IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Casalanguida (CH) a favore delle 49 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 2 datato 12/06/2012 rettificato il 14/11/2012 formato da n. 6 facciate;

-    di fare obbligo al Comune di Casalanguida a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 2 datato 12/06/2012 rettificato il 14/11/2012 nonché effettuare l’affrancazione;

-    di fare obbligo al Comune di Casalanguida a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;

-    di autorizzare il Comune di Casalanguida ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’AQUILA Lì 4/12/2012

Il Presidente

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Allegato A