Art. 1
Finalità
1. Il presente avviso pubblico disciplina il
termine e le modalità per la presentazione delle domande per l’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23
agosto 2011, n. 35 : “Istituzione
dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale”, Ufficio
monocratico costituito dal Garante scelto, così come modificato dall’art. 54 (Modifiche alla legge regionale
35/2011) della L.R.1/2012.
Art. 2
Composizione e durata
1. L’Ufficio del Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale è Ufficio monocratico
costituito dal Garante scelto.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale
con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, e decade con lo
scioglimento del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, con le stesse
modalità previste per l’elezione, può revocare il Garante per gravi e ripetute
violazioni di legge.
4. Il Garante che subentri a quello cessato dal
mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di
quest’ultimo.
Art. 3
Requisiti e cause ostative
1. Il Garante è scelto:
a) tra persone che abbiano svolto attività di
grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le
problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno,
con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei
detenuti;
b) tra personalità con comprovata competenza nel
campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con
esperienza in ambito penitenziario;
c) tra professori universitari ordinari di
materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche
penitenziarie e detentive;
d) tra personalità di alta e riconosciuta
professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;
e) tra candidati che hanno ricoperto incarichi
istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e
acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con
particolare riguardo ai temi della detenzione.
2. L’Ufficio di Garante è incompatibile con la
carica di:
a) membro del Parlamento, ministro, consigliere
ed assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda
pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente,
impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi
dalla Regione;
L’Ufficio di Garante è, altresì, incompatibile con
l’espletamento di attività libero-professionali che possano determinare situazioni di conflitto
di interessi con l’Ufficio ricoperto.
3. I soggetti che versano nelle condizioni di
ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a
rimuovere la relativa causa, pena la
decadenza dalla carica, entro il termine di 15 giorni dalla
data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo
verificarsi.
Art. 4
Trattamento economico
1. Al Garante è attribuita un'indennità di
funzione mensile pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica
spettante ai Consiglieri regionali, ed è riconosciuto il rimborso delle spese
debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali.
Art. 5
Termine e modalità per la presentazione della domanda
1. La domanda per l’elezione del Garante, Ufficio monocratico costituito dal Garante
scelto, redatta secondo il modello allegato “A”, deve essere trasmessa,
pena l’esclusione, al Presidente del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L’Aquila) a mezzo di lettera
raccomandata, o a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it
entro il termine perentorio di 20
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
2. Ai fini dell'osservanza del termine di cui al
comma 1, fa fede la data del timbro postale di spedizione, ovvero quella di
invio a mezzo di posta certificata.
3. Sulla busta contenente la domanda, ovvero
nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta, pena l'esclusione,
la dicitura: "Domanda per
l’elezione del Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Ufficio
monocratico del Garante scelto”.
Art. 6
Documentazione a corredo della domanda
1. La domanda per l’elezione dell’Ufficio del
Garante, Ufficio monocratico del
Garante scelto, deve essere
corredata, pena l’esclusione, dei
seguenti documenti:
- curriculum vitae, debitamente sottoscritto,
comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità
correlati all'incarico da ricoprire, nonché i titoli di studio conseguiti;
- dichiarazione sostitutiva dell'interessato
redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 recante “Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa”, secondo il modello
allegato "B", attestante il
possesso dei requisiti per la nomina e l’assenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità di cui all’articolo 3 del presente avviso, con l’impegno a
rimuoverle, ove eventualmente sussistenti, nei termini previsti;
- copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità dell’interessato in corso di validità.
2. Le domande, regolarmente pervenute e
corredate della prescritta documentazione, sono esaminate dal Servizio Affari
Istituzionali ed Europei e trasmesse ai Capigruppo consiliari ed al Servizio
Affari Assembleari e Commissioni.
3. Ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono
rese, nonché, nel caso di elezione, per l’assolvimento dei fini istituzionali
connessi allo svolgimento dell’incarico di Garante dell’Ufficio del Garante,
Ufficio monocratico del Garante scelto.
Art. 7
Adeguamento domande
1. Le domande per l’elezione da parte del Consiglio
regionale del Garante e di due Coadiutori in seno all’Ufficio del Garante,
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ai sensi
del citato art. 6 della L.R. 28.08.2011, n. 35, presentate nel termine
fissato in base all’avviso pubblico approvato con la determinazione
dirigenziale n. 256 del 20.12.2011 e pubblicato sul BURA n. 79 del 30.12.2011 e
sul sito istituzionale del Consiglio regionale possono confermare a mezzo di lettera raccomandata, o a mezzo di posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it entro il termine perentorio
di 20 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo la richiesta già inoltrata adeguandola alle
disposizioni, previste dal presente avviso, introdotte dall’art. 54 della L.R.
1/2012, sia con riferimento alla carica unica del Garante, sia con riferimento
alle incompatibilità previste per l’elezione.
Seguono allegati