IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo)

1.   Dopo il comma 1, dell’art. 1, della l.r. 15/2000 è inserito il seguente comma:

      “1 bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge per attività musicale si intende anche l’attività coreutica e di danza”.

2.   Al comma 1, dell'art. 19, della l.r. 15/2000,  dopo le parole "in possesso dei requisiti di cui all'art. 2" sono aggiunte le seguenti: "o che siano beneficiari del contributo derivante dal Fondo Unico per lo Spettacolo".

Art. 2
Modifiche alla l.r. 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014)

1.   Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014” sono apportate le variazioni, per competenza e per cassa, riportate nell’allegato “Prospetto A”.

2.   L’Allegato 3 di cui all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dall’Allegato 3 alla presente legge.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 10 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

Seguono Allegati

 

Prospetto A e Allegato 3

 

 

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TESTO

DEGLI ARTICOLI 1 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 15
"Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo"

COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 10 DICEMBRE 2012, N. 60
"Modifiche alla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 15

        Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.

Art. 1
(Principi generali)

1.     La Regione Abruzzo considera l'attività musicale mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione civile e culturale; ne riconosce la rilevanza sociale ed economica; ne promuove la tutela e lo sviluppo nel rispetto della libertà di creazione e diffusione.

1 bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge per attività musicale si intende anche l’attività coreutica e di danza.

2.     La disciplina e l'intervento regionale a sostegno delle attività musicali sono ispirati alla libertà dell'arte come riconosciuta e garantita dall'art. 33 della Costituzione, nonché ai princìpi generali sanciti dallo Statuto regionale.

3.     La Regione Abruzzo intende, in tale ambito, tutelare e valorizzare il livello di apporto musicale nel territorio regionale, promosso fin dal dopoguerra dalla Società Aquilana dei concerti e sviluppato da importanti organismi di produzione e distribuzione, ricerca e studio.

4.     La Regione Abruzzo riconosce altresì il valore culturale e sociale dell'attività svolta dalle istituzioni presenti sul territorio regionale che operano nel settore degli studi musicologici, dell'etnomusicologia, della musica popolare, del recupero del patrimonio musicale regionale, compreso quello storico e della tradizione bandistica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni e la produzione di materiali discografici ed editoriali, nonché della sperimentazione di nuovi linguaggi e di tecnologie avanzate.

5.     La Regione Abruzzo sostiene, riconoscendone l'alto valore sociale, la realizzazione di progetti finalizzati, al miglioramento della qualità della vita dei soggetti più deboli nonché la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione e alla valorizzazione del multiculturalismo.

6.     Restano ferme le competenze riservate allo Stato della normativa nazionale di settore.

Art. 19
(Accesso di altri soggetti)

1. La Regione, consapevole del crescente sviluppo delle attività legate alla cultura musicale in Abruzzo, prevede la possibilità di accedere ai benefici di cui agli artt. 5, 7 e 9 della presente legge per le istituzioni e gli organismi che siano divenuti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o che siano beneficiari del contributo derivante dal Fondo Unico per lo Spettacolo.

2. Per l'anno 2006, le istituzioni e gli organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che in precedenza hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge possono subire, in eguale misura per tutti, una variazione in meno, rispetto all'anno precedente della sovvenzione di non oltre il 20%.

3. Per l'anno 2006, le istituzioni e gli organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che in precedenza non hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, potranno essere finanziati, in eguale misura per tutti, con un contributo massimo di € 10.000,00.

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell''articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)", vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5
(Riprogrammazione economie vincolate)

1.     Per l'esercizio finanziario 2012 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3" alla presente legge ed è autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.

2.     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all'"Allegato 3" per i necessari adeguamenti contabili susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di spesa.

3.     La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2012 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.

4.     Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'"Allegato 3" sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.