. bis, del punto 5. del Decreto sopra richiamato che fissa le procedure di riconoscimento e di revoca dell’attività di primo acquirente ed, in particolare, pone a carico dei soggetti “Primi acquirenti”, l’obbligo di non interrompere l’attività stessa per periodi superiori a sei mesi, pena la revoca dello stesso riconoscimento;
Atteso che:
- con nota di questo Servizio, protocollo n. RA 196986, del 5 settembre 2012, è stato avviato a carico della ditta “CASEARIA NIZIA S.R.L.” il procedimento di revoca dell’attività di primo acquirente per mancata attività di ritiro del latte per un periodo superiore a sei mesi;
- avverso l’avvio del suddetto procedimento amministrativo non sono state prodotte motivate esigenze che potessero giustificare il mancato esercizio dell’attività di “Primo acquirente”;
Ritenuto pertanto, che, nel caso di specie, per la Ditta “CASEARIA NIZIA S.R.L.”, identificata con il CUA 00860220946 – matricola AGEA n. 1670 – ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento dell’attività di primo acquirente a far data dal 1° dicembre 2012 e la sua cancellazione dal relativo elenco per la campagna di commercializzazione in corso;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Decreto 31 luglio 2003, alla Ditta in esame, deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione;
Ritenuto di dovere autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul BURAT ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge n.119/2003, quale forma di pubblicità ai produttori interessati;
Reso noto che il presente provvedimento è definitivo e che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT, ovvero entro 120 giorni in via straordinaria al Capo dello Stato;
Vista infine, la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa,
1. di revocare, con decorrenza a far data dal 1° dicembre 2012, il riconoscimento dell’attività di primo acquirente in capo alla Ditta “CASEARIA NIZIA S.R.L.”, identificata con il CUA 00860220946 – matricola AGEA n. 1670 –;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall’elenco regionale dei primi acquirenti a far data dal 1° dicembre 2012;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta “CASEARIA NIZIA S.R.L.”, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede legale della stessa Ditta;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti, il provvedimento regionale di revoca entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul BURAT ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge n.119/2003, quale forma di pubblicità ai produttori interessati;
6. di rendere noto che il presente provvedimento è definitivo e che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA, ovvero entro 120 giorni in via straordinaria al Capo dello Stato.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita