Art. 1

Finalità

1.    Il presente avviso pubblico disciplina il termine e le modalità per la presentazione delle domande per l’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35 : “Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”, Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto, così come modificato dall’art. 54 (Modifiche alla legge regionale 35/2011) della L.R.1/2012. 

Art. 2

Composizione e durata

1.   L’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto.

2.   Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale.

3.   Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione, può revocare il Garante per gravi e ripetute violazioni di legge.

4.   Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest’ultimo.

Art. 3

Requisiti e cause ostative

1.   Il Garante è scelto:

a)   tra persone che abbiano svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;

b)   tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario;

c)   tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;

d)   tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;

e)   tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.

2.   L’Ufficio di Garante è incompatibile con la carica di:

a)   membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b)   amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

L’Ufficio di Garante è, altresì, incompatibile con l’espletamento di attività libero-professionali che  possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l’Ufficio ricoperto.

3.   I soggetti che versano nelle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a rimuovere la relativa causa,  pena  la  decadenza  dalla  carica, entro il termine di 15 giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi. 

Art. 4

Trattamento economico

1.   Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali, ed è riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali.

Art. 5

Termine e modalità per la presentazione della domanda

1.   La domanda per l’elezione del Garante, Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto, redatta secondo il modello allegato “A”, deve essere trasmessa, pena l’esclusione, al Presidente del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L’Aquila) a mezzo di lettera raccomandata, o a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2.   Ai fini dell'osservanza del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale di spedizione, ovvero quella di invio a mezzo di posta certificata.  

3.   Sulla busta contenente la domanda, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta, pena l'esclusione, la dicitura: "Domanda per l’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Ufficio monocratico del Garante scelto”.

Art. 6

Documentazione a corredo della domanda

1.   La domanda per l’elezione dell’Ufficio del Garante, Ufficio monocratico del Garante scelto, deve essere corredata, pena l’esclusione, dei seguenti documenti:  

-    curriculum vitae, debitamente sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti di capacità,  competenza, esperienza e professionalità correlati all'incarico da ricoprire, nonché i titoli di studio conseguiti;

-    dichiarazione sostitutiva dell'interessato redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, secondo il modello allegato "B",  attestante il possesso dei requisiti per la nomina e l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all’articolo 3 del presente avviso, con l’impegno a rimuoverle, ove eventualmente sussistenti, nei termini previsti;

-    copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato in corso di validità.

2.   Le domande, regolarmente pervenute e corredate della prescritta documentazione, sono esaminate dal Servizio Affari Istituzionali ed Europei e trasmesse ai Capigruppo consiliari ed al Servizio Affari Assembleari e Commissioni.

3.   Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, nonché, nel caso di elezione, per l’assolvimento dei fini istituzionali connessi allo svolgimento dell’incarico di Garante dell’Ufficio del Garante, Ufficio monocratico del Garante scelto.

Art. 7

Adeguamento domande

1.   Le domande per l’elezione da parte del Consiglio regionale del Garante e di due Coadiutori in seno all’Ufficio del Garante, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ai sensi del citato art. 6 della L.R. 28.08.2011, n. 35, presentate nel termine fissato in base all’avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 256 del 20.12.2011 e pubblicato sul BURA n. 79 del 30.12.2011 e sul sito istituzionale del Consiglio regionale possono confermare a mezzo di lettera raccomandata, o a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo la richiesta già inoltrata adeguandola alle disposizioni, previste dal presente avviso, introdotte dall’art. 54 della L.R. 1/2012, sia con riferimento alla carica unica del Garante, sia con riferimento alle incompatibilità previste per l’elezione.

Seguono allegati


Allegati A e B (in PDF - 13 KB)