ESTRATTO DEL
DISCIPLINARE n. 39 del 14-09-2011
IL DIRIGENTE DEL 5
SETTORE
…Omissis…
ART. 1
QUANTITÀ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE
La quantità d’acqua da derivare dal subalveo del
Fiume Foro in Contrada Sant’Elena del
Comune di Ortona (CH) è fissata in misura non superiore a l/s. 2,4 (mod.
0,0240), di cui il 20% è concesso in via precaria. Da ogni pozzo viene
prelevata acqua per l/s 0,8 cad. per un totale di l/s 2,4.
L’acqua è utilizzata, in conformità del progetto
a firma del Dott. Geol. Michele D’Angelo di Pescara, per uso civile e senza
restituzione delle acque derivate, a mezzo di n. 3 (tre) pozzi, per un totale
di l/s 2,4.
ART. 2
MODO DI PRESA DELL’ACQUA
L’opera di captazione dell’acqua, realizzata in
conformità al progetto definitivo nel dicembre 2000 e firmato dal Dott. Geol.
Michele D’Angelo e conservato agli atti di questa Amministrazione, consiste in
n. 3 (tre) pozzi, aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:
1. pozzo
domestico OR2 profondità m. 66, quota livello statico di falda m. -36, prelievo
l/s 0,8, diametro mm. 300, rivestimento in tubazione in acciaio diametro mm.
250, intercapedine tubo-parete foro è colmata con ghiaietto filtrante;
2. pozzo
domestico OR3 profondità m. 84, quota livello statico di falda m. -39, il resto
uguale al pozzo OR2;
3. pozzo
domestico OR4 profondità m. 92, quota livello statico di falda m. -68, il resto
è uguale agli altri due;
In superficie, adiacente ai pozzi, è stata
realizzata una vasca di accumulo delle dimensioni di (m. 9,7 + 2,45) x m. 4,95
della capacità di mc. 142,8. Il tutto in conformità del progetto depositato a
firma del Dott. Geol. Michele D’Angelo.
ART. 3
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Ai sensi della normativa nazionale e regionale,
il concessionario dovrà, a sua cura e spese, installare entro la data di notifica
del provvedimento concessionario e su prescrizione dell’Amministrazione
Provinciale di Chieti, e mantenere in regola stato di esercizio idonei
dispositivi di misura dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno
essere trasmessi all’Amministrazione Provinciale di Chieti annualmente, ai
sensi della L. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Le modalità d’installazioni degli strumenti di
misura (ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 275 del 1993) dovranno essere
concordate con il Servizio Acque Pubbliche ed Impianti Elettrici della
Provincia di Chieti in termini e con le forme di cui alla nota del Servizio
Regionale Acque e Demanio Idrico n. 154582 del 12-08-2010.
ART. 4
GARANZIE DA OSSERVARSI
Il titolare della derivazione tiene sollevata ed
indenne l’Amministrazione Provinciale di Chieti da qualunque danno o molestia
alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione promossi da terzi a
causa della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le
spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’art. 8. il
concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di
rimozione e ripristino dei luoghi ovvero fino alla consegna delle stesse al
demanio idrico.
La quantità concessa in via precaria viene
riservata dall’Amministrazione Provinciale per soddisfare sopravvenute esigenze
di approvvigionamento idrico da parte degli Enti preposti alla gestione delle
risorse idropotabili. Il concessionario, per quanto sopra, senza pretendere
alcun indennizzo per sottensione, è obbligato al rilascio di questa quantità su
richiesta da parte dell’Amministrazione Provinciale che provvederà alla
riduzione proporzionale del canone di cui all’art. 7. saranno a carico della
Soc. ADRIATICA IDROCARBURI S.p.a. concessionaria eseguire e mantenere tutte le
opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli, e simili,
sia per la dufesa della proprietà e del buon regime del fiume Foro in
dipendenza della concessa derivazione.
Il provvedimento di concessione è rilasciato se
non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità
definiti per il corso d’acqua interessato, e se non vi è possibilità di
riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque
piovane. La quantità di acqua concessa è commisurata alla possibilità di
risparmio, di riutilizzo o di riciclo della risorsa.
Il concessionario deve tener conto della
necessità di assicurare l’equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità
di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di
acque salate o inquinate e quant’altro sia utile in funzione del controllo del
miglior regime delle acque.
Considerato che i pozzi per la derivazione
d’acqua per uso civile non insistono né su area demaniale né nell’ambito
stretto del bacino del fiume Foro, bensì su area di proprietà del
concessionario, lo stesso non rientra nelle disposizioni previste dall’art. 149
com. 5 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 1 com. 2 della L.R. n. 2 del 2003.
ART. 6
CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE E TERMINE
PER L’UTILIZZAZIONE DELL’ACQUA
A completamento, il concessionario, entro 30
(trenta) giorni dalla data di notifica
della Determina di Concessione, invierà al Servizio Acque Pubbliche ed Impianti Elettrici della provincia di Chieti
dichiarazione sottoscritta da professionisti abilitati per legge, di conformità
delle opere eseguite al progetto approvato, contenente l’atestazione della
regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e
rilasciate.
ART. 7
DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la
concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e
continui decorrenti dalla data del 01-01-1992.
Qualora al termine della concessione persistono
i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse
anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa
idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove
concessioni, essa sarà rinnovata con quelle modifiche che, per le variate
condizioni dei luoghi o del corso di acqua, si rendessero necessarie.
In mancanza di rinnovo, come nei casi di
decadenza, revoca o rinuncia, le opere di derivazione dovranno essere rimosse a
cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati, secondo modalità e
tempi stabiliti dall’Amministrazione Provinciale di Chieti in conformità dell’allegato I del
Regolamento Regionale n. 3 del 13-08-2007, fatto salvo l’eventuale
trasferimento del demanio idrico delle opere.
…Omissis…
IL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing.
Nicola Pasquini
ESTRATTO DELLA DETERMINA
n. 1458 del 20-10-2011
Oggetto: D.P.R.G. n. 3 del 2007 –corpo
idrico fiume Foro tramite 3 (tre) pozzi - Comune di Ortona loc. Contrada
Sant’Elena. Derivazione di l/s 2,4 d’acqua per uso civile. Società Adriatica
Idrocarburi S.p.a. (P.IVA 00905811006). Istanza di derivazione d’acqua in data
dello 02-01-2000 (Cod. Pratica CH/D/157)
IL DIRIGENTE DEL 5°
SETTORE
...Omissis...
DETERMINA
ART. 1
Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei
vincoli del P.R.G.A., e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 152 DEL 2006, così come modificato dal D.Lgs.
n. 258 del 2000 (pianificazione del
bilancio idrico), è concesso alla Società Adriatica Idrocarburi S.p.a., con
sede legale a Ortona (CH) in Contrada Tamarete, di derivare acqua, ad uso
civile, dal corpo idrico del Fiume Foro, tramite n. 3 (tre) pozzi, in località
Contrada Sant’Elena del Comune di Ortona (Ch), in misura non superiore a l/s.
2,4 come da progetto a firma del Dott. Geol. Michele D’Angelo.
ART. 2
La concessione è accordata per anni 30 (trenta)
successivi e continui decorrenti dal 20-10-2011, subordinatamente
all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 39 del
14-09-2011 e salvo provvedimenti regionali che dovranno essere adottati ai
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 152 del 1999 citato in premessa.
ART. 3
Chieti, 20-10-2011
IL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing.
Nicola Pasquini