IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto  il  D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia ambientale”;

Visto  l’art. 196 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

Visto  l’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., che stabilisce: “ omissis .. gli impianti mobili di recupero o di smaltimento, esclusa la semplice riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale .. omissis … Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”;

Vista la L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, art. 50;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 629 del 09/07/08 avente ad oggetto:” D.Lgs 3.04.2006, n. 152 – art. 208, comma 15 -  L.R. 19.12.2007, n. 45 – art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 64 Speciale Ambiente del 03/09/08;

Visto il Decreto Ministeriale 5/02/98 “individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs 5/02/1997, n. 22” e successive modifiche ed integrazioni apportate, in particolare dal D.M. 5/04/2006, n. 186;

Vista la D.G.R. n. 1227 del 29/11/07 avente ad oggetto: “ D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;

Richiamato  l’art. 208, comma 11, lett. g) del predetto D. Lgs. n. 152/06,  che recita testualmente: ”le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto”;

Vista la D.G.R. 10.12.2003 n. 1198 avente per oggetto:” L.R. 28.04.2000 n. 83 art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs n. 36/2003 e della legge n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di  impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 7 del 25.02.2004;

Vista la D.G.R. n. 790 del 03.08.07 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;

Evidenziato che è fatto salvo quanto ulteriormente disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le successive  campagne di attività di gestione dei rifiuti,  utilizzando l’impianto mobile indicato in oggetto;

Vista la richiesta di autorizzazione inoltrata dalla Società TOTO COSTRUZIONI GENERALI Spa  con sede legale ed amministrativa  in Viale Abruzzo 410 CHIETI,  ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – art. 208, comma 15, datata 29.10.2010, acquisita al protocollo regionale al n. RA/212096 del 10 novembre 2010, alla quale risulta allegato l’elaborato denominato “ Relazione Tecnica” – allegato  RT – datato Ottobre 2010;

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot. n. RA/114247 del 26 maggio 2011, con la quale è stato richiesto il relativo parere tecnico all’ARTA Abruzzo – Dipartimento di Chieti;  

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dal predetto Dipartimento dell’ARTA Abruzzo con prot. n. 6399 del 29 novembre 2011, acquisito agli atti del Servizio Gestione Rifiuti in data 5 dicembre 2011, con prot. n. RA/251285, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

Dato atto del contenuto della documentazione allegata alla nota inviata dalla Società in oggetto in data 13 settembre 2012, prot. n. 711, acquisita al protocollo regionale al n. 206523 in data 17 settembre 2012, concernente il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative in materia e così come indicato nella direttiva regionale di cui alla D.G.R.  n. 1227/2007;

Ritenuto di rinviare a successivo e separato provvedimento ogni valutazione in merito alla attivazione delle singole campagne di attività dell’impianto di che trattasi, previa valutazione del rispetto delle procedure  riportate  nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 629 del 09.07.2008,  con particolare riguardo al contenuto del paragrafo 5 e seguenti della Direttiva regionale;

Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la legge n. 77  del 14/09/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1)   di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la Società TOTO COSTRUZIONI GENERALI Spa, con sede legale ed amministrativa in V.le Abruzzo 410 66100 CHIETI,  all’esercizio di un impianto mobile di trattamento di rifiuti  speciali non pericolosi ( inerti), tipo LOKOTRACK LT 105 S7N 73201, marca METSO MINERALS,  per le operazioni classificabili ai sensi dell’allegato C alla parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase R 5, avente una potenzialità massima giornaliera pari a 1.000 metri cubi ( 1.500 T/d),  con un tempo effettivo di utilizzo macchina massimo di 10 ore/giorno;

2)   di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

3)   di stabilire che per l’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) dovranno essere rispettate le  condizioni e le prescrizioni  dettate dall’ARTA Abruzzo- Distretto Provinciale di Chieti, riportate ne parere prot. n. 6399/29.11.2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ( allegato n. 1 );

4)   di stabilire che la presente autorizzazione riguarda l’ operazioni di trattamento R5 di cui all’Allegato C parte IV del  D.Lgs 152/06 e s.m.i.  per la produzione di prodotti inerti da utilizzare nelle forme consentite dalle vigenti normative in materia nonché rifiuti da avviare a smaltimento e/o recupero, ai sensi delle rative disposizioni di legge;

5)   di stabilire che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, da attivare secondo le modalità stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:

a)   devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

b)  almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui  territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;

c)   sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ ARTA, delle aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

d)  l’effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva della procedura di VIA;

6)   di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:

a)   il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;

b)  l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;  

c)   per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;

d)  le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;

e)   deve essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;

f)   nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

g)   per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;

h)   il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;

i)    in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;

j)   tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;

k)  durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;

7)   di stabilire altresì, che:

a)   la presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b)  la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;

c)   si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’ARTA – Distretto Sub Provinciale di San Salvo, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

d)  è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto societario;

e)   in caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

f)   la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)   di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;

10) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11) di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

12) di disporre l’invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo  - Direzione Centrale di Pescara,  nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

13) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria;

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, fatta eccezione dell’allegato parte integrante e sostanziale,  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto. 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Franco Gerardini