ESTRATTO DEL DISCIPLINARE n. 39 del 14-09-2011

IL DIRIGENTE DEL 5 SETTORE

…Omissis…

ART. 1

QUANTITÀ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE

La quantità d’acqua da derivare dal subalveo del Fiume Foro in Contrada Sant’Elena  del Comune di Ortona (CH) è fissata in misura non superiore a l/s. 2,4 (mod. 0,0240), di cui il 20% è concesso in via precaria. Da ogni pozzo viene prelevata acqua per l/s 0,8 cad. per un totale di l/s 2,4.

L’acqua è utilizzata, in conformità del progetto a firma del Dott. Geol. Michele D’Angelo di Pescara, per uso civile e senza restituzione delle acque derivate, a mezzo di n. 3 (tre) pozzi, per un totale di l/s 2,4.

ART. 2

MODO DI PRESA DELL’ACQUA

L’opera di captazione dell’acqua, realizzata in conformità al progetto definitivo nel dicembre 2000 e firmato dal Dott. Geol. Michele D’Angelo e conservato agli atti di questa Amministrazione, consiste in n. 3 (tre) pozzi, aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

1.   pozzo domestico OR2 profondità m. 66, quota livello statico di falda m. -36, prelievo l/s 0,8, diametro mm. 300, rivestimento in tubazione in acciaio diametro mm. 250, intercapedine tubo-parete foro è colmata con ghiaietto filtrante;

2.   pozzo domestico OR3 profondità m. 84, quota livello statico di falda m. -39, il resto uguale al pozzo OR2;

3.   pozzo domestico OR4 profondità m. 92, quota livello statico di falda m. -68, il resto è uguale agli altri due;

In superficie, adiacente ai pozzi, è stata realizzata una vasca di accumulo delle dimensioni di (m. 9,7 + 2,45) x m. 4,95 della capacità di mc. 142,8. Il tutto in conformità del progetto depositato a firma del Dott. Geol. Michele D’Angelo.

ART. 3

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovrà, a sua cura e spese, installare entro la data di notifica del provvedimento concessionario e su prescrizione dell’Amministrazione Provinciale di Chieti, e mantenere in regola stato di esercizio idonei dispositivi di misura dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all’Amministrazione Provinciale di Chieti annualmente, ai sensi della L. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità d’installazioni degli strumenti di misura (ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 275 del 1993) dovranno essere concordate con il Servizio Acque Pubbliche ed Impianti Elettrici della Provincia di Chieti in termini e con le forme di cui alla nota del Servizio Regionale Acque e Demanio Idrico n. 154582 del 12-08-2010.

ART. 4

GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione tiene sollevata ed indenne l’Amministrazione Provinciale di Chieti da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione promossi da terzi a causa della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’art. 8. il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino dei luoghi ovvero fino alla consegna delle stesse al demanio idrico.

La quantità concessa in via precaria viene riservata dall’Amministrazione Provinciale per soddisfare sopravvenute esigenze di approvvigionamento idrico da parte degli Enti preposti alla gestione delle risorse idropotabili. Il concessionario, per quanto sopra, senza pretendere alcun indennizzo per sottensione, è obbligato al rilascio di questa quantità su richiesta da parte dell’Amministrazione Provinciale che provvederà alla riduzione proporzionale del canone di cui all’art. 7. saranno a carico della Soc. ADRIATICA IDROCARBURI S.p.a. concessionaria eseguire e mantenere tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli, e simili, sia per la dufesa della proprietà e del buon regime del fiume Foro in dipendenza della concessa derivazione.

Il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato, e se non vi è possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane. La quantità di acqua concessa è commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo o di riciclo della risorsa.

Il concessionario deve tener conto della necessità di assicurare l’equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate e quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

Considerato che i pozzi per la derivazione d’acqua per uso civile non insistono né su area demaniale né nell’ambito stretto del bacino del fiume Foro, bensì su area di proprietà del concessionario, lo stesso non rientra nelle disposizioni previste dall’art. 149 com. 5 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 1 com. 2 della L.R. n. 2 del 2003.

ART. 6

CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE E TERMINE PER L’UTILIZZAZIONE DELL’ACQUA

A completamento, il concessionario, entro 30 (trenta) giorni  dalla data di notifica della Determina di Concessione, invierà al Servizio Acque Pubbliche ed  Impianti Elettrici della provincia di Chieti dichiarazione sottoscritta da professionisti abilitati per legge, di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente l’atestazione della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

ART. 7

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 01-01-1992.

Qualora al termine della concessione persistono i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, essa sarà rinnovata con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso di acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, le opere di derivazione dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall’Amministrazione Provinciale  di Chieti in conformità dell’allegato I del Regolamento Regionale n. 3 del 13-08-2007, fatto salvo l’eventuale trasferimento del demanio idrico delle opere. 

…Omissis…

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Nicola Pasquini

 

 

 

ESTRATTO DELLA DETERMINA n. 1458 del 20-10-2011

Oggetto: D.P.R.G. n. 3 del 2007 –corpo idrico fiume Foro tramite 3 (tre) pozzi - Comune di Ortona loc. Contrada Sant’Elena. Derivazione di l/s 2,4 d’acqua per uso civile. Società Adriatica Idrocarburi S.p.a. (P.IVA 00905811006). Istanza di derivazione d’acqua in data dello 02-01-2000 (Cod. Pratica CH/D/157)

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE

...Omissis...

DETERMINA

ART. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 152 DEL 2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 258 del  2000 (pianificazione del bilancio idrico), è concesso alla Società Adriatica Idrocarburi S.p.a., con sede legale a Ortona (CH) in Contrada Tamarete, di derivare acqua, ad uso civile, dal corpo idrico del Fiume Foro, tramite n. 3 (tre) pozzi, in località Contrada Sant’Elena del Comune di Ortona (Ch), in misura non superiore a l/s. 2,4 come da progetto a firma del Dott. Geol. Michele D’Angelo.

ART. 2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 20-10-2011, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 39 del 14-09-2011 e salvo provvedimenti regionali che dovranno essere adottati ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 152 del 1999 citato in premessa.

ART. 3

La Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il giorno 28 del mese di febbraio l’annuo canone di €. 150,00 (euro centocinquanta/00), quale minimo stabilito dalla L.R. n. 6 del 2005. ...Omissis...

Chieti, 20-10-2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Nicola Pasquini