IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
decreta
- sono legittimate, con contestuale affrancazione, le terre civiche site nel Comune di L’Aquila –Censuario di Paganica- a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco n. 3/Paganica datato 17/09/2012 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di L’Aquila a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato “A” Elenco n. 3/Paganica datato 17/09/2012 nonchè effettuare l’affrancazione ed a corrispondere gli stessi a favore dell’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Paganica del Comune di L’Aquila;
- di fare obbligo al Comitato per l’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Paganica a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di L’Aquila ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Arsita e dalle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e dalle Ditte.
L’AQUILA Lì 4/12/2012
Il Presidente
Dott. Giovanni Chiodi
Segue Allegato