il presidente
della giunta regionale
Vista la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
Visto il D.P.R. n.
616/77;
Vista
Vista
Dato atto che con
Visto l’allegato “A”
elenco n. 3 datato 31/10/2011 rettificato il 27/02/2012 allegato alla
Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che
hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati
catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Bolognano, oltre
alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
Considerato che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 3 datato 31/10/2011 rettificato il 27/02/2012 sopra richiamato;
Vista
Ritenuto che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle
Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 3 datato 31/10/2011
rettificato il 27/02/2012;
Dato atto che il
Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale,
Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente
provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Bolognano a
favore delle 17 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 3 datato 31/10/2011
rettificato il 27/02/2012 formato da n. 3 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Bolognano a
riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 3
datato 31/10/2011 rettificato il 27/02/2012 nonché effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Bolognano ad
applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Bolognano a
reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R.
n. 3/98:
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche
Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a
rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è,
come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine
di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
L’AQUILA Lì
5/12/2012
IL
PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato