IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.   La Regione, nel rispetto del dettato dell’articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, si propone di documentare, valorizzare e promuovere l’arte della pittura “a fresco” sul territorio regionale.

Art. 2
Riconoscimento della manifestazione d’arte “Treglio affrescata”

1.   La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d’arte “Treglio affrescata”, riconosce a Treglio (Ch) la qualifica di “Paese dell’affresco”.

Art. 3
Obiettivi

1.   Ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 2, la manifestazione d’arte “Treglio affrescata” persegue i seguenti obiettivi:

a)   promuove la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell’arte della pittura a fresco;

b)  gestisce un laboratorio permanente aperto a tutti ed organizza periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d’arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell’affresco;

c)   ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, rende fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d’arte;

d)  custodisce, valorizza, documenta e diffonde la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito in seguito allo svolgimento della manifestazione d’arte;

e)   collabora, se richiesta, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti, ai fini del recupero e restauro di beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell’affresco;

f)   organizza, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;

g)   collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole.

Art. 4
Organizzazione

1.   La manifestazione d’arte “Treglio affrescata” si svolge a Treglio (Ch), con cadenza annuale, a cura dell’Amministrazione comunale interessata che ne gestisce in proprio l’organizzazione e lo svolgimento.

Art. 5
Contributo regionale

1.   La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, può sostenere finanziariamente la manifestazione d’arte “Treglio affrescata” mediante elargizione al Comune gestore di un contributo anche annuale.

2.   La concessione del contributo regionale, nelle forme e modi di cui al comma 3, è subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata del legale rappresentante della manifestazione.

3.   L’ammontare complessivo del contributo, che non può eccedere il 50% della spesa sostenuta, è erogato dalla Giunta regionale nella seguente misura:

a)   40% prima della realizzazione della manifestazione e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;

b)  60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell’attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell’attività finanziata, a firma del legale rappresentante.

4.   Il contributo regionale, se erogato, salvo diversa disposizione di legge, non è cumulabile con quelli derivanti dall’applicazione di altre leggi regionali.

Art. 6
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 10 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2012, N. 59 "Riconoscimento di Treglio paese dell’affresco" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 8
La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università

1.  La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.

2.  La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.

3.  L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.